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Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato:

continuità procedimentale e sindacato giudiziale sostanziale

Avv. Prof. Luca Barbuto

Preside Scuola Gestione D’Impresa – Auge Università

Sintesi

Il presente contributo ricostruisce, in chiave sistematica, il rapporto tra la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), evidenziando come i due istituti non si pongano in mera successione cronologica, ma in un nesso funzionale che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha via via qualificato come “logico-cronologico-funzionale”. L’analisi ripercorre l’evoluzione degli orientamenti sull’estensione del controllo giudiziale sulla proposta di concordato semplificato – dal vaglio meramente esteriore della relazione dell’esperto sino al giudizio di legalità sostanziale ormai prevalente nella giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione – e ne trae alcune indicazioni ricostruttive de iure condito, con particolare attenzione ai profili di ammissibilità, di comparazione con la liquidazione giudiziale e di regime impugnatorio.

Sommario

1. Introduzione: la funzione sistemica del concordato semplificato

2. Struttura e ratio dell’art. 25-sexies CCII

3. La natura giuridica del concordato semplificato e i suoi riflessi sistematici

4. L’estensione del sindacato giudiziale: dal controllo esteriore alla legalità sostanziale

5. Il vaglio retrospettivo sui presupposti di accesso alla composizione negoziata

6. La comparazione con la liquidazione giudiziale e il giudizio di “utilità” ex art. 25-sexies, comma 5

7. Profili processuali: regime di impugnazione e limiti del sindacato in appello

8. Osservazioni conclusive

1. Introduzione: la funzione sistemica del concordato semplificato

La composizione negoziata della crisi, introdotta dall’art. 2 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e successivamente trasfusa nel Titolo II del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rappresenta il tentativo più significativo compiuto dal legislatore italiano di anticipare l’emersione della crisi attraverso un percorso stragiudiziale, riservato e assistito da un esperto indipendente[1]. Tra gli sbocchi tipizzati dall’art. 23 CCII, che vanno dalle soluzioni contrattuali con i creditori fino agli strumenti di regolazione della crisi in senso proprio, occupa una posizione peculiare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’art. 25-sexies CCII e concepito, sin dalla sua introduzione nell’ordinamento con l’art. 18 D.L. 118/2021, come procedura concordataria agevolata riservata all’ipotesi di esito negativo delle trattative.

Il rapporto tra i due istituti non si esaurisce in una mera consecutio temporum. La composizione negoziata costituisce, per espressa scelta legislativa, il presupposto procedimentale imprescindibile del concordato semplificato, che non è accessibile in via autonoma ma solo quale esito, sia pure infausto, di un percorso negoziale realmente tentato secondo correttezza e buona fede. Questa relazione strutturale ha alimentato, sin dalle prime applicazioni successive all’entrata in vigore del Codice della crisi, un contenzioso particolarmente vivace, che ha visto impegnati i tribunali di merito, le corti d’appello e, da ultimo, la stessa Corte di Cassazione nella definizione dei confini del sindacato giudiziale sulla “genuinità” del percorso negoziale pregresso.

Il presente contributo intende ricostruire, con riferimento alla giurisprudenza edita più significativa, l’evoluzione di tale dibattito, dando conto sia dell’orientamento più risalente, incline a un controllo di carattere prevalentemente formale, sia dell’indirizzo – ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità del 2025-2026 – che ha esteso il sindacato del tribunale a un vaglio di legalità sostanziale, comprensivo della fattibilità della proposta e della effettiva genuinità delle trattative pregresse.

2. Struttura e ratio dell’art. 25-sexies CCII

Ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII, l’imprenditore può presentare la proposta di concordato semplificato soltanto quando l’esperto, nella relazione finale, dichiari congiuntamente: (i) che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; (ii) che esse non hanno avuto esito positivo; (iii) che le soluzioni indicate dall’art. 23, comma 1 e comma 2, lettera b), CCII non sono praticabili.

Sul piano procedimentale, la proposta di concordato semplificato non è sottoposta al voto dei creditori, ai quali è riservata la sola facoltà di proporre opposizione in sede di omologazione, dimostrando l’assenza di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il comma 3 dell’art. 25-sexies CCII, nella formulazione risultante dal Correttivo-ter, attribuisce al tribunale il potere di concedere un termine non superiore a quindici giorni per l’integrazione documentale e per l’apporto di modifiche alla proposta, mentre il comma 5 subordina l’omologazione alla verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri a ciascuno di essi una qualche utilità.

Questa architettura normativa giustifica la qualificazione, ricorrente sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito, del concordato semplificato come istituto di carattere eccezionale e residuale, una vera e propria extrema ratio cui l’imprenditore può accedere solo quando l’intera gamma delle soluzioni, contrattuali e concorsuali, contemplate dall’art. 23 CCII quali esiti fisiologici della composizione negoziata risulti in concreto impraticabile. Proprio in ragione di tale carattere residuale, la procedura non richiede una rinnovata interlocuzione con i creditori né la previsione di soglie minime di soddisfacimento analoghe a quelle dettate per il concordato preventivo liquidatorio.

3. La natura giuridica del concordato semplificato e i suoi riflessi sistematici

Un primo profilo che ha impegnato la giurisprudenza riguarda la qualificazione dogmatica dell’istituto. Nonostante l’assenza del voto dei creditori – elemento che tradizionalmente contraddistingue il concordato preventivo – la giurisprudenza ha ricondotto il concordato semplificato nell’alveo delle procedure concorsuali in senso proprio. La qualificazione in termini concorsuali non è priva di conseguenze pratiche. La Corte d’Appello di Venezia ha chiarito, ad esempio, che il mancato richiamo, da parte dell’art. 25-septies CCII, dell’art. 115 CCII in tema di azioni del liquidatore giudiziale non preclude l’esperibilità delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo, dovendosi ritenere applicabili, in via generale, tutte le regole non espressamente derogate dalla disciplina speciale del concordato semplificato[2]. La medesima pronuncia ha altresì escluso l’applicabilità, in sede di concordato semplificato, della soglia minima del venti per cento prevista dall’art. 84, comma 3, CCII per il soddisfacimento dei creditori chirografari nel concordato preventivo liquidatorio, trattandosi di previsione strutturalmente legata a una procedura diversa; ne consegue che il concetto di “utilità” rilevante ai fini dell’art. 25-sexies, comma 5, CCII non presuppone una quantificazione economica specifica, ma si esaurisce nella mera assenza di pregiudizio per il creditore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

4. L’estensione del sindacato giudiziale: dal controllo esteriore alla legalità sostanziale

Il nodo interpretativo più dibattuto riguarda l’ampiezza del controllo che il tribunale è tenuto a svolgere sulla domanda di accesso al concordato semplificato, e in particolare se tale controllo debba arrestarsi alla verifica della presenza, nella relazione finale dell’esperto, delle attestazioni richieste dalla norma, ovvero debba estendersi a un vaglio di merito sulla effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

4.1 L’orientamento restrittivo

Un primo indirizzo, di cui è espressione un decreto del Tribunale di Milano del 23 aprile 2024, ha ritenuto che le concrete modalità di svolgimento delle trattative e degli incontri programmati nell’ambito della composizione negoziata non siano sindacabili dal tribunale, né possano determinare, di per sé, l’inammissibilità della domanda di concordato semplificato per difetto di correttezza e buona fede. Secondo questa impostazione, il tenore letterale dell’art. 25-sexies CCII imporrebbe un controllo solo esteriore, limitato alla logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell’esperto, lasciando alle contestazioni dei creditori, nell’ambito del giudizio di opposizione all’omologa, la verifica di merito sulla condotta effettivamente tenuta dal debitore[3]. Un provvedimento più recente del medesimo Tribunale ha confermato tale impostazione, precisando che il sindacato sulle modalità concrete di conduzione delle trattative resta circoscritto alla coerenza interna della relazione dell’esperto, salva la necessità, comunque affermata dai giudici milanesi, di un’interlocuzione con l’esperto medesimo in ordine alle garanzie offerte, all’alternativa liquidatoria e ai risultati presumibilmente conseguibili, in applicazione del principio di riunione e trattazione unitaria delle domande relative agli strumenti di regolazione della crisi previsto dall’art. 7 CCII[4].

4.2 L’orientamento estensivo

Un indirizzo di segno opposto, inaugurato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 25 ottobre 2023, ha revocato l’ammissione al concordato semplificato in un caso in cui l’esperto, dopo aver inizialmente ravvisato concrete prospettive di risanamento, le aveva successivamente ritenute non più attuali anche in ragione della mancata adesione di un creditore rilevante all’accordo prospettato. I giudici partenopei hanno ritenuto insufficiente, ai fini dell’accesso al concordato semplificato, la mera impraticabilità sopravvenuta delle soluzioni negoziali, affermando la sussistenza di una giurisdizione piena del tribunale sui presupposti sostanziali dell’accesso alla procedura, comprensiva della valutazione di attendibilità e non contraddittorietà della relazione dell’esperto[5]. Come si è osservato in dottrina, il contrasto con l’indirizzo milanese può considerarsi solo apparente, posto che nel caso partenopeo era proprio la contraddittorietà intrinseca della relazione a fondare il sindacato del giudice, in coerenza, in fondo, con il medesimo parametro della coerenza logica della motivazione.

Sul versante dei presupposti di accesso, la Corte d’Appello di Milano ha inoltre precisato, in relazione alla disciplina intertemporale introdotta dal Correttivo-ter in tema di limiti di accesso alla composizione negoziata (art. 25-quinquies CCII), che la preesistenza di uno stato di insolvenza non osta, di per sé, all’accesso alla composizione negoziata e al successivo concordato semplificato, qualora risulti comunque perseguibile una strategia di soluzione dell’eccessivo indebitamento, secondo una valutazione prognostica e dinamica delle prospettive dell’impresa, e non già una lettura meramente statica della situazione di partenza[6].

Il punto di svolta più significativo è tuttavia rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31641 del 4 dicembre 2025, la quale ha stabilito che lo scrutinio di “ritualità” della proposta, previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII, non può limitarsi a un controllo meramente formale o “notarile”, circoscritto alla verifica della presenza delle attestazioni dell’esperto, ma deve estendersi al rispetto sostanziale delle condizioni di ammissibilità, ivi compresi la fattibilità e la non manifesta implausibilità della proposta. La Corte ha tratto un argomento sistematico decisivo proprio dalla facoltà, introdotta dal Correttivo-ter, di concedere al debitore un termine per integrazioni e modifiche documentali: tale facoltà, ad avviso della Corte, non avrebbe alcun senso logico se il controllo del tribunale dovesse arrestarsi a una verifica puramente esteriore[7]. Una successiva ordinanza della medesima sezione ha ulteriormente chiarito che l’assenza, nella disciplina del concordato semplificato, di un obbligo di convocare un’udienza prima della declaratoria di inammissibilità – a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo ordinario – risponde a ragioni di economia processuale coerenti con la natura sommaria della fase di scrutinio preliminare, senza tuttavia incidere sulla natura sostanziale, e non meramente cartolare, di tale scrutinio[8].

Nella medesima direzione si è mossa, da ultimo, la Corte d’Appello dell’Aquila, la quale ha affermato che il presupposto della correttezza e della buona fede nella conduzione delle trattative non può ritenersi soddisfatto per il solo fatto della relativa certificazione da parte dell’esperto, essendo necessario che il tribunale ne riscontri l’effettiva ricorrenza, sostanziale oltre che formale. I giudici abruzzesi hanno inoltre sottolineato come il carattere di favore riservato al debitore dal concordato semplificato – che non prevede il voto dei creditori né un apporto di finanza esterna o un minimo garantito di soddisfacimento, a differenza del concordato preventivo liquidatorio ex art. 84 CCII – giustifichi, quale contrappeso sistematico, un controllo giudiziale rafforzato sui presupposti di accesso[9].

Un’applicazione emblematica di tale approccio sostanziale si rinviene in una recente sentenza del Tribunale di Milano, che ha respinto il ricorso per l’omologazione di un concordato semplificato relativo a un gruppo societario gravato da debiti per circa centoquarantadue milioni di euro, in massima parte di natura erariale e contributiva. Il tribunale ha ritenuto carente, sotto il profilo sia della buona fede sia della concretezza, il tentativo di negoziazione svolto nella composizione negoziata, valorizzando l’incertezza sui tempi di apporto della nuova finanza, il sacrificio abnorme richiesto ai creditori pubblici e l’inattendibilità delle previsioni sottese a un piano di risanamento di eccessiva estensione temporale, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale[10]. In termini convergenti si è espresso il Tribunale di Piacenza, per il quale la verifica giudiziale deve investire la fattibilità giuridica ed economica del piano, la comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale e la garanzia di un minimo di soddisfazione per tutti i creditori[11], mentre il Tribunale di Bologna ha più volte ribadito, sia con una pronuncia del marzo 2025[12] sia con una successiva decisione del settembre dello stesso anno, che la sussistenza della correttezza e della buona fede nella pregressa composizione negoziata costituisce un presupposto la cui effettiva ricorrenza deve essere riscontrata in concreto dal giudice[13].

Coerente con questa linea è, infine, l’orientamento – affermato dal Tribunale di Bolzano – secondo cui è inammissibile una domanda di composizione negoziata che, sin dalla sua origine, presenti natura puramente liquidatoria e non persegua alcuna reale prospettiva di risanamento[14]: un principio che si salda al requisito, enunciato già dal Tribunale di Parma, per cui tra la composizione negoziata e il successivo concordato semplificato deve sussistere un rapporto “logico-cronologico-funzionale”, non potendo la prima essere stata attivata al solo scopo strumentale di aprire la via al secondo[15], principio già affermato in termini sostanzialmente coincidenti dal Tribunale di Monza[16].

4.3 Sintesi dell’evoluzione giurisprudenziale

Il quadro che emerge dalla giurisprudenza più recente mostra il progressivo consolidarsi, soprattutto a livello di legittimità, di un modello di controllo esteso e sostanziale, che assume come proprio fondamento sistematico il carattere di favore e l’assenza del voto dei creditori che contraddistinguono il concordato semplificato rispetto al concordato preventivo ordinario. Permane, nondimeno, un nucleo di prudenza nella giurisprudenza di merito – specie milanese – quanto alla sindacabilità delle modalità concrete di svolgimento dei singoli incontri negoziali, che restano tendenzialmente rimesse alla valutazione dell’esperto, fermo restando il controllo di coerenza logica della sua relazione finale e la necessaria interlocuzione con l’esperto stesso in sede di eventuale connessione con procedimenti di liquidazione giudiziale promossi da creditori.

5. Il vaglio retrospettivo sui presupposti di accesso alla composizione negoziata

Un ulteriore profilo, strettamente connesso al precedente, riguarda la possibilità che il controllo del tribunale, in sede di scrutinio della proposta di concordato semplificato, si estenda retrospettivamente sino a investire la stessa sussistenza, ab origine, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha fornito risposta affermativa, chiarendo che il potere interdittivo del tribunale in sede di concordato semplificato si estende anche alla verifica che la composizione negoziata non sia stata attivata in carenza dei presupposti sostanziali di legge, e, ciò nonostante, la diversità strutturale e ontologica tra i due procedimenti – l’uno di natura prevalentemente privatistica e amministrativa, l’altro propriamente concorsuale[17].

Tale orientamento trova un fondamento sistematico ulteriore nella regola, introdotta dal Correttivo-ter, secondo cui l’imprenditore che, nel corso delle trattative, veda emergere il proprio stato di insolvenza è tenuto ad avere riguardo al prevalente interesse dei creditori non solo nella gestione dell’impresa, ma anche nella scelta della soluzione di risanamento da perseguire[18]: un dovere fiduciario rafforzato che rende coerente, sul piano sistematico, l’idea che il percorso negoziale nel suo complesso – e non la sola relazione finale che ne dà atto – costituisca oggetto di verifica giudiziale ai fini dell’accesso al successivo concordato semplificato. Ne discende una lettura dell’istituto in chiave anti-abuso, volta a impedire che la composizione negoziata sia utilizzata in funzione meramente strumentale rispetto al regime, più favorevole per il debitore, del concordato semplificato.

6. La comparazione con la liquidazione giudiziale e il giudizio di “utilità” ex art. 25-sexies, comma 5, CCII

Il momento dell’omologazione costituisce la sede in cui il controllo giudiziale, per unanime opinione, deve necessariamente svolgersi anche nel merito economico della proposta. L’art. 25-sexies, comma 5, CCII subordina l’omologazione alla circostanza che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alle aspettative di soddisfacimento ritraibili dalla liquidazione giudiziale, garantendo a ciascun creditore una qualche utilità. Come chiarito dalla Corte d’Appello di Venezia, non si tratta di un giudizio di convenienza economica in senso stretto, analogo a quello richiesto per il concordato preventivo, bensì di una comparazione volta a verificare che il risultato non sia deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria: in caso di sostanziale equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, il concordato semplificato risulta comunque preferibile in ragione della maggiore rapidità procedurale e di riparto che lo caratterizza[19].

Tale giudizio comparativo si salda inevitabilmente con la verifica di fattibilità della proposta, secondo quanto sottolineato dal Tribunale di Piacenza, e con il vaglio di concretezza delle prospettive sottostanti, come dimostra il già richiamato precedente milanese in cui il piano di risanamento sotteso alla composizione negoziata è stato giudicato inattendibile per l’eccessiva estensione temporale delle previsioni e per l’incertezza circa i tempi di apporto della nuova finanza, con conseguente rigetto dell’omologazione del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale. Emerge, in definitiva, una lettura unitaria del comma 5 dell’art. 25-sexies CCII, che ne fa non tanto una norma di chiusura operante nella sola fase finale del procedimento, quanto un canone ermeneutico che permea l’intero giudizio di ammissibilità e di omologazione della proposta.

7. Profili processuali: regime di impugnazione e limiti del sindacato in appello

Il carattere ambiguo del provvedimento con cui il tribunale dichiara, in limine, l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato ha posto anche il problema del relativo regime di impugnazione. La Corte di Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, che il provvedimento reso dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso il decreto di inammissibilità pronunciato in limine dal tribunale non riveste carattere decisorio e non è pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in applicazione analogica dei principi già enunciati dalle Sezioni Unite, nel vigore della legge fallimentare, con riferimento al decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo[20]. Ne consegue che il debitore può far valere tutte le questioni attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato semplificato nell’ambito dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 51 CCII, della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, eventualmente chiedendo la riunione dei reclami proposti avverso i due provvedimenti.

Sul versante del giudizio di omologazione, una successiva pronuncia della Cassazione ha inoltre precisato che, nel reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato, non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario nominato dal tribunale né il commissario liquidatore, con conseguenze rilevanti in punto di regolarità del contraddittorio e di effetti della mancata comparizione del reclamante[21].

Quanto ai poteri del giudice del reclamo, un ulteriore precedente ha chiarito che, ove la Corte d’Appello accolga il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, essa non può limitarsi a rinviare la causa al tribunale per un nuovo esame, ma è tenuta, salvi eccezionali casi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo, a decidere essa stessa nel merito la questione dell’ammissibilità del concordato semplificato, in ossequio a un principio di economia processuale e di effettività della tutela che riflette, sul piano procedimentale, la stretta connessione funzionale tra le due procedure più volte evidenziata in questo contributo[22]. Tale approccio risulta coerente con il principio di riunione e trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza, sancito in via generale dall’art. 7 CCII e già richiamato dalla giurisprudenza di merito con riguardo al concorso tra domanda di concordato semplificato e domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore.

8. Osservazioni conclusive

La ricostruzione condotta evidenzia come il rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato si sia progressivamente arricchito, sul piano giurisprudenziale, di un contenuto sostanziale che va ben oltre la mera scansione procedimentale delineata dal dato normativo. Da un lato, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che il controllo del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non può ridursi a una verifica notarile della presenza delle attestazioni dell’esperto, ma deve investire la fattibilità della proposta, la non manifesta implausibilità del piano e, per taluni indirizzi, la stessa genuinità ab origine del percorso negoziale pregresso. Dall’altro lato, permane una tensione, non del tutto ricomposta, tra questo modello di controllo esteso e l’esigenza – sottesa alla stessa ratio acceleratoria dell’istituto – di non trasformare il concordato semplificato in una procedura sindacata con la medesima intensità del concordato preventivo ordinario, sia pure in assenza del voto dei creditori.

Questa tensione sistemica appare, in definitiva, il portato di una scelta legislativa che ha voluto premiare l’imprenditore che abbia condotto in buona fede un tentativo effettivo di risanamento, riservando a tale ipotesi un regime agevolato quanto alla formazione del consenso dei creditori, ma non altrettanto quanto all’intensità del controllo giudiziale, chiamato a colmare, in funzione di garanzia della massa creditoria, lo spazio lasciato libero dall’assenza del voto. La casistica più recente conferma che tale equilibrio è tuttora in via di assestamento, specie con riguardo alla misura in cui il sindacato giudiziale possa spingersi a valutare le modalità concrete di conduzione delle trattative, e non soltanto la coerenza logica della relazione finale dell’esperto che ne dà atto.

Resta, infine, aperto – anche alla luce del rilievo dottrinale sulla mancata menzione, tra gli esiti la cui impraticabilità deve essere attestata dall’esperto, del piano attestato di risanamento – uno spazio di possibile intervento correttivo del legislatore, volto a chiarire in modo più puntuale l’esatta estensione dello scrutinio di ritualità previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII, anche al fine di ridurre le oscillazioni, tuttora presenti nella giurisprudenza di merito, sulla sindacabilità delle modalità concrete di svolgimento delle trattative condotte in sede di composizione negoziata.


[1]Art. 12, 17, 21, 23, 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “Correttivo-ter”).

[2]Corte d’Appello di Venezia, sez. I civ., 28 marzo 2024, in dirittodellacrisi.it.

[3]Tribunale di Milano, decreto 23 aprile 2024.

[4]Tribunale di Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, 26 novembre 2025. (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[5]Tribunale di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023.

[6]Corte d’Appello di Milano, sez. IV civ., 3 luglio 2025, Pres. Monte, Cons. Rel. Del Vecchio, Cons. Mantovani (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[7]Cass., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, dirittodellacrisi.it

[8]Cass., sez. I, ord. 18 dicembre 2025.

[9]Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026, Pres. Filocamo, Cons. Rel. Iachini Bellisarii, Cons. Fabrizio (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[10]Tribunale di Milano, sentenza 30 ottobre 2025, osservatorio-insolvenza.it (a cura di Morri Rossetti), La concretezza della proposta negoziale.

[11]Tribunale di Piacenza, sez. civile tribunale concorsuale, 3 luglio 2025, Pres. Brusati, Rel. Tiberti, Giud. Fazio (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[12]Tribunale di Bologna, 18 marzo 2025, richiamato nel commento su osservatorio-insolvenza.it citato supra, nt. 14.

[13]Tribunale di Bologna, sez. IV civ. e procedure concorsuali, 23 settembre 2025, Pres. Liccardo, Rel. Mirabelli, Giud. Rimondini (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[14]Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025 (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[15]Tribunale di Parma, sez. fallimentare, 12 luglio 2023, Pres. Ioffredi, Rel. Vernizzi, Giud. Colladet (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare e in dirittodellacrisi.it).

[16]In senso analogo, già Tribunale di Monza, 17 aprile 2023, richiamato quale precedente conforme nella pronuncia del Tribunale di Parma citata supra, nt. 19.

[17]Commento pubblicato da LexCED, Concordato semplificato: i limiti del controllo, relativo a pronuncia di legittimità su reclamo depositato presso la Corte d’Appello di Firenze in data 16 novembre 2022 avverso decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di merito.

[18]Art. 21, comma 1, CCII, come modificato dal Correttivo-ter, che impone all’imprenditore, ove nel corso delle trattative emerga l’insolvenza, di avere riguardo al prevalente interesse dei creditori anche nella scelta della soluzione da perseguire.

[19]Corte d’Appello di Venezia, 28 marzo 2024.

[20]Cass., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620, Pres. Terrusi, Rel. Amatore (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare e in dirittodellacrisi.it).

[21]Cass., sez. I, 16 gennaio 2026, n. 881 (massima pubblicata in Unijuris – Osservatorio Permanente sulla Giurisprudenza Fallimentare).

[22]Corte d’Appello di Potenza, 29 luglio 2024, n. 336, come ricostruita nel commento pubblicato da LexCED, Concordato semplificato: poteri del giudice d’appello.

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