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Quando il figlio rifiuta il genitore: ascolto del minore, responsabilità genitoriale e garanzie nell’attuazione dei provvedimenti

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autore: prof avv. Rosa Di Caprio. Dipartimento Scienze Economiche

Il rifiuto del minore di incontrare uno dei genitori costituisce oggi una delle questioni più delicate del diritto di famiglia. Non si tratta soltanto di stabilire se un provvedimento sulle frequentazioni debba essere eseguito, ma di comprendere quale significato giuridico attribuire alla volontà oppositiva del figlio quando essa si colloca dentro procedimenti ad alta conflittualità. Nel saggio originario When the Child Refuses, il problema viene ricostruito in chiave comparata fra Italia e Stati Uniti e viene formulato in termini netti: il punto non è scegliere astrattamente tra autonomia del minore e autorità del giudice, ma verificare se l’ordinamento si sia dotato di garanzie procedurali sufficienti prima di qualificare il rifiuto come inosservanza suscettibile di reazione giudiziaria.

Un paradosso solo apparente

Le fonti sovranazionali hanno ormai consolidato il principio secondo cui il minore capace di discernimento deve poter esprimere liberamente la propria opinione nelle questioni che lo riguardano e tale opinione deve essere presa in considerazione in rapporto all’età e alla maturità. Questa prospettiva, recepita stabilmente nel diritto interno e nella giurisprudenza europea, ha trasformato l’ascolto del minore da momento eventuale a snodo strutturale del processo familiare.

Proprio da qui nasce, però, il paradosso. Il soggetto che ha diritto ad essere ascoltato può diventare, nello stesso tempo, l’ostacolo concreto all’attuazione del provvedimento che disciplina la relazione con l’altro genitore. In altri termini, il minore è insieme titolare di un diritto partecipativo e centro di imputazione fattuale di una condotta oppositiva che rischia di vanificare la decisione del giudice.

Ridurre tutto a una formula semplificata sarebbe fuorviante. Il rifiuto, infatti, può corrispondere a una presa di posizione autentica e ragionevole; può derivare da paura, trascuratezza, pregressi vissuti traumatici o condotte pregiudizievoli del genitore rifiutato; può essere l’effetto dell’esposizione protratta al conflitto tra adulti; oppure può maturare all’interno di dinamiche di condizionamento relazionale che alterano la genuinità della preferenza espressa. La difficoltà del giudice non sta tanto nel nominare il fenomeno, quanto nel distinguerne correttamente le cause prima di decidere come intervenire.

Il sistema italiano dopo la Cartabia

L’ordinamento italiano ha da tempo assunto la bigenitorialità come criterio ordinante della disciplina dell’affidamento, a partire dalla legge n. 54 del 2006, che ha segnato il passaggio dall’affidamento esclusivo come modello prevalente alla valorizzazione dell’affidamento condiviso. Tuttavia, proprio l’attuazione concreta dei provvedimenti relativi ai tempi di frequentazione ha mostrato per anni una debolezza strutturale. Il vecchio art. 709-ter c.p.c., pur introducendo strumenti sanzionatori e risarcitori, si è rivelato spesso insufficiente nei casi in cui il mancato rispetto del calendario non dipendesse da una violazione lineare del genitore collocatario, ma dalla progressiva opposizione del figlio.

La riforma Cartabia ha tentato di razionalizzare questa materia attraverso il nuovo Titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, sostituendo l’art. 709-ter con l’art. 473-bis.39 c.p.c. e rendendo più organico il sistema processuale della famiglia. Nello stesso impianto normativo, però, convivono due direttrici potenzialmente in tensione: da un lato l’art. 473-bis.5 c.p.c., che rafforza l’ascolto del minore come passaggio normalmente necessario; dall’altro l’art. 473-bis.39 c.p.c., che attribuisce al giudice strumenti di reazione rispetto alle inadempienze e alle violazioni dei provvedimenti in materia di affidamento e frequentazione.

Il punto critico, ben messo in luce dall’articolo, è che la riforma ha migliorato il quadro dell’enforcement senza sciogliere del tutto il nodo del rifiuto adolescenziale. Le misure tipiche restano pensate soprattutto per colpire o correggere la condotta dei genitori; molto meno chiaro è invece come debba essere trattata l’ipotesi in cui il genitore formalmente onerato abbia compiuto sforzi apprezzabili e tuttavia la relazione si arresti per la persistente opposizione del minore.

Nella prassi, ciò produce risposte non uniformi. Quando il figlio è piccolo, il rifiuto viene generalmente letto come espressione dell’influenza del genitore collocatario e la responsabilità ricade sull’adulto. Quando invece il minore è adolescente, la sua opinione tende ad assumere un peso crescente, fino a diventare, in alcuni casi, quasi determinante. Il rischio è evidente: la volontà espressa nel corso dell’ascolto può essere trattata come autentica preferenza senza che sia stato svolto un accertamento adeguato sulla sua effettiva formazione.

La lezione comparata statunitense

Il confronto con gli Stati Uniti, sviluppato nel testo di partenza, è utile non perché offra un modello da importare meccanicamente, ma perché evidenzia il rischio opposto rispetto a quello italiano. Il diritto statunitense, costruito su basi statali e dunque assai differenziato, utilizza come strumento centrale il contempt of court e mostra una tendenza più marcata a considerare l’inosservanza degli ordini giudiziali come un problema di effettività e di autorità istituzionale.[file:15]

L’articolo descrive un modello “graduato”. In una prima fase, la responsabilità grava quasi esclusivamente sul genitore convivente, il quale deve dimostrare di avere fatto quanto ragionevolmente possibile per rendere effettiva la frequentazione. In una seconda fase, soprattutto quando il rifiuto persiste in età preadolescenziale o adolescenziale, il giudice amplia l’indagine: nomina figure di supporto, dispone valutazioni terapeutiche, valuta se il rifiuto sia credibile o influenzato, minaccia la modifica dell’affidamento. In una terza fase, eccezionale e controversa, alcune giurisdizioni hanno ammesso perfino conseguenze dirette sul minore.

Questa architettura mostra il vantaggio di non arrestarsi automaticamente di fronte al rifiuto espresso dal figlio, ma presenta costi elevatissimi sul piano delle garanzie. Il saggio richiama casi statunitensi nei quali l’esigenza di affermare l’effettività dell’ordine ha portato a risposte coercitive sproporzionate, fino al coinvolgimento diretto del minore in procedimenti di contempt. La comparazione dimostra, così, che il problema non è solo l’inerzia dell’ordinamento, ma anche l’eccesso di enforcement quando le cause del rifiuto non siano state chiarite in modo rigoroso.

Il nodo del cosiddetto “rifiuto genitoriale”

Uno dei meriti maggiori del lavoro originario è quello di non assumere la parental alienation come chiave generale di lettura del fenomeno, bensì come variabile problematica che obbliga a ragionare meglio sulle prove e sui limiti dell’intervento giudiziale. In quest’ottica, la questione non è aderire a una nozione clinica contestata, ma evitare i due errori speculari che si verificano con maggiore frequenza nel contenzioso: da un lato, attribuire valore decisivo a un rifiuto che in realtà è il prodotto di pressioni, alleanze patologiche o manipolazioni; dall’altro, screditare come manipolato un rifiuto che trae invece origine da esperienze negative reali o da allegazioni di abuso non adeguatamente verificate.

Sul versante italiano, la giurisprudenza di legittimità ha assunto una posizione prudente, rifiutando che la PAS possa fungere da fondamento autosufficiente per misure incisive in materia di affidamento. Questa impostazione è coerente con l’esigenza di evitare che un’etichetta pseudo-diagnostica sostituisca l’accertamento del fatto. Ciò non significa, tuttavia, che le condotte ostacolanti siano irrilevanti: significa piuttosto che esse devono essere provate in concreto, attraverso riscontri indipendenti, senza scorciatoie teoriche.

Il modello statunitense, secondo la ricostruzione offerta nell’articolo, si muove invece verso un riconoscimento più operativo del fenomeno. Pur senza richiedere necessariamente una diagnosi clinica di PAS, diversi tribunali trattano la sistematica compromissione del rapporto con l’altro genitore come fatto giuridicamente rilevante ai fini del best interest. Ma proprio qui si annida un ulteriore rischio, ben documentato dalla letteratura richiamata nel saggio: nelle cause in cui alle allegazioni di alienazione si sommano accuse di violenza o abuso, l’uso disinvolto di tale categoria può tradursi in una svalutazione impropria delle dichiarazioni del genitore protettivo, spesso la madre.

Perché servono garanzie prima della coercizione

La tesi centrale del contributo resta, anche nella versione ridotta per una rivista italiana, estremamente persuasiva: nei casi di rifiuto del minore, la questione principale non è se l’ordinamento debba essere più severo o più indulgente, ma se esso disponga di adeguate garanzie prima di esercitare la coercizione.

Tali garanzie, nella logica del saggio, si possono sintetizzare in quattro direttrici. Primo, l’ascolto del minore deve essere effettivo, serio e non meramente rituale. Secondo, l’accertamento delle cause del rifiuto deve essere strutturato, distinguendo con metodo tra estrangement realistico, conflitto, condizionamento e opposizione maturata autonomamente. Terzo, le allegazioni di manipolazione relazionale devono trovare riscontri indipendenti, specie quando si intrecciano con accuse di violenza domestica o abuso. Quarto, gli interventi terapeutici e di sostegno devono essere preferiti, per quanto possibile, alle misure punitive.

In questa chiave, il problema dell’art. 473-bis.39 c.p.c. non è tanto quello di essere inutile, quanto quello di rimanere incompleto rispetto ai casi più difficili. Esso funziona ragionevolmente quando esiste una violazione imputabile al genitore; funziona molto meno quando la responsabilità adulta non è facilmente dimostrabile e il rifiuto del figlio si è ormai cristallizzato in una dinamica autonoma. È in questo spazio che il sistema italiano appare ancora privo di strumenti intermedi sufficientemente chiari.

Una proposta per il dibattito italiano

Il diritto di famiglia italiano dovrebbe evitare sia la scorciatoia della deferenza automatica alla volontà del minore, sia quella della risposta sanzionatoria semplificata. Il vero terreno su cui misurare la qualità del sistema è la capacità di leggere il rifiuto come fenomeno relazionale complesso e di graduare la risposta giudiziale in funzione delle sue cause, non delle sole apparenze processuali.

In prospettiva, ciò suggerisce almeno tre linee di riflessione. La prima riguarda la necessità di strumenti più efficaci di coordinamento e monitoraggio dell’esecuzione dei provvedimenti, senza attendere che la crisi relazionale si radicalizzi. La seconda concerne l’opportunità di valorizzare percorsi terapeutici o di riavvicinamento realmente controllati dal giudice e non lasciati alla sola spontaneità delle parti. La terza consiste nel dotare i tribunali di una griglia analitica più precisa per distinguere il rifiuto giustificato, il rifiuto conflittuale e il rifiuto indotto, così da evitare sia l’inerzia sia l’eccesso di coercizione.

Conclusione

Il minore che rifiuta il genitore non può essere trattato né come semplice “vettore” della volontà dell’adulto collocatario, né come soggetto pienamente responsabile dell’inosservanza dell’ordine giudiziario. È un soggetto vulnerabile, portatore di diritti, ma anche inserito in una rete di influenze, paure, lealtà e conflitti che il processo deve saper leggere con particolare attenzione.

La comparazione tra Italia e Stati Uniti, così come sviluppata nell’articolo di partenza, conduce a una conclusione che merita di essere posta al centro del dibattito: i sistemi giuridici sbagliano in modo diverso, ma sbagliano entrambi quando reagiscono al rifiuto senza un accertamento rigoroso delle sue cause. Solo un modello fondato su ascolto autentico, verifica probatoria, gradualità e supporto relazionale può evitare che l’intervento giudiziario consolidi proprio quella frattura che dovrebbe invece contribuire a sanare.

Note

  1. Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, art. 12.
  2. European Convention on the Exercise of Children’s Rights, Strasburgo, 25 gennaio 1996.
  3. Legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
  4. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della c.d. riforma Cartabia in materia di processo civile e famiglia.
  5. Codice di procedura civile, artt. 473-bis.5, 473-bis.12 e 473-bis.39.
  6. Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2015, n. 3023; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13769.
  7. Cass. civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2022, n. 15971.
  8. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, n. 6919.[file:15]
  9. Trib. Milano, 14 marzo 2023, in tema di prime applicazioni dell’art. 473-bis.39 c.p.c. richiamate nell’articolo.
  10. Hartzell v. Norman T.L., 629 N.E.2d 1292 (Ind. Ct. App. 1994); Malicoat v. Wolf, 792 N.E.2d 89 (Ind. Ct. App. 2003); In re Marriage of Rideout, 150 Wash. 2d 337, 77 P.3d 1174 (2003).
  11. In re Hon. Lisa Gorcyca, 499 Mich. 455 (2017), con i materiali disciplinari della Michigan Judicial Tenure Commission richiamati nel saggio.
  12. Richard A. Gardner, The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals, 2ª ed., 1998.
  13. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª ed., 2013; World Health Organization, International Classification of Diseases, 11th rev., 2022.
  14. Joan S. Meier et al., studio empirico sulle decisioni giudiziali in materia di abuso e alienazione, richiamato nel saggio del 2020 e nei successivi contributi del 2022.
  15. Janet R. Johnston, Children of Divorce Who Refuse Visitation, in Nonresidential Parenting: New Vistas in Family Living (1993); Barbara J. Fidler, Nicholas Bala, Children Resisting Postseparation Contact with a Parent: Concepts, Controversies, and Conundrums, 48 Family Court Review 10 (2010).
  16. Richard A. Warshak, Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips, 28 Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 181 (2015).
  17. Linda C. Neilson, Parental Alienation: Empirical Analysis, Child Best Interests or Parental Rights? (2023), richiamata nel saggio per il tema della distribuzione di genere delle allegazioni.
  18. Rapporto della UN Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls del 2023, richiamato nel saggio in relazione all’uso del concetto di alienazione nei procedimenti con allegazioni di violenza domestica.

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