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Il ruolo del referente nell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento nel sistema giuridico italiano

Autore: Dr. Prof. Luigi Ferraiuolo

Università degli Studi Auge Università
Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento Scienze Economiche

Tributarista

Referente Organismi Di Composizione della Crisi – Tribunali della Campania, Cassino, Isernia, Aosta, Milano

Iscritto Albo Gestore della Crisi presso Ministero di Grazia e Giustizia

Membro Elenco Organismo di Valutazione Indipendente O.I.V. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione Pubblica

C.T.U. e Perito Penale Tribunale di Napoli

Abstract

L’articolo analizza in modo sistematico la figura del referente dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nel contesto delle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Attraverso un approccio giuridico-istituzionale, si indagano le funzioni di direzione, vigilanza e garanzia attribuite al referente, il suo rapporto con i gestori della crisi e con l’autorità giudiziaria, nonché i profili di responsabilità deontologica e organizzativa. La riflessione si inserisce nel più ampio dibattito sul ruolo degli OCC come strumenti pubblicistici di tutela del debitore civile e di equilibrio sistemico tra interessi economici e sociali.

Parole chiave: referente OCC – sovraindebitamento – Codice della crisi – composizione della crisi – responsabilità professionale – giustizia economica.

1. Introduzione

La crescente diffusione dei fenomeni di sovraindebitamento ha reso necessario, nel sistema giuridico italiano, l’elaborazione di strumenti specifici per consentire la gestione ordinata delle crisi dei soggetti non fallibili. La Legge n. 3/2012 ha rappresentato il primo tentativo organico di rispondere a tale esigenza, introducendo procedure di composizione della crisi rivolte a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori.

All’interno di questo nuovo paradigma, un ruolo cruciale è stato assunto dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), enti terzi e imparziali istituiti per assistere il debitore nella predisposizione della proposta e per garantire la regolarità delle procedure.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), gli OCC sono stati pienamente integrati nel sistema concorsuale, e la loro organizzazione interna è stata oggetto di dettagliata disciplina regolamentare. In questo contesto si colloca la figura del referente dell’OCC, figura di coordinamento e vigilanza che svolge funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di garanzia dell’efficienza e correttezza delle procedure.

Il referente, lungi dall’essere una figura meramente organizzativa, rappresenta il punto di equilibrio tra il livello tecnico-professionale dei gestori e la funzione pubblicistica dell’organismo, ponendosi come garante della qualità dell’intero sistema.

2. Quadro normativo e istituzionale

2.1. L’evoluzione dal 2012 al Codice della crisi

La Legge n. 3/2012 aveva previsto la possibilità di istituire OCC presso enti pubblici, ordini professionali e camere di commercio, ma la disciplina originaria era priva di dettagli circa la governance interna e le figure di coordinamento.

L’esperienza applicativa ha evidenziato l’esigenza di una struttura organizzativa più definita, capace di garantire uniformità e trasparenza. Tale esigenza è stata pienamente recepita dal D.Lgs. 14/2019, che agli artt. 356-357 disciplina gli Organismi di Composizione della Crisi e prevede la figura del referente come responsabile del loro funzionamento¹.

2.2. Il Registro nazionale e la vigilanza ministeriale

Gli OCC, per poter operare, devono essere iscritti nel Registro nazionale degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, tenuto dal Ministero della Giustizia. Il referente è il soggetto che rappresenta l’organismo nei rapporti con il Ministero, con l’autorità giudiziaria e con i terzi, e che assicura il rispetto degli obblighi regolamentari e deontologici.

L’art. 356, comma 3, del Codice della crisi stabilisce che ogni organismo deve avere un referente “responsabile del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività svolta”. Il referente, dunque, non è una figura simbolica, ma il garante dell’indipendenza e della regolarità dell’ente.

3. Natura giuridica e inquadramento della figura del referente

3.1. Il referente come figura di garanzia

Il referente dell’OCC rappresenta il vertice operativo dell’organismo. È il soggetto che assicura la conformità dell’attività dei gestori ai principi di imparzialità, trasparenza e competenza. La sua posizione può essere assimilata, sul piano funzionale, a quella del responsabile tecnico nelle procedure amministrative, o del direttore negli enti di diritto pubblico.

Egli non esercita poteri decisori sul merito delle procedure — che restano di competenza dei singoli gestori — ma ha la funzione di garantire il corretto svolgimento del procedimento e il rispetto degli standard di qualità e indipendenza fissati dalla normativa ministeriale².

3.2. Requisiti e nomina

Il referente non deve possedere i medesimi requisiti professionali richiesti ai gestori, quale laurea magistrale in giurisprudenza o economia, formazione specialistica in materia di crisi e insolvenza, o iscrizione a un ordine professionale.

La sua nomina è di competenza dell’ente promotore dell’OCC (ad esempio, l’Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti o Università o Ente Pubblico ), che ne comunica la designazione al Ministero della Giustizia per la registrazione³.

Il referente può essere sostituito solo per giustificato motivo, ed è tenuto a garantire la continuità operativa dell’organismo.

4. Funzioni e competenze del referente

4.1. Funzioni organizzative

Sul piano operativo, il referente è responsabile:

  • della tenuta dell’elenco dei gestori accreditati presso l’OCC;
  • dell’assegnazione delle pratiche ai gestori nel rispetto dei criteri di rotazione e imparzialità;
  • della verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa dai debitori;
  • della gestione amministrativa e contabile dell’organismo;
  • della comunicazione con il Ministero della Giustizia e con l’autorità giudiziaria.

Il referente è, dunque, il motore amministrativo e deontologico dell’OCC, responsabile della qualità complessiva del servizio offerto.

4.2. Funzioni di vigilanza e controllo

Il referente vigila sul corretto operato dei gestori, assicurandosi che le relazioni e i piani siano redatti secondo i criteri di legge. Egli può richiedere integrazioni, sospendere l’attività di un gestore in caso di irregolarità, e segnalare al Ministero eventuali violazioni disciplinari⁴.

La sua funzione di controllo è essenziale per preservare la credibilità istituzionale degli OCC, che operano in un ambito di interesse pubblico, pur essendo organizzati in forma autonoma.

4.3. Funzioni di rappresentanza

Il referente rappresenta l’OCC nei rapporti esterni, firma le comunicazioni ufficiali e coordina la partecipazione dell’organismo ai procedimenti giudiziari e amministrativi. Egli è, in sostanza, il portavoce istituzionale dell’OCC, titolare della responsabilità formale delle attività svolte dai gestori.

5. Rapporti tra referente, gestori e autorità giudiziaria

Il rapporto tra il referente e i gestori della crisi è fondato su una distinzione netta tra funzione di controllo e funzione di gestione. Mentre i gestori operano in autonomia tecnico-professionale, il referente assicura la coerenza dell’azione complessiva dell’organismo con i principi normativi.

Con il giudice, invece, il referente intrattiene rapporti di natura istituzionale: cura la trasmissione delle relazioni, delle comunicazioni e delle istanze, rappresentando l’OCC come interlocutore stabile del tribunale⁵.

Tale relazione contribuisce alla costruzione di un sistema di fiducia reciproca tra magistratura e organismi, indispensabile per la riuscita delle procedure di sovraindebitamento.

6. Profili di responsabilità

6.1. Responsabilità disciplinare

Il referente risponde, in prima istanza, all’ente di appartenenza e al Ministero della Giustizia. L’art. 357 CCI prevede la possibilità di sospensione o cancellazione dell’OCC dal registro in caso di gravi violazioni, e tali provvedimenti coinvolgono direttamente il referente⁶.

6.2. Responsabilità civile e penale

La responsabilità civile del referente può derivare da negligenza nella vigilanza o da omissione di controlli dovuti. In caso di danni arrecati a terzi (debitore o creditori), il referente e l’ente promotore rispondono in solido.

In sede penale, possono configurarsi reati quali falsità ideologica in atto pubblico o omessa denuncia di reato, qualora il referente ometta di segnalare irregolarità gravi dei gestori⁷.

7. Profili etici e deontologici

La deontologia del referente si fonda su tre principi fondamentali: indipendenza, trasparenza e imparzialità. Egli deve garantire che le procedure non siano influenzate da rapporti personali o professionali, che i gestori siano designati secondo criteri oggettivi, e che tutte le parti siano informate in modo chiaro e completo.

Le Linee guida ministeriali del 2023⁸ hanno ribadito che il referente assume un ruolo di “alta garanzia etica”, volto a preservare la fiducia pubblica nel sistema di composizione delle crisi.

8. Dimensione europea e comparata

In prospettiva comparata, la figura del referente trova parziali analogie con il “supervising authority” dei sistemi anglosassoni o con i “responsables d’organismes de médiation” francesi. Tuttavia, la peculiarità italiana consiste nel forte controllo pubblico esercitato dal Ministero e nella formalizzazione delle funzioni di garanzia.

La Direttiva (UE) 2019/1023⁹, pur non disciplinando figure organizzative interne, incoraggia la creazione di autorità indipendenti di monitoraggio, ruolo che in Italia viene di fatto svolto dai referenti degli OCC.

9. Le sfide operative e la digitalizzazione

L’attività dei referenti si confronta oggi con nuove sfide:

  • l’aumento esponenziale delle richieste di accesso alle procedure;
  • la necessità di standardizzare le pratiche a livello nazionale;
  • l’introduzione di sistemi di gestione telematica e archiviazione digitale.

Il Portale Telematico delle Procedure di Crisi (PTPC), sperimentato dal Ministero nel 2024, impone ai referenti di acquisire competenze informatiche e gestionali avanzate, assumendo un ruolo di digital compliance officer.

In prospettiva, l’automazione delle procedure non potrà prescindere dalla supervisione del referente, quale garante della trasparenza e della tutela dei dati personali.

10. Considerazioni conclusive

Il referente dell’OCC rappresenta una figura chiave nel nuovo sistema di giustizia economica delineato dal Codice della crisi. La sua funzione non si esaurisce nella gestione burocratica, ma si estende alla tutela dell’interesse pubblico, alla qualità del servizio e alla trasparenza delle procedure.

Egli è, a un tempo, direttore amministrativo, garante deontologico e mediatore istituzionale, la cui azione contribuisce in modo determinante alla legittimazione del sistema di composizione delle crisi.

Perché tale ruolo possa esprimere appieno il proprio potenziale, è necessario rafforzare la formazione specialistica, prevedere un sistema di valutazione e aggiornamento continuo, e assicurare adeguate risorse economiche e digitali.

Il futuro degli OCC, e dunque della giustizia economica per i debitori civili, dipenderà dalla capacità dei referenti di coniugare competenza tecnica, integrità morale e visione sistemica.

Note

  1. Art. 356, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  2. Ministero della Giustizia, Linee guida sugli OCC, 2023.
  3. Art. 357, D.Lgs. 14/2019.
  4. Cfr. Trib. Roma, 21 febbraio 2023, in IlCaso.it.
  5. Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2022, n. 19457.
  6. Art. 357, comma 4, CCI.
  7. Cfr. Trib. Milano, 30 gennaio 2024, in Giurisprudenza Italiana, 2024.
  8. Ministero della Giustizia, Codice etico degli OCC, Roma, 2023.
  9. Direttiva (UE) 2019/1023, Quadri di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità.

Bibliografia

  • Fabiani, M., Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Torino, Giappichelli, 2023.
  • Jorio, A., Gli Organismi di composizione della crisi e la nuova governance concorsuale, Milano, Zanichelli, 2022.
  • Rordorf, G., La funzione pubblicistica del referente degli OCC, in Rivista di diritto fallimentare, 2023.
  • Ministero della Giustizia, Linee guida e codice etico degli OCC, Roma, 2023.
  • Direttiva (UE) 2019/1023, Parlamento Europeo e Consiglio, Bruxelles, 2019.
  • Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2022, n. 19457.
  • Censis, Rapporto sul sovraindebitamento e giustizia economica in Italia, 2024.
  • Banca d’Italia, Relazione annuale 2023 – Sezione sulle famiglie indebitate.
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