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Riflessioni sulla tutela anticipatoria delle ordinanze decisorie nel c.p.c.

Gli articoli 186 bis, ter e quater c.p.c. rappresentano il punto d’approdo, probabilmente non definitivo, di una lunghissima e non sempre lineare elaborazione sui temi della tutela anticipatoria.

Già il progetto Chiovenda[1] contemplava ipotesi di provvedimenti anticipatori (artt. 78, 79 e 80, per i casi di riconoscimento o rinuncia alla domanda, nonché di contumacia); ma è soprattutto negli ultimi anni che è aumentata l’attenzione e l’interesse per tale argomento.

D’altronde, se il ricorso alla tecnica dell’anticipazione nasce dall’esigenza di neutralizzare le tattiche ostruzionistiche della parte che ha interesse a procrastinare I’esito del giudizio, nonché di accelerare il soddisfacimento dei diritti contesi, è comprensibile l’accentuarsi della considerazione per tale forma di tutela, quando ormai è evidente la crisi della giustizia civile, caratterizzata soprattutto dalla dilatazione abnorme e patologica dei tempi necessari per la definizione della lite.

La stessa Relazione alla novella 353/1990[2] attribuisce esplicitamente alla tutela anticipatoria lo scopo di evitare, in nome dell’economia dei giudizi, che la durata del processo ordinario si risolva in un danno per la parte la cui pretesa “in base a criteri oggettivi sia presumibilmente fondata, ovvero manchi una seria contestazione”. Già nel 1973, in occasione della riforma del processo del Iavoro, furono previsti due distinti provvedimenti di chiaro stampo anticipatorio (art. 423, 1º e 2º comma, c.p.c.).

Ma è soprattutto nei progetti di riforma del processo ordinario di cognizione che si moltiplicano i tentativi di introdurre forme generalizzate di tutela anticipatoria.

In rapida sintesi devono ricordarsi:

  • l’art. 19 d.d.I. n.2246/1975 [3] che contemplava l’ordinanza di condanna al pagamento delle somme non contestate;
  • l’art. 238 del cosiddetto Progetto Liebman del 1977[4], che prevedeva, in caso di contumacia del convenuto e nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., la  possibilità di pronuncia      di       un’ordinanza-ingiunzione, opponibile dalI’ingiunto a norma degli artt. 645 ss. c.p.c.;

– gli artt. 186 bis e ter del c.d. Progetto Fabbrini-Proto Pisani- Verde (1986), che prevedevano due provvedimenti quasi identici a quelli contemplati dai vigenti artt. 186 bis e ter c.p.c  . Al Progetto                         Fabbrini-Proto       Pisani-Verde si rifaranno i successivi tentativi riformatori, sollecitando l’introduzione di una terza ipotesi di ordinanza anticipatoria:

a) nel caso di prova già raggiunta sulla fondatezza della domanda (art. 186 bis del Progetto elaborato da Magistratura Democratica nel 1987);

b) o nei confronti della parte contumace quando la fondatezza della domanda appare probabile in base agli elementi di prova allo stato acquisiti (art. 182 del cosiddetto Progetto Rognoni del 1987);

c) ovvero, infine, generalizzando la figura della condanna con riserva (art. 186 quater della Risoluzione approvata dal C.S.M. il 18 maggio 1988).

I tentativi riformatori sono approdati negli artt. 20 e 21 della l. 353/1990 (che hanno introdotto nel codice di rito gli artt. 186 bis e ter) e, inaspettatamente, nell’art. 7 del d.l. 21 giugno 1995, successivamente decaduto e reiterato con i dd.Il. 347 e 432 del 1995, definitivamente approvato con la l. 534/1995 (che ha introdotto l’art. 186 quater).

Tali norme non costituiscono una novità assoluta, giacché il nostro ordinamento da tempo contempla svariate ipotesi di provvedimenti anticipatori: si pensi agli artt. 264, ultimo comma[5] , 423, 512, ultimo co., 666, 1º co. del codice di rito, nonché agli artt., 24 L. 990/1969 [6] e 30, 4º co., I. 392/1978 [7].

Non sono mancate in dottrina critiche sull’esito raggiunto dal processo riformatore, in parte dovute alla scarsa incidenza pratica di alcuni dei provvedimenti anticipatori introdotti nel codice  di  rito,  in  parte  per  il  rischio  di  un  eccessiva sommarizzazione del processo civile .

A  prescindere  dalla  condivisione  o  meno  di  tali  critiche sicuramente gli artt. 186 bis, ter e quater costituiscono un punto di non ritorno del nostro sistema, dal quale prendere le mosse sia per una definitiva sistemazione teorica della cosiddetta tutela anticipatoria, sia, soprattutto, per future evoluzioni legislative dirette a porre fine ai tempi biblici della nostra giustizia civile per la qual cosa più volte è intervenuta la censura europea.

Anche in altri ordinamenti vi sono provvedimenti che in qualche misura anticipano la tutela e riducono i tempi del processo.

Si pensi all’lnghilterra, dove nel giudizio  sommario (Summary judgment), esperibile in quasi tutti i tipi di controversie, il giudice, molto semplicemente, può decidere di seguire tale rito anche ex officio (lo si sceglie in genere quando si tratta di controversie semplici in fatto o diritto); l’istanza può provenire sia daIl’attore che dal convenuto, ed anche in corso di causa; l’attore in questo        tipo di procedimenti      ha un  onere         di allegazione assai limitato, nel senso che tutto ciò che deve fare è identificare il petitum e dichiarare di ritenere che, avuto riguardo al profilo probatorio, il convenuto non ha alcuna prospettiva concreta di proporre una successful defence; se viene     seguito       tale rito, viene         fissata un’udienza         per    la discussione     e il caso viene deciso,evitandosi non solo l’istruttoria orale (e la relativa cross examination) ma anche la procedura, solitamente piuttosto complessa, di “discovery of documents“.

In Francia vi è, invece, il referée[8] , procedimento sommario ma non cautelare in senso proprio (in quanto non necessariamente preordinato all’instaurazione di un giudizio di merito), celere e rispettoso del contraddittorio, volto ad un provvedimento esecutivo reclamabile, tendenzialmente risolutore della controversia, ma privo di efficacia di giudicato in senso proprio. Questo procedimento viene esperito davanti alle giurisdizioni  civili ordinarie (tribunal d’instance  e de grande instance, corte d’appello) e specializzate (conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, tribunal des affaires de  la sécurité sociale), tutte le volte in cui l’esigenza di procurarsi un titolo esecutivo       è  prevalente rispetto all’esigenza di giungere  ad un accertamento definitivo. Presupposti del ricorso sono la presenza della necessità       di intervenire d’urgenza e che alla misura richiesta non viene opposta dalla controparte quella che viene definita come una contestation sérieuse. Quanto al contenuto esso può essere il più vario: dalla       rimessione           in             pristino dello stato         dei luoghi,  alla concessione di una provvisionale su di una somma dovuta a qualunque titolo. L’ordinanza      di référé possiede carattere intimamente provvisorio e può essere modificata anche nel corso dell’eventuale giudizio di merito

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[1]

Nel 1920, la Commissione Reale per il dopoguerra presenta un progetto di riforma del  processo civile, cosi come delineato nel codice di procedura civile del 1865, opera del prof Giuseppe Chiovenda.Tale progetto affronta direttamente il problema relativo alla necessità di trasformazione del diritto attraverso la presentazione di un complesso di norme fondate sul metodo dell’ora1ità che tendono ad attuare quei criteri della concentrazione e dell’immediatezza nel processo, criteri la cui necessità si era fatta ormai evidente. Di fatto, il progetto Chiovenda non suscita reazioni di rilevo, nel senso che non incontra grosse opposizioni, ciò nonostante non viene considerato e non inizia neppure l’i/er parlamentare.

[2]                  Relazione dei senatori Acone e Lipari in Foro it., 1990, V, 406 ss. e spec. 420.

[3]                   il d.d.l. n. 2246/1975 provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi giudicanli) fu presentato al Senato il 22 agosto 1975, e a sua volta era sostitutivo di altro precedente presentato dal ministro Gonella il 28 settembre 1972, che costituiva il risultato dei lavori di una sottoconimissione ministeriale presieduta dal prof. V. Andrioli;

[4]           Il progetto presentato nel 1977 conteneva una riscrittura del secondo libro del codice di procedura civile , incentrata sull’ipotesi della monocraticità in primo grado.

[5]          Si tratta del rendimento di conto. Ê una procedura mediante la quale viene formato un documento ( il conto) che indica le singole voei di entrata e di uscita ( le poste) di una determinata gestíone, il cui risultato finale ( il saldo ) é fonte di credito, per il cai pagamento puõ essere chiesta condanna. Il giudice ordina la presentazione del conto e la parte obbligata deve depositare in cancelleria il conto ed i documenti giustificativi, cinque glorni prima deIl’udienza fissata per la discussione di esso. Se l’altra parte accetta espressamente il rendimento dei conti presentato daI1’obb1igato il giudice istruttore emette un’ordinanza autorizzando il pagamento dehe somme dovute. E un’ordinanza che ha il contenuto di una condanna , non puó essere impugnata e costituisce titolo esecutivo. Se l’altra parte non accetta il conto e lo contesta si procederá a una discussione che puõ portare a un accordo totale nel qual caso verrà pronunciata un’ordinanza non irnpugnabile per il pagamento delle somme dovute come risultano dagli atti e dall’accordo. Nel caso in cui le parti si accordino solo parzialmente il giudice istruttore puõ emettere un’ordinanza, che ha sempre valore di titolo esecutivo, ma che riguarda il pagamento deHe sole somme di sopravanzo. Nell’iilteriore ipotesi in cui le parti non pervenissero ad un accordo si farà riferimento alle normali procedure sull’onere della prova, mediante il ricorso agli ordinari mezzi istruttori; in questo caso il provvedimento deI giudice acquista la forma di sentenza ( artt. 263 e ss. c.p.c.)

 

[6]              Anche in questo caso ( si tratta della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalia circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ) il giudice civile o penale, ai sensi dell’art. 24, nel corso del giudizio di primo grado, puó emettere un’ordinanza inimediatamente esecutiva a favore dell’avente diritto al risarcimento, che a causa del sinistro si trova in stato di bisogno, di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

 

[7]               Si tratta della disciplina delle locazioni di immobili urbani in cui ê possibile, in particolari condizioni, che il giudice pronunci un’ordinanza a norma degIl’art. 447 bis c.p.c.

[8]              l référé nasce come forma di tutela subordinata all’urgenza, e si concretizza in origine sia con misure di carattere meramente strumentale (e quindi di tipo cautelare), sia con misure di carattere anticipatorio. La norma iniziale è ancora oggi riscontrabile nell’art. 808 del Nouveau Code de procédw-e civile, ove si legge che: “Dans tous les cas d’urgence, le président du lribunal de grande instarice peul ordonner en i-éféré toutes les mesui’es qui ne se heurtent à aucune confeslalion sérieuse on que justifie l’exislence d’un difféi’end.”. Ma poi l’ambito    dell’istituto si è ampliato, tramite un cammino il cui esito è fotografato dal successivo art. 809 dello stesso Noiiveou Code, ove si legge che: “Le prèsident peut ioujours, mème en présence d’une contesiation séi-ieuse, prescrire en rèfèré les mesiires conservatoires ou de reniise en élat qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage iinminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.” (primo comma); e che “Dans les cas on l’existence de l’obligafiOn n’e5f pas sérieusement conteslable, il peut accorder une provision an créancier, on or-donner l’exècution de l’obligation mème s’il s’agit d’une obligaiion de faire.” (secondo comma).Emergono qui le due fondamentali linee evolutive di questa forma di tutela, riassumibili da un lato nel suo sganciamento dal requisito dell’urgenza come presupposto, dall’altro nella sempre maggior prevalenza della tutela di tipo anticipatorio per tutti i casi di domanda probabilmente fondata. Inoltre, il référé ha sempre avuto una caratteristica capace di sostenere la sua tendenza a porsi come tutela autonoma da quella apprestata dal processo di cognizione: l’attitudine dei provvedimenti a restare efficaci sine die, sino a quando sia pronunciata (come atto conclusivo di un processo di cognizione) sentenza contraria.

Franco Arbolino

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