Il sostegno alle imprese in difficoltà rappresenta un tema cruciale per l’economia, soprattutto in contesti di incertezza e recessione. In Italia, il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e successivamente modificato e integrato, ha introdotto un quadro normativo innovativo volto a prevenire la crisi delle imprese, favorire il recupero delle attività produttive e semplificare le procedure concorsuali. Tra gli strumenti previsti, i finanziamenti alle imprese in crisi assumono un ruolo centrale, sia per evitare il fallimento sia per garantire la continuità aziendale.
Il contesto normativo: prevenzione e recupero
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha rivoluzionato l’approccio tradizionale alla crisi aziendale, spostando l’attenzione dalla gestione del fallimento alla “prevenzione” e al “recupero”. Le imprese sono ora tenute a monitorare costantemente i propri equilibri economici e finanziari, intervenendo tempestivamente in caso di squilibri significativi. Questo approccio preventivo è finalizzato a evitare il deterioramento irreversibile della situazione aziendale.
In questo contesto, i finanziamenti assumono un ruolo strategico. Le imprese in crisi possono accedere a nuove linee di credito o rinegoziare i debiti esistenti, purché tali operazioni siano finalizzate al risanamento dell’azienda. Tuttavia, è essenziale che i finanziamenti siano erogati in modo trasparente e coerente con il piano di risanamento, evitando il rischio di aggravare la situazione debitoria.
I finanziamenti nella fase di crisi. In particolare i finanziamenti in essere nell’ambito della composizione negoziata della crisi .
Nel nuovo impianto normativo, i finanziamenti alle imprese in crisi nell’ambito della composizione negoziata, sono disciplinati diversamente a seconda che siano già esistenti al momento della presentazione della domanda di accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi o sorgano a causa e durante il relativo procedimento.
Con riferimento ai finanziamenti in atto va innanzitutto considerato, nei rapporti tra il debitore e i suoi creditori, il generale dovere previsto a carico delle parti dall’art. 4 comma 4 del Codice della Crisi il quale stabilisce “ il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli Organi nominati dall’Autorità Giudiziaria e Amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite “. Tradotto nel contesto particolare dei finanziamenti alle imprese in crisi, tale dovere impone alle Banche ed all’Erario (che rappresentano quasi sempre i maggiori creditori dell’imprenditore in crisi) di adottare un comportamento collaborativo nelle trattative con il debitore evitando atteggiamenti ostruzionistici e dilatori quali potrebbero essere la revoca delle linee di credito in essere o il rifiuto alla concessione di nuove in ottica di risanamento.
Ad ogni modo il Codice all’art. 16 comma 5 vieta la revoca o la sospensione delle linee di credito concesse all’imprenditore per il solo fatto che questi abbia avviato trattative con i suoi creditori nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi . Infatti l’art. 16 al comma 5 prevede che : “5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono e di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito è determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario” .
Tuttavia al di là dell’osservanza del dovere generale di leale collaborazione, e allo specifico veto posto alla revoca e sospensione delle linee di credito per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, il codice prevede anche in via generale la possibilità per il debitore che accede alla composizione negoziata della crisi di richiedere, per quel che concerne i finanziamenti in essere, le cd “ misure protettive” , che possono anche consistere nel blocco di eventuali revoche di linee di credito già concesse . Infatti l’art. 18 del Codice della Crisi , rubricato “ Misure protettive “ al comma 5 prevede che: “ I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti ( e quindi anche dei finanziamenti in qualunque forma ) o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste . Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l’ammontare delle linee di credito utilizzate al momento dell’accesso alla composizione negoziata. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario”.-
Dunque concesse le misure protettive, il creditore non potrà rifiutarsi di eseguire o mantenere il finanziamento già concesso a meno che non vi sia il superamento dell’ammontare delle linee di credito già esistenti, nel qual caso la disciplina di vigilanza prudenziale cui sono soggette le Banche e gli intermediari finanziari , impone che tali linee di credito restino sospese o siano revocate.
La richiesta di nuovi finanziamenti nell’ambito della composizione negoziata della crisi .
Per quel che concerne invece la concessione di nuovi finanziamenti, il debitore che abbia intrapreso la strada della composizione negoziata della Crisi, dovrà richiedere ed ottenere l’autorizzazione del tribunale (art. 22 comma 1) , che dovrà verificare la funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Il tribunale, su istanza dell’imprenditore, può:” a) autorizzare l’imprenditore,ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese per effetto degli articoli 16, comma 5, e 18, comma 5, o prima dell’accesso alla composizione negoziata;b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 6;c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6; d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560 ( ossia senza la responsabilità solidale tra alienante e acquirente dell’azienda per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori ndr ) , secondo comma, del codice civile, e di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente..omissi “
I finanziamenti alle imprese in crisi rappresentano uno strumento essenziale per garantire la sopravvivenza e il rilancio delle attività produttive. Grazie al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, l’Italia dispone di un quadro normativo moderno ed efficace, anche in recepimento della Direttiva UE 2019/1023 cd “Insolvency”, che promuove la prevenzione, il recupero e la sostenibilità finanziaria. Tuttavia, il successo di questi strumenti dipende dalla corretta applicazione delle norme, dalla collaborazione tra imprese, creditori e istituzioni, e dalla capacità di adattarsi a un contesto economico in continua evoluzione.
Pur tuttavia la concessione del finanziamento ancorchè autorizzata dal tribunale, è rivolta ad un soggetto che ha manifestato uno stato di crisi e dunque di temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, per cui il legislatore ha stabilito un favor per il finanziatore che consiste nella prededucibilità del suo credito : in sostanza il creditore si sottrae al concorso o comunque ad eventuali riduzioni o dilazioni del debito e verrà soddisfatto con precedenza rispetto agli altri nel piano proposto dal debitore e ciò anche nel caso in cui la composizione negoziata dovesse avere esito negativo e il debitore faccia istanza di accesso ad altro strumento di regolazione della crisi .
L’autorizzazione da parte del tribunale alla concessione del finanziamento porta con sé ulteriori effetti:
- il debitore non potrà essere imputato per richiesta abusiva del credito;
- gli intermediari che erogano il finanziamento non potranno essere imputati di abusiva concessione del credito ;
- il finanziamento prededucibile conserverà i suoi effetti, in particolare la prededucibilità, anche nel caso in cui la composizione negoziata abbia esito negativo e il debitore approdi ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi;
- nel caso in cui a carico del debitore sia successivamente aperta la liquidazione giudiziale, i finanziamenti e le eventuali garanzie che li accompagnano, non saranno soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2, purchè: a) siano posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto,; b) siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
Avvocato Giovanna Fusco




