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Test pratico e check-list particolareggiata nella composizione negoziata della crisi

A cura del Prof. Dott. Salvatore Di Nunzio

Fino ad oggi, i contenuti del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023[1], che sostituisce il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021[2] in materia di composizione negoziata, con particolare riferimento al test pratico e alla check-list dettagliata, hanno ricevuto limitati commenti e analisi. Il nuovo decreto dirigenziale, espressamente richiamato all’articolo 13, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), trova la sua fonte genetica nell’introduzione della composizione negoziata nel corpo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (in seguito definito, per brevità, CCII), agli articoli 12 e seguenti, secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 83/2022 (attuativo della Direttiva UE 1023/2019, c.d. insolvency).

Alcune modifiche testuali del decreto, alle quali non verrà dedicata particolare attenzione, derivano dal mero coordinamento con le nuove disposizioni sulla composizione negoziata introdotte nel CCII (in sostanza, sono sostituiti tutti i richiami normativi al Decreto Legge n. 118/2021 con i corrispondenti richiami al CCII). Altre modifiche introdotte, invece, costituiscono novità da analizzare che riflettono l’esito dei lavori dell’apposita Commissione di studio istituita a tal fine il 22 aprile 2021, nonché i riflessi registrati con le prime applicazioni del nuovo istituto offerto tra gli strumenti a disposizione delle possibili soluzioni della crisi d’impresa. 

Il “test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” e la “lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento dell’impresa idoneo a superare lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” trovano oggi la loro origine nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

Il primo precetto normativo è contenuto nell’articolo 3, comma 3, del CCII, che stabilisce le linee guida per la tempestiva rilevazione di un eventuale stato di crisi e la conseguente adozione immediata delle misure necessarie per affrontarlo e superarlo.  Il legislatore, in riferimento alla struttura organizzativa dell’azienda, prescrive l’adozione di “misure” per l’imprenditore individuale (articolo 3, comma 1) e di “adeguati assetti” per l’imprenditore collettivo (articolo 3, comma 2), introducendo strumenti di verifica e valutazione ex post dell’efficacia degli strumenti adottati.

“Misure” e “assetti” sono rispettivamente “idonei” e “adeguati” se consentono all’impresa di prevenire o, quantomeno, rilevare tempestivamente uno stato di crisi aziendale e, contemporaneamente, permettono di mettere in campo le iniziative e gli interventi necessari per tentarne il superamento.

Più specificamente, le misure e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, come previsto dall’articolo 2086 del Codice Civile, devono consentire, tra l’altro, di: “[…] c) ottenere le informazioni necessarie all’utilizzo della lista di controllo particolareggiata e all’esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.”

L’articolo 13, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) fornisce le indicazioni utili alla redazione della suddetta Check-list particolareggiata e del test pratico.  Nell’ambito della definizione dei contenuti della piattaforma telematica nazionale, istituita e gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico, l’articolo identifica anche gli strumenti specifici messi a disposizione e accessibili all’imprenditore e ai suoi professionisti nell’ambito di una procedura di composizione negoziata, in particolare:

– la “lista di controllo particolareggiata (check-list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento”,

– il “test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”,

– il “protocollo di conduzione della composizione negoziata”.

Per quanto riguarda il “contenuto della lista di controllo particolareggiata” e le “modalità di esecuzione del test pratico”, l’articolo 13 del CCII fa espresso rinvio al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (n. 21 del 3 marzo 2023).

La check-list per la redazione dei piani di risanamento è richiamata nell’articolo 5-bis, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il quale specifica che presso i siti istituzionali del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per l’anticipata emersione della crisi e sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contenente indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento.

Nell’ambito della lettura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), l’articolo 17, nel definire il contenuto dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente per l’accesso alla composizione negoziata, prescrive l’inclusione, tra i documenti da caricare sulla piattaforma telematica, di un progetto di piano di risanamento elaborato in conformità alle indicazioni fornite dalla lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, nonché di una relazione chiara e concisa sull’attività effettivamente svolta, corredata da un piano finanziario per i successivi sei mesi e dalle iniziative che si intende intraprendere.

Di conseguenza, acquisisce rilevanza e centralità, alla luce della recente esperienza, la redazione e l’allegazione all’istanza di composizione negoziata di un piano di risanamento (o, quantomeno, di un suo progetto), elaborato in conformità alle indicazioni fornite dalla lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, del CCII[3].  Il piano è richiesto ex lege sia quale allegato all’istanza introduttiva del procedimento, sia successivamente, nel corso del procedimento giudiziale di richiesta di conferma delle misure protettive e cautelari, qualora l’impresa vi abbia fatto ricorso (articolo 19, comma 2 CCII)[4].

L’imprenditore è tenuto a depositare, unitamente al ricorso ex articolo 19 per la richiesta delle misure protettive, una pluralità di documenti, tra i quali un progetto di piano di risanamento elaborato in conformità alle indicazioni fornite dalla lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, nonché un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che si intende intraprendere.

Il nuovo decreto dirigenziale 21.3.23 conferma la portata del test emersa nelle prime fasi applicative della composizione negoziata.  Il risultato del test non costituisce un indicatore dello stato di crisi, bensì uno strumento a supporto del lavoro dell’imprenditore, dei suoi advisors o dell’esperto, finalizzato alla valutazione dello stato dell’impresa.

Il testo fornisce elementi e informazioni tecniche per stimare ex-ante, attraverso la quantificazione di pochi elementi rilevanti, la concreta possibilità di intraprendere un ragionevole percorso di risanamento d’impresa.

La graduazione del risultato ottenuto dallo sviluppo del test, secondo i contenuti del decreto in esame, costituisce la base per valutare elementi significativi quali:

– La ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa;

– Il grado di difficoltà del risanamento;

– La dipendenza del risanamento dall’adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato.

Il test va utilizzato quale primo strumento di diagnosi per comprendere lo status quo e la portata delle iniziative più opportune, nonché il tempo stimabile necessario per perseguire il risanamento.

Conservando i suoi tratti essenziali anche nel testo del decreto 21.3.23, il test consiste nella valorizzazione del seguente rapporto: 

A (numeratore) = stima del debito da ristrutturare 

B (denominatore) = stima dei flussi finanziari annui a servizio del debito da ristrutturare

Nei dettagli di quantificazione delle voci concorrenti alla quantificazione di numeratore e denominatore – di seguito singolarmente analizzati – si colgono alcuni correttivi significativi introdotti dal decreto 21.3.23.

L’ammontare del debito da ristrutturare è determinato mediante la somma di valori consolidati e già verificabili in via definitiva e valori stimati. I valori consolidati comprendono le seguenti voci: debiti scaduti, debiti riscadenziati, esposizioni per linee di credito bancarie, residui debiti a scadere relativi ai mutui e ai contratti di leasing pendenti, il tutto al netto delle liquidità disponibili e delle entrate stimate per realizzi previsti dalle prospettazioni di piano (cessione beni, immobili, aziende, realizzi crediti, altro). I valori stimati quantificano i fabbisogni prospettici, in particolare tutti gli investimenti previsti nell’arco stimato di durata di un piano di risanamento prospettico.

Tra le novità introdotte dal decreto 21 marzo 2023, in relazione alla quantificazione del debito, si evidenziano alcune utili precisazioni, sebbene scontate per gli operatori del settore della finanza d’impresa, finalizzate ad una migliore definizione dello stesso. In particolare:

– Il debito da ristrutturare deve essere esposto al netto delle eventuali disponibilità finanziarie.

– Il debito stimato per il fabbisogno di “investimenti relativi ad iniziative industriali” deve essere valorizzato al netto di eventuali correlate sovvenzioni e contributi che l’imprenditore prevede di conseguire.

– È necessario valorizzare quale componente del debito complessivo anche il fabbisogno correlato all’eventuale riorganizzazione del lavoro (consulenze esterne non ricorrenti, interventi nella logistica, incrementi di pianta organica rispetto ai costi operativi ordinari, ecc.).

Gli interventi recenti effettuati sembrano orientati ad obiettivi di completezza nella definizione del debito, che deve tenere conto non solo dello status quo, ma anche, fin dalla fase iniziale, delle risorse stimate come indispensabili per il prospettato piano di risanamento. La quantificazione del debito, per essere completa e “prudente” anche rispetto ai possibili risultati della prima applicazione del test pratico, dovrà comprendere ogni esborso noto eccedente quelli afferenti alla normale gestione, con particolare attenzione non solo a quelli relativi ad investimenti in impianti, macchinari e attrezzature, manutenzioni straordinarie, ma anche a quelli non di routine afferenti eventuali altre attività, tra le quali la richiamata riorganizzazione del lavoro.

Infine, per essere completo e prudente, il debito dovrà altresì comprendere congrui ed opportuni stanziamenti di fondi rischi a fronte di verifiche in corso e/o di passività potenziali note al momento della sua quantificazione.

La quantificazione dei flussi finanziari prospettici dell’impresa presuppone non solo le idonee misure (caso impresa individuale) e gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili (caso impresa collettiva) richiesti dal novellato art. 2086 c.c., che costituiscono il presupposto necessario al buon funzionamento di una impresa, ma anche un sistema di controllo di gestione economico/finanziario sufficientemente strutturato.

Osservato che altro è la quantificazione dei flussi a consuntivo, altro è la quantificazione degli stessi ex-ante per la redazione di piano prospettici, il decreto marzo/23 propone una sorta di linea guida per la loro quantificazione corredata di check di monitoraggio (Sez. II art. 4), anche con l’obiettivo di uniformare il più possibile le modalità di determinazione dei valori.

Gli elementi proposti dalla linea guida tracciata per lo sviluppo dei valori del piano prospettico costituisce importante supporto anche per la quantificazione del parametro posto al numeratore del test pratico osservato che richiede la determinazione in un ammontare annuo di flussi finanziari a servizio del debito in un ipotetico anno tipo, mediano, costruito sulla base dell’esperienza aziendale e delle informazioni note in fase di accesso alla procedura di composizione negoziata.

Alla quantificazione dei flussi annui utili alla finalizzazione del test si arriva dunque per step successivi.

La base di partenza per la stima dei valori economici di ricavi e costi correnti (variabili e fissi) di un ipotetico esercizio mediano prospettico è costituita dalla valutazione della reale situazione corrente dell’impresa.  Tale valutazione comprende la determinazione del fatturato realizzabile, la stima dei costi variabili correlati, la completezza della struttura dei costi fissi e la valorizzazione delle imposte.

Ai valori base si aggiungeranno, ove noti, gli effetti delle iniziative in discontinuità e delle operazioni straordinarie, individuate quali strumenti di intervento per il mantenimento del piano prospettico.  Per “effetti” si intendono gli impatti economico-finanziari estranei alla gestione corrente, derivanti da eventi specifici che l’impresa si prefigge di realizzare con un ragionevole grado di certezza.

I dati economici di ricavi e costi stimati verranno successivamente trasformati in flussi finanziari attraverso un processo di quantificazione articolato in fasi successive, come specificato nella Sezione II, Articolo 4.  In particolare, l’Articolo 4.11.1 della Sezione II prevede che il ciclo di conversione di costi e ricavi di routine in flussi di cassa destinati al servizio del debito debba considerare:

– I tempi di incasso dei ricavi, i tempi di pagamento dei costi e il tasso di rotazione delle scorte di magazzino;

– La parte di risorse finanziarie indisponibili a causa di eventuali investimenti o manutenzioni programmate;

– La parte di risorse finanziarie da destinare al pagamento delle imposte correnti, tenendo conto degli effetti di eventuali perdite compensabili e della corretta competenza fiscale di proventi ed oneri annui stimati (Sezione II, Articolo 4.10).

Le linee guida fornite includono indicatori di controllo per la verifica della congruità e della ragionevole correttezza dei valori dei flussi stimati. Le principali fonti di verifica individuate nell’Articolo 4 si basano su due fonti principali:

– La storia dell’impresa, con riferimento alla necessaria calibratura dei dati prospettici sui dati storici recenti.

Il contesto di mercato di riferimento deve essere costantemente monitorato, con particolare attenzione agli andamenti prospettici dei settori specifici di riferimento, soprattutto in relazione al contesto locale, nazionale e internazionale in cui opera l’impresa. La conversione di costi e ricavi in flussi di cassa deve essere coerente con la serie storica dei tempi di incasso e pagamento dell’azienda (Sezione II, Articolo 4.11.1). I ricavi devono essere supportati dai valori già conseguiti, e l’imprenditore è tenuto a giustificare eventuali scostamenti tra il ricavo prospettico stimato e i dati storici (Sezione II, Articolo 4.3.1).  Si richiede, pertanto, la redazione di piani che riflettano le reali e attuali capacità aziendali, evitando di ipotizzare incrementi di fatturato non sostenibili senza l’adozione di azioni di intervento significative e concretamente realizzabili che possano modificarli sensibilmente. I ricavi devono altresì tenere conto delle tendenze del mercato di riferimento e delle prospettive di settore.

Per quanto riguarda i costi, è necessario verificare la coerenza delle quantificazioni e delle stime con i dati storici, a parità di struttura aziendale, nonché stimare gli effetti delle economie prospettate dal piano, tenendo conto dei riflessi che le stesse potranno determinare sul rischio aziendale e delle eventuali contromisure già previste per contenerlo (Sezione II, Articolo 4.4).  Analogamente a quanto previsto per i ricavi e i costi, anche le marginalità devono essere coerenti con i dati storici.  Variazioni di marginalità devono essere supportate attraverso l’analisi dei riflessi che le azioni correttive prospettate potranno determinare, verificando sempre gli effetti sperati con i benchmark di mercato disponibili, in particolare con riferimento al grado di incidenza del margine operativo sui ricavi (Sezione II, Articolo 4.8.2). Infine, i flussi di cassa devono valorizzare gli effetti straordinari derivanti da investimenti, cessioni, dismissioni e azioni rettificative intraprese (e/o da intraprendere) in discontinuità. 

L’analisi dei flussi storici e la conseguente quantificazione di flussi prospettici rivestono un’importanza crescente e significativa, non solo per le ordinarie verifiche periodiche dell’impresa in condizioni di normale operatività, ma anche per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi, condizione imprescindibile per l’accesso agli strumenti di prevenzione e risoluzione previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). 

Gli assetti aziendali sono considerati adeguati, ai sensi dell’art. 2086 del Codice Civile, quando l’imprenditore è in grado di individuare lo stato di crisi in fase precoce, quando ancora è potenzialmente reversibile. Il risultato del test pratico, che valorizza il già analizzato rapporto tra ammontare del debito pregresso e flussi medi annui a servizio del debito, è un numero che esprime la stima del grado di difficoltà del risanamento.

A titolo esemplificativo, un risultato pari a 2 indica la probabilità che, nell’arco di due anni, l’impresa in difficoltà riesca a sanare il debito pregresso attingendo ai flussi finanziari disponibili.  Con l’aumentare del risultato, aumenta proporzionalmente la difficoltà dell’operazione di risanamento: l’aumento degli anni stimati di durata del progetto comporta la necessaria stima di flussi finanziari relativi ad annualità lontane dal presente, che li rendono più aleatori e tali da richiedere un mix di interventi a supporto della tenuta dei piani.

Con l’aumentare del risultato del test, saranno richiesti, in supporto alla tenuta dei piani di risanamento, ed in aggiunta ai flussi prospettici stimati, operazioni che generino maggiori disponibilità finanziarie per l’impresa, quali iniziative industriali in discontinuità, operazioni straordinarie ed, in ultima analisi, anche la cessione dell’impresa.

Più precisamente:

– Fino al risultato 3, le difficoltà del risanamento sono definite “contenute”: “l’andamento corrente può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento” (sez. I art. 4).

– Nell’intervallo compreso tra risultato 3 e 5, il risanamento dovrà poggiare sull’efficacia e sull’esito di iniziative industriali nuove che possano incidere sui flussi accrescendoli.

– Oltre il risultato 5, qualora la marginalità operativa lorda sia positiva, il risanamento potrebbe richiedere la cessione di azienda o di rami di essa.

In caso di risultato del test superiore a 5, ove la marginalità operativa lorda risulti negativa, il risanamento aziendale potrebbe necessitare di un approccio integrato, comprendente l’implementazione immediata di iniziative di discontinuità volte a contenere l’assorbimento di flussi, interventi sui processi produttivi, cessazioni di linee produttive e modifiche al modello di business finalizzate a processi di aggregazione o cessione.

Il decreto 21 marzo 2023 ha introdotto alcune innovazioni nella graduazione dei risultati del test. La prima riguarda l’esito “difficoltà contenuta”, originariamente previsto fino al risultato del test pari a 2, ora esteso fino al valore 3. Tale ampliamento consente di includere un maggior numero di situazioni percepite come potenzialmente risanabili con un ragionevole grado di successo, senza ricorrere a iniziative industriali eccezionali rispetto all’operatività storica aziendale.  In sostanza, fino al risultato 3 si stima, quantomeno in fase prognostica, che l’impresa possa reperire internamente gli strumenti necessari per affrontare e superare lo stato di crisi attraverso iniziative, manovre ed economie che possano incidere sui flussi prospettici.

La seconda modifica riguarda il superamento del livello 5, che nel nuovo testo richiede un intervento straordinario per la risoluzione della crisi, quale la cessione d’azienda (il testo previgente prevedeva l’ipotesi di cessione per risultati superiori a 6). Tale modifica restringe il campo dell’intervento di risanamento endogeno all’impresa fino a un risultato del test pratico pari a 5, consolidando l’orientamento espresso nei principi per la redazione dei piani di risanamento divulgati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel maggio 2022, paragrafo 4.1.4.  Tale orientamento tende a limitare la durata dei piani di risanamento in “continuità diretta” ad un periodo massimo di 5 anni, in considerazione delle difficoltà di prevedibilità analitica che si incontrano con piani di durata superiore a un orizzonte temporale compreso tra i 3 e i 5 anni.

Il medesimo decreto dirigenziale prevede, inoltre, proiezioni basate su previsioni che coprano un periodo massimo di cinque anni, salvo che, in casi eccezionali, sia giustificato un arco temporale superiore (Sezione II, articolo 4.12).

Le modifiche apportate alla graduazione dei risultati, che potrebbero riflettere le prime applicazioni dell’istituto della composizione negoziata, sembrano mirare ad ampliare la platea dei soggetti potenzialmente idonei a beneficiare del percorso della composizione negoziata, basato su prospettive di continuità diretta, e, contemporaneamente, a restringere la durata dei piani, con l’obiettivo di renderne più agevole la misurazione e la valutazione degli effetti.

La limitata casistica delle procedure di composizione negoziata evidenzia un utilizzo del test estremamente contenuto, circostanza che denota una certa riluttanza a rendere disponibili ex-ante i relativi risultati.

Secondo i dati pubblicati con aggiornamento al marzo 2023 dall’Osservatorio Unioncamere sulla Composizione Negoziata, solo il 33,9% dei soggetti che hanno acceduto alla piattaforma telematica nazionale ha provveduto alla redazione del test.

È probabile che le imprese che registrano ex-ante risultati pari o superiori a 5-6, o superiori a 6, tendano a non pubblicare i risultati del test, soprattutto se le prospettazioni del piano di risanamento non individuano inizialmente un potenziale acquirente dell’impresa in grado di supportare la necessaria “cessione d’azienda” che rende potenzialmente perseguibile la soluzione della crisi.

La mancata impostazione del test rappresenta comunque una lacuna temporanea nell’economia della procedura, che spetta all’esperto colmare redigendo il test e fornendone informativa agli atti.

Nella verifica preliminare di perseguibilità del risanamento, l’esperto è infatti chiamato a verificare (con eventuale correzione, ove necessaria) l’esito del test ed è invitato alla sua compilazione, insieme all’imprenditore, qualora quest’ultimo non vi abbia provveduto (Sezione III, articolo 2.2).

L’ampliamento del campo di applicazione del test pratico potrebbe rappresentare non solo un valido strumento per tutte le imprese operative nell’analisi del grado di rimborsabilità dei debiti sociali, ma anche un efficace supporto alle verifiche periodiche dell’organo di controllo, consentendo il monitoraggio dei dati andamentali storici e prospettici relativi al grado di indebitamento in relazione ai flussi realizzati e previsti.

Il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, che attua il D.L. 118/2021 (ora CCII, artt. 12 – 25 quinquies), inizialmente considerava la redazione del piano utile, ma non essenziale, all’inizio della composizione negoziata della crisi.  Tuttavia, il piano diventa presto necessario per formulare proposte ai creditori e definire una soluzione per superare la crisi.  Di conseguenza, il CCII (art.1) e il nuovo decreto dirigenziale 21.03.23 (Sezione II check-list) hanno reso obbligatorio allegare un piano, o un progetto di piano, all’istanza introduttiva della composizione negoziata.

La check-list, descritta nella sezione seconda del Decreto dirigenziale, supporta la redazione del piano o del progetto di piano.  Il Legislatore intende che la check-list aiuti l’imprenditore a redigere un piano di risanamento affidabile seguendo le migliori pratiche e che serva all’esperto per analizzarne la coerenza.  Il contenuto del piano di risanamento dipende dall’attività e dalla dimensione dell’impresa.

Il piano include contenuti qualitativi e previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie basate su assunzioni e driver descritti e supportati dall’andamento storico e dalle previsioni di mercato, secondo i Principi per la redazione dei piani di risanamento del CNDCEC (maggio 2022).  L’obiettivo è determinare i flussi finanziari liberi per il rimborso del debito, stimabili in modo semplificato nelle piccole imprese.

La lista di controllo per il piano di risanamento si articola in cinque sezioni:

1. Valutazione dei minimi requisiti organizzativi.

2. Rilevazione della situazione patrimoniale ed economica aggiornata, con attenzione a:

    – Valore dei cespiti (maggiore tra valore recuperabile e di mercato).

    – Ageing dei crediti.

    – Rotazione del magazzino.

   – Riconciliazione dei debiti con Centrale Rischi Banca d’Italia, certificato unico dei debiti tributari, certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, e certificazione dei carichi iscritti a ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    – Stima di passività potenziali.

    – Andamento di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari.

3. Individuazione delle strategie di intervento per rimuovere lo squilibrio patrimoniale o economico che causa la crisi, lo stato di crisi manifesta o l’insolvenza reversibile.

4. Stima delle proiezioni dei flussi finanziari.

5. Il piano deve valutare la sua idoneità a risanare il debito. 

Una sesta sezione riguarda i gruppi di imprese, considerando le interdipendenze tra di esse. Il piano deve evidenziare i rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo, le difficoltà di altre imprese del gruppo, la loro dipendenza dall’impresa in crisi e se le operazioni infragruppo possano danneggiare i creditori di altre imprese del gruppo.

Il decreto 21 marzo 2023 introduce una novità fondamentale per l’accesso alla composizione negoziata, come previsto dall’art. 17 del CCII.  L’imprenditore deve presentare un “progetto di piano” e un piano finanziario per i successivi sei mesi.  Questo requisito è più stringente rispetto alla normativa precedente, che suggeriva solo la redazione di un piano. Il progetto di piano è obbligatorio fin dall’apertura della procedura.

Il sito della piattaforma on-line per la composizione negoziata:

(https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home) elenca i documenti da allegare all’istanza, tra cui il Progetto di piano di risanamento.  Questo documento rappresenta il percorso di ristrutturazione dell’impresa, secondo le indicazioni della lista di controllo dell’art. 13, comma 2, del CCII (sezione II del decreto dirigenziale 28 settembre 2021, ora sostituito da quello del 21 marzo 2023).  Il piano deve includere: l’ambito organizzativo, la situazione contabile e l’andamento corrente, le strategie di intervento, le proiezioni finanziarie e il risanamento del debito.

La sezione II del decreto dirigenziale 21.03.2023 definisce il perimetro delle analisi e delle attività per il piano di risanamento con una serie di domande a cui l’imprenditore deve rispondere onestamente, completamente e adeguatamente, per definire variabili prospettiche equilibrate.  La check list di supporto alla redazione del piano deve integrare i Principi per la redazione dei piani di risanamento e la letteratura sull’informativa finanziaria prospettica, soprattutto in situazioni distressed e turnaround.

Il decreto marzo 2023 definisce un “progetto di piano” come un documento che soddisfa i requisiti dei paragrafi 1, 2.8 e 3 della sezione II del decreto dirigenziale marzo 23 sulla check-list.

Questi paragrafi sono invariati rispetto alla versione del settembre 2021.

Un progetto di piano deve includere:

1. Requisiti organizzativi dell’impresa:

    – Risorse chiave (umane e tecniche) per l’attività o come ottenerle.

    – Iniziative industriali realistiche in base alle competenze tecniche disponibili o acquisibili.

    – Monitoraggio continuo dell’andamento aziendale o confronto con i dati del precedente esercizio.

    – Indicatori chiave gestionali (KPI) o indicatori coerenti con il modello di business e il settore.

    – Piano di tesoreria a 6 mesi o prospetto di stima delle entrate e uscite finanziarie a 13 settimane.

2. Informazioni sull’andamento corrente:

    – Ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari.

3. Strategia di intervento per rimuovere le cause della crisi:

3.1 Descrizione della crisi.

3.2 Cause della crisi.

3.3 Valutazione del collegio sindacale e del revisore sulla completezza e adeguatezza del quadro fornito dall’imprenditore.

3.4 Strategia di intervento e iniziative industriali adottate dall’imprenditore o dai concorrenti di successo.

3.5 Verifica della disponibilità di capacità e competenze manageriali per il turnaround.

3.6 Stima dei tempi di esecuzione, effetti sui ricavi, costi, investimenti e individuazione delle funzioni aziendali responsabili.

3.7 Identificazione delle azioni correttive in caso di scostamenti dai risultati pianificati.

3.8 Test della coerenza del piano con il passato.

3.9 Verifica della credibilità del piano e dell’adeguatezza delle strategie di intervento per superare la crisi.

L’obbligo di allegare un piano o un “progetto di piano” (art. 17, comma 3, lett. b) e i contenuti minimi richiesti (sezione II decreto 23) indicano un approccio più rigoroso alla composizione negoziata, in controtendenza con altre modifiche che ne hanno semplificato l’accesso (ad esempio, per le certificazioni fiscali è sufficiente l’auto dichiarazione di averne fatto richiesta, grazie al decreto PNRR ter D.L. n. 13/2023). 

L’obiettivo è evitare lunghe trattative con esiti negativi, più adatte ad altri strumenti giuridici. 

Il rapporto dell’Osservatorio Unioncamere del 15 maggio 2023 mostra che, delle 316 istanze chiuse, l’87,65% si è concluso negativamente, con una durata media di 170 giorni.  Le cause più comuni di interruzione sono state la mancanza di prospettive di risanamento, l’esito negativo delle trattative, la rinuncia dell’imprenditore e l’apertura di liquidazione giudiziale. Solo nel 2,53% dei casi si è arrivati al concordato semplificato.  Le procedure “abortite” riguardano principalmente microimprese (meno di 10 addetti, fatturato < 2 milioni di euro) e piccole imprese (meno di 50 addetti, fatturato < 10 milioni di euro).

Chi ha meno assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, spesso ricorre alla composizione negoziata.  Quasi tre quarti delle imprese che la usano fatturano meno di 10 milioni di euro, e più della metà sono microimprese. Oltre l’86% delle istanze riguarda imprese con meno di 50 addetti, e circa il 59% sono microimprese.

Di Nunzio  Prof. Dott. Salvatore


[1] Cfr. V. G. Buffelli e G. P. Rota, Composizione negoziata della crisi di impresa: il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 si aggiorna al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 05.04.2023.

[2] Cfr. Per un’analisi del Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 si rimanda ai contributi di R. Ranalli, Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte, in Dirittodellacrisi.it, 26.11.2021, C. Sottoriva e A. Cerri, Uno sguardo d’insieme sulla composizione negoziata all’esito della conversione del D.L. 118/2021, in Il Fallimentarista, 02.12.2021 e L. Gambi, La ratio ed il funzionamento del test pratico per l’accesso al percorso di risanamento, in Dirittodellacrisi.it, 21.12.2021.

[3] Cfr. V. l’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 22.01.2023 (estensore dott. L. De Simone); Tribunale di Firenze, 28.11.2022 (estensore C. Soscia).

[4] V. Tribunale di Modena 26.12.2022 (estensore dott. C. Ovi).

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