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L’esigibilità dell’ordine di demolizione e la natura afflittiva delle sanzioni edilizie dopo l’Adunanza Plenaria n. 16/2023: nota a TAR Campania, Sez. II, 10 marzo 2026, n. 1681 di AVV.MARCELLO FABBROCINI

Abstract: La sentenza del TAR Campania, Sezione II, 10 marzo 2026, n. 1681, offre un’applicazione rigorosa dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023 in tema di imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di natura afflittiva delle sanzioni previste dall’art. 31 d.P.R. 380/2001. Il Collegio annulla sia l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ex comma 4‑bis sia l’ordinanza di sospensione dei lavori di ripristino, valorizzando la necessità di un accertamento puntuale dell’esigibilità dell’adempimento, l’obbligo di considerare le circostanze ostative dedotte dal privato e il divieto di trasformare il potere repressivo edilizio in un ostacolo al ripristino spontaneo della legalità urbanistica. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale che qualifica l’acquisizione gratuita e le correlate misure pecuniarie come sanzioni afflittive e ribadisce la centralità dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede procedimentale.

Parole chiave: Abusi edilizi; ordine di demolizione; esigibilità; imputabilità; art. 31 d.P.R. 380/2001; sanzione pecuniaria; acquisizione gratuita; Adunanza Plenaria 16/2023; Corte costituzionale; buona fede; motivazione postuma.

La sentenza del TAR Campania n. 1681/2026, pubblicata il 10 marzo 2026, affronta con rigore sistematico il tema dell’esigibilità dell’ordine di demolizione e della natura afflittiva delle sanzioni edilizie, applicando in modo esemplare i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023. Il caso riguarda un ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, cui il destinatario aveva tentato di conformarsi mediante una CILA di ripristino, senza tuttavia poter accedere al cantiere a causa dell’apposizione di un catenaccio sul ballatoio comune, unico accesso all’immobile; tale circostanza è stata accertata dal giudice civile e riconosciuta espressamente nel verbale di conciliazione del 30 maggio 2024, nel quale si dà atto che il soggetto responsabile «riconosce di aver provveduto ad apporre il catenaccio al preesistente cancello in legno (…) e si impegna a consegnare (…) le chiavi del catenaccio apposto». Nonostante ciò, l’amministrazione ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4‑bis, con ordinanza del 21 ottobre 2024, fondata esclusivamente sul verbale della Polizia Municipale dell’8 giugno 2023, senza valutare le osservazioni presentate dal privato il 9 giugno 2023 e senza svolgere alcuna istruttoria sull’esigibilità dell’adempimento.

Il TAR annulla il provvedimento, affermando che «la sanzione pecuniaria impugnata (…) deve essere annullata per difetto di istruttoria e motivazione sull’esigibilità della tempestiva ottemperanza all’ordine di demolizione», richiamando il principio della Plenaria secondo cui l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria hanno natura afflittiva e presuppongono l’imputabilità dell’inottemperanza¹. Il Collegio ribadisce che l’amministrazione non può limitarsi a recepire il verbale di sopralluogo, ma deve adottare un formale atto di accertamento dell’inottemperanza ai sensi del comma 4 dell’art. 31, valutando le circostanze dedotte dal privato; le argomentazioni difensive svolte in giudizio sono qualificate come inammissibile motivazione postuma, in linea con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato².

Di particolare rilievo è anche l’annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori di ripristino, adottata sul presupposto che il bene fosse acquisito ipso iure al patrimonio comunale: il TAR osserva che l’acquisizione non era stata formalmente disposta e che, comunque, anche dopo l’acquisizione il privato conserva la facoltà di eseguire la demolizione per evitare maggiori costi di esecuzione in danno, come affermato dalla Plenaria. La sospensione dei lavori risulta dunque contraddittoria rispetto alla finalità di ripristino della legalità urbanistica e viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede procedimentale, poiché «prolungherebbe l’illecito urbanistico» e aggraverebbe senza causa la posizione del privato che intende conformarsi³.

La decisione si colloca in un percorso di progressiva “costituzionalizzazione” del diritto amministrativo sanzionatorio, nel quale la distinzione tra misure ripristinatorie e misure afflittive assume rilievo sostanziale: l’ordine di demolizione resta misura oggettiva, propter rem, mentre l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria richiedono l’accertamento dell’imputabilità dell’inottemperanza, pena la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Corte costituzionale.

 Il TAR Campania ribadisce così che il potere repressivo edilizio non può essere esercitato in chiave automatica o meramente punitiva, ma deve essere sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione che tenga conto delle condizioni concrete di esigibilità dell’adempimento, evitando che l’amministrazione pretenda l’impossibile e che l’azione repressiva si trasformi in un ostacolo al ripristino spontaneo della legalità urbanistica.

Note

  1. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Corte cost., sentt. n. 140/2018, n. 427/1995, n. 345/1991.
  2. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2023, n. 7544; Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3117.
  3. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 777; Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 3042.
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