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La sospensione “Orlando” tra abrogazione e ultrattività: legalità penale, ragionevolezza e limiti dell’esecuzione dell’ordine di demolizione di Avv. Marcello Fabbrocini

La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha inciso profondamente sull’assetto dell’istituto, determinando l’interruzione del decorso del termine tra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo d’appello. La successiva abrogazione ad opera della legge n. 134 del 2021 non ha tuttavia eliminato gli effetti della riforma, poiché la giurisprudenza di legittimità ha affermato la perdurante applicabilità della sospensione ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 – 31 dicembre 2019, configurando un’ultrattività selettiva della norma abrogata. Tale sopravvivenza normativa, limitata a una ristretta finestra temporale, solleva rilevanti questioni di compatibilità con il principio di legalità sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con il canone di ragionevolezza che governa la successione delle leggi penali nel tempo. La Corte d’Appello di Lecce, con ordinanza dell’11 luglio 2025, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 159, comma 2, c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, denunciando come “diritto vivente” l’interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo indicato, nonostante l’abrogazione della norma, e qualificando tale regime come “transitorio in malam partem”, in quanto produttivo di effetti sfavorevoli per una sola categoria di imputati. La questione assume particolare rilievo nella fase esecutiva, soprattutto quando l’esecuzione di un ordine di demolizione si fonda su un titolo che ha applicato la sospensione Orlando. Il decorso del tempo, quale elemento oggettivo e matematicamente determinabile, consente infatti di verificare se la prescrizione sarebbe maturata in assenza della sospensione abrogata; qualora il reato risulti prescritto secondo la disciplina vigente, il titolo esecutivo diviene incompatibile con la legge e non può essere eseguito. Le Sezioni Unite Gatto e Ercolano hanno chiarito che il giudice dell’esecuzione non può trasformarsi in un giudice dell’impugnazione, ma ha il dovere di impedire l’esecuzione di un titolo divenuto incompatibile con la legge o con la Costituzione, esercitando una funzione di garanzia e non di revisione del giudicato¹. La giurisprudenza successiva ha ribadito che il giudice dell’esecuzione può rilevare la prescrizione non dichiarata in cognizione², che l’ordine di demolizione non può essere eseguito quando il titolo è giuridicamente ineseguibile³ e che la sospensione dell’esecuzione è ammissibile in presenza di questioni non manifestamente infondate⁴. La pendenza di un giudizio costituzionale sulla norma che ha inciso sul decorso della prescrizione integra una situazione che rende l’esecuzione incompatibile con un possibile provvedimento favorevole, imponendo la sospensione dell’esecuzione in applicazione del principio di precauzione costituzionale. La demolizione edilizia, quale atto irreversibile, non può essere eseguita mentre la Corte costituzionale valuta la legittimità della disciplina che ha impedito la declaratoria di prescrizione: una volta eseguita, la demolizione non è reversibile, mentre la sospensione dell’esecuzione è un rimedio temporaneo e pienamente compatibile con la funzione di garanzia del giudice dell’esecuzione. La sopravvivenza ultrattiva della sospensione Orlando, pur abrogata, rappresenta dunque un banco di prova per la coerenza del sistema penale con i principi costituzionali. La decisione della Corte costituzionale sarà determinante per ristabilire un equilibrio tra legalità, prevedibilità e tutela dei diritti fondamentali, chiarendo se una norma abrogata possa continuare a produrre effetti sfavorevoli e se tale ultrattività sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Note

  1. Sez. U, 29 maggio 2014, n. 42858, Gatto, Rv. 260695; Sez. U, 24 ottobre 2013, n. 6240, Ercolano, Rv. 258646.
  2. Cass., Sez. 3, 19 settembre 2017, n. 49478, Rv. 271314.
  3. Cass., Sez. 3, 15 luglio 2021, n. 47039, Rv. 282316.
  4. Cass., Sez. 3, 3 aprile 2019, n. 19054, Rv. 275829.

Riferimenti bibliografici

  • A. Gaito, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo, Giappichelli, 2022.
  • G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, ult. ed.
  • M. Donini, Successione di leggi penali e legalità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021.
  • F. Viganò, La prescrizione tra riforme e controriforme, in Dir. pen. cont., 2020.
  • Corte cost., ord. 11 luglio 2025, Reg. ord. n. 182/2025.
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