L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Avvocato Orsola De Falco
Introduzione
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, La Costituzione, fonte primaria del nostro ordinamento, è in grado di incidere sulla legislazione poichè non si può, nel legiferare ed interpretare le norme – quindi nella concreta applicazione – non tener conto del respiro costituzionale e dunque dell’ incidenza dei suoi principi sull’intero sistema normativo. La Costituzione che pone al centro la persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, queste le premesse per poter leggere, in maniera costituzionalmente conforme, l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto da L. 6/2004., e che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni. Si differenzia dal “tutore, invece, il quale viene nominato in casi più gravi, quando la persona è dichiarata incapace di intendere e di volere, come nei casi di interdizione giudiziaria. A differenza dell’amministratore di sostegno, il tutore ha il controllo totale sulle decisioni legali, patrimoniali e personali della persona assistita, che non può agire autonomamente. Il tutore deve sempre operare nell’interesse dell’assistito, ma ogni sua azione è soggetta al controllo del giudice tutelare.
Curatore
Il curatore è una figura prevista per coloro che sono sottoposti a inabilitazione. Questa condizione si applica a chi, pur avendo capacità decisionale limitata (ad esempio per abuso di alcol o droghe), è comunque in grado di gestire gli atti quotidiani. Il curatore non sostituisce l’assistito in tutte le decisioni, ma lo affianca negli atti che richiedono maggiore responsabilità, come la vendita di un immobile o la gestione di beni di valore. In sintesi, l’amministratore di sostegno interviene solo per le decisioni necessarie, mentre il tutore ha un controllo più ampio e completo, e il curatore affianca la persona in atti specifici. Ogni figura ha un ruolo ben definito, per garantire la protezione e il benessere delle persone più vulnerabili.
L’art. 1 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.
Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità. In concreto, la misura è stata disposta in favore di un’ampia categoria di beneficiari, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492). Le riforme che si sono susseguite dal 1942 ad oggi, in materia di diritto di famiglia e della persona, sono state tutte epocali perché, seppure con ritardo rispetto ai mutamenti sociali, hanno rappresentato delle tappe fondamentali per la società moderna. Detti mutamenti sociali e legislativi hanno influito moltissimo sulla famiglia e su come veniva gestita all’interno di essa “la disgrazia” di avere un figlio o una figlia con un disturbo psichico. Prima della l. 13 maggio 1978, n. 180 sugli «accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori» che ha disposto l’abolizione ufficiale dei manicomi, l’infermo di mente era non solo protetto dal suo nucleo familiare, ma addirittura nascosto al mondo esterno. Questo atteggiamento era tanto più possibile e realizzabile se chi doveva pagare il “prezzo della follia” si trovava a far parte di una famiglia benestante, socialmente e culturalmente elevata; altrimenti il “matto” veniva rinchiuso all’interno di un manicomio se la famiglia non era in grado di gestirlo. Sin dai primi anni ’80 ci si cominciava a preoccupare su come l’essere umano, in condizione di disagio, diventava presto vittima di aggressioni ingiuste, dolose o colpose, non necessariamente dirette contro l’integrità fisica della vittima e destinate a produrre prima o poi, come risultato, l’insorgere nel destinatario di malesseri più o meno gravi di carattere psichico. Era necessario trovare un nesso tra disturbo psichico e incapacità legale e vent’anni di fila di scambi di opinioni tra famiglie di malati di mente, psichiatri, infermieri dei servizi sociosanitari, disabili e cooperative hanno portato alla stesura di questa legge che ha scardinato le misure di salvaguardia previste dal codice del 1942. L’avvento di questa piccola/grande novella del 9 gennaio 2004, n. 6 – dice il prof. Cendon padre ispiratore della legge – si deve proprio alla ricchezza di tanti incontri contagiosi ed illuminanti con i malati di mente e con le loro famiglie, sia all’interno che all’esterno dei centri di salute mentale. È scomparsa finalmente la visione di una umanità spezzata in due tronconi netti: i capaci da una parte e gli incapaci dall’altra, i sani di qua e i “matti” di là. Come disse lo stesso dott. Basaglia in una delle tante interviste. La riforma istitutiva dell’amministrazione di sostegno ha avuto il grande merito di introdurre una nuova prerogativa soggettiva definibile quale “diritto al sostegno”. Si tratta di una prerogativa individuale complessa, riferibile alla persona non autosufficiente e tale da interessare tutti i soggetti deboli, comprendente dunque non solo i disabili gravi ai quali si rivolge il vecchio sistema di “protezione” con le misure incapacitanti dell’interdizione e inabilitazione. Da più di dieci anni a questa parte, con l’entrata in vigore della l. n. 6/2004, si è finalmente superato il grave limite del sistema codicistico del 1942 che si occupava solo degli individui più seriamente colpiti dal destino, soprattutto a livello mentale, e si disinteressava della massa dei c.d. “borderline”. Questi ultimi, infatti, non erano in condizioni psichiche talmente gravi da poter essere interdetti o inabilitati, privi peraltro della possibilità di far ricorso a qualche misura, nell’armamentario del codice, per risolvere i loro problemi. Le modifiche apportate dalla l. n. 6/2014 agli artt. 404-432 c.c. hanno sicuramente determinato, con il passare degli anni, uno scarso utilizzo del vecchio ed ormai inutilizzato istituto dell’inter¬dizione, anche se non siamo ancora arrivati all’abrogazione (alla fine del 2014 è stato presentato un progetto di legge per l’abrogazione dell’interdizione). Infatti, con l’entrata in vigore della normativa istitutiva dell’amministrazione di sostegno, l’in¬terdizione ha perso la sua funzione in quanto il nuovo istituto, modulabile a seconda delle esigenze del beneficiario, risponde molto meglio alle singole situazioni da tutelare e sostenere. A conferma di ciò la Suprema Corte, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge, con sent. 12 giugno 2006, n. 13584, affermò: «l’ordito normativo esclude che si faccia luogo all’interdi¬zione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e per ciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell’amministrazione di sostegno, concludendosi nel senso del carattere affatto residuale dell’interdizione, misura cui sarà ammissibile fare ricorso solo quando si tratta di gestire un’attività determinata. La persona affetta da una disabilità o da una patologia psichica o da una dipendenza che, come vedremo, è strettamente correlata alla patologia è prima di tutto una persona con bisogni particolari dati dalla sua storia personale e dal contesto relazionale e sociale nel quale è inserita. La persona con disabilità motoria o intellettiva o con la doppia diagnosi è quindi pur sempre una persona con bisogni particolari che derivano dalla sua storia personale e familiare. Disabilità è un termine ampio e generico sotto il quale vengono riunite tutte le persone disabili con le loro esigenze, difficoltà e risorse. La disabilità quindi non riguarda più un gruppo ristretto della popolazione, ma è un evento che chiunque potrebbe incontrare nell’arco della propria vita. Ed è per questo che può essere una condizione temporanea o definitiva con una gravità graduata a seconda dei casi. La storia della disabilità è quindi la storia di ciascuna persona con disabilità e dei trattamenti che ha ricevuto. In questa situazione è importante dare un sostegno adeguato alle famiglie che spesso si trovano nella difficoltà materiale e psicologica di adempiere ai propri compiti di protezione e tutela. Il Servizio Sanitario Nazionale, gli enti locali e il terzo settore si prodigano per dare risposte adeguate ai bisogni dei singoli disabili e alle loro famiglie. È quindi fondamentale che chiunque sia la persona che attiva la richiesta di amministrazione di sostegno (familiare, servizio sociale o altro) fornisca al giudice tutelare competente la maggiore quantità possibile di informazioni sulla persona con disabilità e sul suo contesto di vita. In questo modo il Giudice Tutelare emetterà un decreto che rispecchierà le esigenze di vita della persona e che valorizzerà le risorse di cui la persona è portatrice. Le problematiche della persona affetta da disabilità possono essere suddivise in tre punti: 1. progetto di vita: organizzazione della quotidianità (inserimento in centri diurni, cooperative di lavoro, RSA o abitazioni autonome); 2. patrimonio: casa, apertura di un conto corrente, pagamenti, riscossioni di nuove provvidenze; 3. bisogni sanitari: tutto ciò che riguarda la salute . In tutti questi casi che coinvolgono sia le patologie psichiche sia le dipendenze, anche temporanee, fondamentale è la figura dell’amministratore di sostegno nella scelta delle cure mediche da adottare. Il potere di cura si trovava già espresso tra le funzioni del tutore, quale compito distinto dal potere di rappresentanza negli atti civili e dalla funzione di amministrazione dei beni e con l’entra¬ta in vigore della l. n. 6/2004 il termine diventa ancora più importante in quanto la cura della persona diventa la finalità primaria della misura di protezione. Il codice di deontologia medica agli art. 29 ss. sancisce che: «il medico deve proteggere il minore, l’anziano, il disabile e deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostiche-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico, nell’informarlo, dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione al fine di promuoverne la massima adesione nelle proposte diagnostiche-terapeutiche». Successivamente, il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso del soggetto o di chi ne ha la tutela. Il medico quindi può, anzi deve poter interloquire per quanto concerne le scelte di cura, tanto con i tutori degli interdetti, quanto con gli amministratori di sostegno. L’amministratore di sostegno deve quindi, ove possibile, informare sempre il beneficiario sostenendolo nel formarsi un determinato convincimento; se però la disabilità è tale che determina la totale impossibilità di autodeterminarsi allora le scelte di cura, non potendo essere o¬rientate dalla volontà del beneficiario saranno indirizzate dai principi generali che tutelano il diritto alla vita e il divieto di sperimentazioni cliniche che non presentino un beneficio reale e diretto per la salute dell’interessato con un grado minimo di rischio. Nel settore delle cure sanitarie il rispetto della volontà dell’individuo assume rilievo in ossequio al principio costituzionalmente sancito per cui nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario contro la sua volontà (art. 32 Cost., art. 34 deont. medico) e tale principio non può subire deroghe sul mero presupposto che ci si trovi di fronte ad un individuo disabile. A livello internazionale, infatti, il principio del consenso informato trova esplicito riconoscimento nella Convenzione di Oviedo. L’art. 5 della Convenzione stabilisce che: «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e formato». Gli artt. 6, 7, 8 e 9 della medesima Convenzione stabiliscono delle regole specifiche per la protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso, ad esempio le persone che soffrono di un disturbo mentale, le situazioni di urgenza e i desideri precedentemente espressi. Nel nostro ordinamento non esiste un’espressa disposizione di legge che stabilisca quale valore ed efficacia dare alla volontà espressa dal paziente in un momento anteriore alla perdita della capacità di intendere e di volere. La giurisprudenza è giunta ad attribuire valore alla volontà in precedenza manifestata solo se possa ritenersi che la stessa abbia i caratteri della concretezza e della attualità. Numerosi precedenti giurisprudenziali hanno riconosciuto l’esistenza nel nostro ordinamento del principio secondo il quale, nella ipotesi in cui sia possibile ricostruire, al di là di ogni ragionevole dubbio, una volontà del paziente antecedente al sopraggiungere dello stato d’incapacità, della stessa si debba tenere conto, purché sia stata validamente manifestata nella piena consapevolezza dei benefici del trattamento sanitario e dei rischi concretamente derivati dalla sua omissione. La misura dell’amministrazione di sostegno è la più idonea a promuovere la finalità di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona disabile di realizzarsi: 1. in caso di disabilità fisica che non abbia riflessi sulle facoltà mentali, le scelte di cura spetteranno in via esclusiva all’interessato, anche se saranno espresse per il tramite dell’ammini-stratore di sostegno; 2. in caso di totale impedimento psico-fisico dell’interessato le scelte di cura spetteranno esclusi¬vamente all’amministratore di sostegno con la precisazione che, ove la persona abbia in prece¬denza espresso la propria volontà (es. rifiuto di emotrasfusione) 18 https://www.aiafrivista.it/amministrazione-sostegno-tutela-persona-patologie-psichiche
• persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.
1. L’amministrazione di sostegno si pone, così, come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione (Il tutore, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno (nel cui atto di nomina non siano indicate limitazioni alla rappresentanza per l’ordinaria amministrazione, con particolare riferimento ai rapporti con il fisco, utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Il modulo di richiesta va sottoscritto con firma digitale intestata al tutore (o al curatore speciale o all’amministratore di sostegno) oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e caricato a sistema, insieme alla relativa documentazione. In questo caso non è necessario allegare la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, in quanto lo stesso si è autenticato in fase di accesso all’area riservata (articolo 65, comma 1, lettera b, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005)
2. inviando la documentazione in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”
Anche in questo caso il modulo di richiesta può essere sottoscritto con la firma digitale del tutore (curatore speciale o amministratore di sostegno) oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e allegato insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del tutore (o del curatore speciale o dell’amministratore di sostegno) e alla relativa documentazione.
Se la nomina giudiziaria è già un documento informatico firmato digitalmente dal giudice, il modulo di richiesta e lo stesso provvedimento possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail), da inviare all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate (gli indirizzi di posta elettronica sono consultabili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia)
3. presentando presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il modulo in originale e la relativa documentazione ed esibendo il proprio documento di identità
4. tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate.
In tal caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del rappresentato. A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità) possono richiedere di essere abilitati all’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per conto del soggetto rappresentato.
La Corte di cassazione – Sez. I Civ. – sent. n. 24878/2024: finalità di tutela dell’istituto dell’amministrazione di sostegno
12 luglio 2024
La Corte di cassazione accoglie un ricorso di opposizione alla richiesta di assegnazione di amministratore di sostegno presentata dal figlio del ricorrente, che lamenta l’erronea applicazione del principio per cui la tutela dell’amministrato deve avvenire limitando il meno possibile la sua capacità d’agire. Numero
24878 Anno 2024
Il ricorso in Cassazione trae origine dalla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno presentata da un uomo, nei confronti del proprio padre.
Il ricorrente si oppone all’assegnazione dell’amministratore di sostegno, lamentando il fatto che essa sia diretta solo ad indagare sulle sue precedenti scelte di carattere patrimoniale. Egli al contempo sostiene l’assenza di un pericolo attuale, attestando la propria integrità psico-fisica anche tramite certificati a firma di medici di fiducia.
In base a quanto deciso dalla Corte d’Appello di Venezia, l’amministratore di sostegno era stato assegnato al fine di svolgere un approfondimento per ricostruire il patrimonio del ricorrente e per proteggere la fragilità di quest’ultimo. Con questa finalità, la Corte d’Appello indica all’amministratore di svolgere la propria attività prudenziale e con finalità di monitoraggio; la pronuncia nega che si tratti di un’attività incidente sulle facoltà dell’amministrato. Il provvedimento di primo grado viene quindi considerato rispettoso del principio secondo cui la tutela dell’amministrato debba avvenire limitando il meno possibile la sua capacità di agire.
L’uomo (beneficiario indicato dall’amministratore di sostegno) propone quindi ricorso presso la Corte di cassazione lamentando:
L’insussistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, in violazione degli artt. 2, 3 e 13 Cost., dell’art. 404 c.c. e dell’art. 8 CEDU;
L’insussistenza dei presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, in mancanza della sua incapacità di provvedere ai propri interessi. A questo riguardo, il provvedimento impugnato si configurerebbe come “arbitrario e sproporzionato”, in quanto impositivo di misure restrittive della capacità di agire e dell’autodeterminazione del ricorrente: egli sarebbe invece in pieno possesso delle proprie capacità psico-fisiche – la cui fragilità è stata ritenuta sussistente dai giudici senza ulteriori specificazioni e in difetto di qualsiasi riscontro probatorio – e si è fortemente opposto all’assegnazione di un amministratore di sostegno;
L’assenza di un riscontro in giudizio e l’irrilevanza della vendita di una barchessa e di una villa storica a condizioni asseritamente svantaggiose, sulle quali si sarebbe giustificata l’assegnazione dell’amministratore di sostegno. La Corte d’Appello avrebbe in questo modo violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 404 c.c., giustificando l’impossibilità di provvedere ai propri interessi del ricorrente su queste vendite “asseritamente svantaggiose”, quando l’unica impossibilità che può giustificare il ricorso all’amministratore di sostegno ex art. 404 c.c. è quella conseguente a patologia fisica o psichica.
La Corte di cassazione individua un’erronea applicazione del principio secondo cui l’amministrazione di sostegno è una misura di tutela della persona che dovrebbe avvenire limitando il meno possibile la capacità d’agire della stessa. Secondo la Cassazione, l’opinione del beneficiario non può avere un valore minore rispetto ad altre valutazioni solo perché espressa da un soggetto fragile. Il dovere di protezione della persona che sta alla base di questo istituto non deve nascere dalla gravità della malattia o da una menomazione, ma piuttosto dall’idoneità dello strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto (punto 2.2).
La misura, così come imposta prima dal Giudice Tutelare e poi dalla Corte d’Appello, risulta finalizzata non tanto alla tutela del soggetto, quanto piuttosto a verificare l’inadeguatezza (o meno) del soggetto a provvedere ai propri affari patrimoniali e quale sia l’andamento di tali affari, con finalità di “monitoraggio”. Secondo la Cassazione, le corti inferiori hanno erroneamente sminuito la portata della misura, ritenendola non invasiva dell’autodeterminazione del beneficiario e ha reso il provvedimento impugnato in difformità delle norme e dei principi che disciplinano l’istituto dell’amministrazione di sostegno.
La Corte di cassazione accoglie pertanto il ricorso. La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile. Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità. In concreto, la misura è stata disposta in favore di un’ampia categoria di beneficiari, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492). persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali. Resta complesso il tema della demarcazione tra l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno e dell’interdizione: in linea generale, si può affermare che, pur con alcune differenze su base geografica, l’istituto interdittivo trova sempre minore spazio in favore della nuova misura. Se l’amministratore di sostegno è un familiare, l’incarico viene svolto gratuitamente. Quando invece viene nominato un professionista, può essere previsto un compenso, stabilito dal giudice in base alla complessità dell’attività svolta e alle disponibilità economiche dell’amministrato. Le spese di amministrazione vengono coperte con il patrimonio della persona assistita, salvo casi eccezionali in cui interviene lo Stato o il Comune di residenza.
La giurisprudenza, da sempre, è stata convinta che il raggio di azione dell’amministratore di sostegno, si limitasse alla gestione dell’ambito economico-patrimoniale, senza tener conto delle esigenze personali del beneficiario. Soltanto con due decisioni del Tribunale di Modena del 25 e 26 ottobre 2017, vengono inclusi tra i compiti dell’amministratore di sostegno anche la gestione degli interessi soggettivi, rendendo la “cura personale” il fulcro dell’incarico. Si nota, quindi, un passaggio netto da un modello che consacrava la centralità del patrimonio, ad un modello che ritiene prioritaria la cura della persona.
«Assistiamo ad un passaggio netto da un modello che consacrava la centralità del patrimonio, ad un modello che ritiene prioritaria la cura della persona. Centralità giuridica della cura personale
Nella normativa che riguarda l’amministrazione di sostegno, la cura personale trova la propria legittimazione negli art. 404, 405 (comma IV) e 408 (comma I) del Codice civile. In tali norme scompare il termine “potere di cura” e si parla, invece, di “atti di cura” o di “fini di cura della persona” intesa come categoria più ampia all’interno della quale sono ricompresi:
in termini generici, la capacità di ascolto dei bisogni e dei desideri del soggetto debole e la valutazione delle sue aspirazioni;
in termini specifici, le scelte residenziali, l’assunzione di personale dipendente per l’assistenza e la somministrazione di terapie, l’attivazione dell’intervento dei servizi sociali ed il consenso informato ad atti terapeutici.
Risulta, da tale dettato, evidente, che i compiti dell’amministratore di sostegno sono ormai ampliati rispetto alla sola gestione degli interessi economico-patrimoniali, e si estendono alla cura personale e alle decisioni sanitarie. Anche se in dottrina persiste ancora una giurisprudenza, ormai minoritaria, la quale sostiene che l’interdizione sia l’unico strumento in grado di offrire una protezione adeguata alle esigenze personali dell’interessato. I compiti relativi alla cura personale
La cura personale è, quindi, l’insieme degli atti e delle attività inerenti alla vita quotidiana, familiare ed extrapatrimoniale. Tra i compiti che vi rientrano abbiamo: le convenzioni matrimoniali;
le decisioni relative a separazione e divorzio (possiamo, ad esempio, pensare alla formulazione della domanda di separazione, alla prosecuzione di un procedimento in precedenza avviato dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, o alla partecipazione all’udienza di comparizione personale in sostituzione della persona rappresentata);
il riconoscimento o disconoscimento di un figlio;
eventuali sottoscrizioni di contratti, come il contratto di locazione oppure il contratto di ospitalità presso una struttura.
Non vi rientrano, invece, le decisioni sanitarie e bioetiche, che riguardano cioè la salute fisica e psichica dell’interessato.
Amministratore di sostegno: delega a terzi e co-amministratore
In caso di amministratore di sostegno professionista (ad esempio un avvocato designato dal giudice), che non sia legato al beneficiario da vincoli affettivi o di parentela, l’amministratore di sostegno può delegare a terzi la cura personale. L’amministratore ha la responsabilità di verificare che i terzi svolgano il loro compito esclusivamente nell’interesse del beneficiario. Assistiamo ad un passaggio netto da un modello che consacrava la centralità del patrimonio, ad un modello che ritiene prioritaria la cura della persona»
Esiste anche la possibilità, non espressamente prevista dal dettato normativo, ma introdotta dalla giurisprudenza, di poter nominare un co-amministratore. In questo caso abbiamo una “gestione doppia”, laddove emerga la necessità di particolari competenze tecniche sia dal punto di vista finanziario che contabile o economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune operazioni specifiche da compiersi. Può infatti accadere che l’amministratore non sia capace di fronteggiare al meglio operazioni economico-patrimoniali di particolare delicatezza e abbia bisogno di un co-amministratore.
LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:
• Pubblico Ministero;
• beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
• coniuge;
• persona stabilmente convivente;
• parenti entro il quarto grado;
• affini entro il secondo grado;
• tutore dell’interdetto;
• curatore dell’inabilitato;
• unito civilmente in favore del proprio compagno. 1 https://www.altalex.com/guide/amministratore-sostegno Paolo Loddo
PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura. Bisogna allegare al ricorso: estratto dell’atto di nascita; fotocopia del documento e del codice fiscale della persona per la quale si chiede l’amministrazione di sostegno; certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso È inoltre utile, benché non necessario, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare. L’atto con cui il giudice è investito della causa è la nota di iscrizione a ruolo. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l’indicazione:
• delle parti, loro generalità e codice fiscale
• dell’eventuale avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale
• dell’oggetto della domanda
• della data di notificazione della citazione
• della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti
Sulla nota di iscrizione a ruolo si deve apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l’avvenuto pagamento e il relativo importo.
Amministrazione di Sostegno e Nota di Iscrizione e Ruolo
Il fascicolo del ricorrente deve contenere: l’originale della ricorso, la procura alle liti se si è assistiti da un avvocato ed i documenti offerti in comunicazione al giudice.
Il fascicolo del resistente, divenuto parte del processo con la notifica del ricorso, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.
Formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta al presidente del tribunale, il quale, con decreto, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti dovranno comparire. Successivamente il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore, al quale trasmette il fascicolo.
E’ previsto un modello unico di nota di iscrizione a ruolo, utilizzato a partire dal 1 ottobre 2000.
Attraverso di esso il ricorrente si costituisce in giudizio con il suo deposito nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo: esso è infatti un’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ovvero nel registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato giudice. Ad oggi, i tempi per la fissazione dell’udienza di nomina dell’amministratore di sostegno sono contenuti nei 60 giorni previsti dalla legge (art 405 cc. “ Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta) dalla data del deposito del ricorso in cancelleria Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ED IL MINORE
L’amministrazione di sostegno può essere attivata anche per i minori in Italia, ma il decreto di nomina diventa efficace solo al raggiungimento della maggiore età. La domanda può essere presentata nell’ultimo anno prima del compimento dei 18 anni, al Giudice Tutelare competente.
LA NOTIFICA
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario ed ai parenti entro il IV grado e gli affini il II, chiedendo di documentare, in occasione dell’udienza le notifiche e/o comunicazioni. Tuttavia, la nomina di questa figura giuridica può non essere accolta favorevolmente da tutti i familiari o da chi ha un legame affettivo con la persona interessata. In questi casi, è possibile presentare un’opposizione alla nomina dell’amministratore di sostegno, un atto legale che richiede attenzione, preparazione e una chiara comprensione dei diritti e dei doveri di tutte le parti coinvolte. In tema di amministrazione di sostegno, la notifica degli atti processuali che possono incidere sul patrimonio del beneficiario deve essere effettuata all’amministratore di sostegno quando il decreto di nomina lo abiliti a sostituire l’amministrato in tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio. Tale necessità sussiste anche qualora il decreto non contenga specifiche disposizioni relative alle notifiche degli atti processuali, in quanto la previsione di un sostegno per la conservazione del patrimonio implica necessariamente anche il sostegno per la comprensione degli atti processuali che possano incidere sullo stesso. L’omessa notifica all’amministratore di sostegno determina la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo e dei successivi atti processuali, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. Tale nullità sussiste anche quando l’azione sia volta ad incrementare il patrimonio del beneficiario, non rilevando la direzione favorevole o sfavorevole dell’effetto patrimoniale. La pubblicazione della sentenza risulta inidonea a far decorrere il termine per l’appello quando la parte beneficiaria dell’amministrazione di sostegno non sia stata correttamente convenuta in giudizio per mancata notifica all’amministratore. Parimenti, la successiva notifica della sentenza unitamente al precetto o dell’atto di pignoramento immobiliare non sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione se non indirizzate all’amministratore di sostegno nella sua qualità. Per valutare la validità delle notifiche e la necessità del coinvolgimento dell’amministratore di sostegno è essenziale fare riferimento al contenuto specifico del decreto di nomina, che definisce l’ambito dei poteri di rappresentanza o assistenza e la residua capacità di agire del beneficiario.” E’ “possibile far nominare, quantomeno in via d’urgenza e temporaneamente, un amministratore di sostegno anche senza aver preliminarmente notificato il relativo ricorso ai parenti più prossimi.
L’istituto è regolato dall’art. 404 e seguenti del Codice Civile, ed è finalizzato a consentire alla persona che, per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, non sia in grado di provvedere, anche parzialmente a sé stessa, di essere assistita da un amministratore di sostegno. Il procedimento è regolato dall’art. 407, Cod. Civ., ed ha inizio con il deposito di un ricorso, presso il Tribunale del luogo dove ha la residenza il beneficiario, nel quale sono indicate le generalità di quest’ultimo, le ragioni della richiesta, e il nominativo e residenza, se conosciuti, di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del soggetto destinatario del provvedimento.
Il Giudice, in ogni caso, dovrà sentire personalmente anche il beneficiario, nonché i parenti sopra indicati.
Tuttavia, il comma IV dell’art. 405, consente, in via di urgenza, al Giudice Tutelare di nominare in via provvisoria un amministratore di sostegno che curi in via temporanea gli interessi del beneficiario anche senza aver preliminarmente sentito quest’ultimo e i suoi parenti.
In buona sostanza, se il ricorrente, in sede di ricorso, proverà, con opportuna documentazione medica, che la nomina di un A.d.S. richiede la massima urgenza, sarà possibile ottenere il provvedimento anche senza la previa audizione degli altri soggetti indicati dalla normativa di settore. Opporsi alla nomina di un amministratore di sostegno è un passo importante che richiede un’accurata valutazione della situazione e un’approfondita conoscenza delle procedure legali. Il primo passo consiste nel comprendere se esistono effettivamente motivi legittimi per l’opposizione. In generale, l’opposizione può essere presentata da chiunque ritenga che la nomina non sia nell’interesse del beneficiario o che la persona designata non sia adeguata per svolgere tale ruolo. L’opposizione deve essere formalizzata attraverso un ricorso da presentare al giudice tutelare. E’ essenziale che il ricorso sia supportato da prove concrete che dimostrino l’inadeguatezza dell’amministratore di sostegno designato o la non necessità della sua nomina. Una volta presentato il ricorso, il giudice fisserà un udienza durante la quale le parti coinvolte potranno esporre le proprie ragioni. Successivamente, il giudice prenderà una decisione che potrà confermare la nomina dell’amministrazione o accogliere l’opposizione, nominando eventualmente un’altra persona o revocando del tutto la nomina. Per presentare un’opposizione valida è necessario raccogliere e presentare una serie di documenti a sostegno delle ragioni della contestazione. Tra i documenti più rilevanti ci sono: i certificati medici per l’attestazione dello stato di salute del beneficiario; eventuali documenti finanziari che dimostrino l’inadeguatezza dell’amministratore designato; testimonianze di persone vicine al beneficiario che possono corroborare le affermazioni fatte nel ricorso. E’ anche utile includere eventuali precedenti legali o comportamenti dell’amministratore designato che possano evidenziare la sua inadeguatezza al ruolo. 2 https://www.avvocatosagone.com/amministratore-sostegno/ ( studio legale avv anna sagone torino).
Il Giudice avverte, attraverso il verbale, che il beneficiario può essere assistito da un difensore, trattandosi di un procedimento dal quale possono derivare limitazioni alla sua capacità di agire. Che l’esame del beneficiario potrà avvenire presso il suo domicilio, solo ove ricorra un caso, assoluto e certificato di intrasportabilità. Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo. Dopodiché, fissa con verbale, contenente il nominativo dell’ADS che vuole assumere le funzioni di Amministratore di Sostegno e cha ha fatto istanza per essere ammesso a prestare il giuramento prescritto dalla legge. Fattigli noti gli obblighi previsti e previa ammonizione sull’importanza morale e religiosa dell’atto, gli abbiano deferito il giuramento, che presta nelle forme di rito, ripetendo la formula “ Giuro di esercitare l’ufficio dell’Amministratore di Sostegno con fedeltà e diligenza”, un ulteriore udienza, attraverso la quale invita il ricorrente ADS a presentarsi per procedere al giuramento. Successivamente, il Giudice Tutelare, emette la sentenza definitiva con cui si dichiara aperta l’amministrazione di sostegno. Nomina l’ADS, indica quelli che saranno i suoi doveri, dispone che esso riferisca annualmente al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Il Decreto verrà comunicato all’ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TEMPORANEO
Ai sensi dell’art. 405 c.c., qualora, invece, sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.
• in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso;
nell’effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
• il coniuge che non sia separato legalmente;
• la persona stabilmente convivente;
• il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
• il parente entro il quarto grado;
• il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
inoltre, in caso di opportunità, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 12 marzo 2025 n. 6624 Pres.: A. Giusti – Rel.: D. Valentino. Persona – Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore – Criteri (della scelta) – Alternativa – Persona estranea – Familiare stretto congiunto (figlia dell’amministrata) – Indicazione dell’amministrata – Conforme al ruolo di caregiver (già svolto dalla figlia indicata) – Conflittualità (con altra figlia non convivente) – Interesse protetto – Cura e
assistenza del beneficiario – Rilevanza esclusiva – Pregiudizio concreto
della conflittualità (per la nomina dell’estraneo) – Accertamento
Motivazione rafforzata (obbligo di) – Sussiste. [Art. 408 c.c.].
“Nella scelta dell’amministratore di sostegno la nomina deve tener conto
della volontà dell’amministrato e del suo interesse, tanto più ove si tratti di
indicazione che cada su uno stretto congiunto (nella specie la figlia) già
investito del ruolo di caregiver; l’indicazione dell’amministrato può essere
disattesa in presenza di un conflitto personale con i suoi familiari, cui di
norma può conseguire la nomina di un estraneo, mentre quando il conflitto
corre solo tra i familiari, e soltanto uno di essi ha la funzione di caregiver,
occorre valutare con una motivazione rafforzata, se il conflitto può dar
luogo, effettivamente ed in concreto, a pregiudizi per il beneficiario, con
particolare riguardo ai compiti che sono stati attribuiti all’amministratore e
agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare.”
““…Omissis
Svolgimento del processo
Il giudice tutelare del Tribunale di Milano ha aperto un’amministrazione di sostegno in favore di A nominando amministratore un terzo estraneo (Avvocato B) anziché, come chiesto dalla stessa beneficiaria, la figlia C; e ciò in quanto il giudice ha rilevato un forte conflitto tra C e D, altra figlia della beneficiaria. La beneficiaria A ha proposto gravame, deducendo che ella si era opposta all’apertura della amministrazione e, in ogni caso, desiderava che l’amministratore fosse la figlia C.
La Corte d’appello ha respinto il reclamo ritenendo, sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, che a causa del decadimento cognitivo della A sia necessaria l’amministrazione e, quanto alla nomina della figlia C come amministratore, rilevando che nessuna critica è stata svolta alla gestione dell’amministratore nominato e che dato il forte conflitto tra le due figlie la nomina di una delle due impedirebbe una proficua collaborazione con l’amministratore. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la beneficiaria affidandosi a due motivi.
Non costituite altre parti.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto relativamente al combinato disposto degli artt. 404, 405, 407 e 408 c.c., anche in relazione
agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione Italiana, nonché degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e degli artt. 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18 (in particolare l’art. 12.4), per aver dato prevalenza a presunti e temporanei conflitti endofamiliari per la scelta dell’amministratore di sostegno subordinando ad essi e non valorizzando la sfera di libertà, l’esplicita volontà e l’autodeterminazione della ricorrente. Si lamenta inoltre la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato le risultanze probatorie acquisite nei processi.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver i giudici di merito minimamente esaminato e considerato le evidenze istruttorie presenti nei due gradi di giudizio e segnatamente l’audizione giudiziale della ricorrente, le dichiarazioni dei parenti stretti, le conclusioni del CTU dott.ssa E, la relazione del CTP dell’amministrata, e la documentazione medica attestante l’aggravamento della sofferenza psicologica dell’amministrata a seguito della nomina quale amministratore dell’Avv. B, che deponevano per la nomina di un familiare quale amministratore di sostegno.
La beneficiaria deduce che vi sono in atti tutta una serie di documenti che dimostrano come la figlia C sia sempre stata la sua unica caregiver e che ella abbia espresso esplicitamente la volontà di averla come amministratore di sostegno; inoltre lo stesso consulente ha evidenziato che per la tranquillità emotiva dell’amministrata fosse necessario individuare una persona di riferimento.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
3.1.- L’amministrazione di sostegno è disegnata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, chiamando il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare
all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.
Questa finalità è la ratio fondante delle norme che regolano la procedura di apertura dell’amministrazione, e tra queste anche quella relativa alla scelta dell’amministratore di sostegno che deve avvenire, come impone l’art.408 c.c., con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, preferibilmente tra i familiari e valorizzando la volontà espressa dal diretto interessato.
3.2.- In questi termini anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi (Cass. 20 marzo 2013 n. 6861).
3.3.- La nomina dell’amministratore è regolata da due concorrenti criteri di scelta: assecondare nei limiti del possibile la volontà dello stesso beneficiario, in particolare quella espressa mediante atto pubblico o scrittura privata in vista della propria futura incapacità, e selezionare persona idonea a realizzare il programma di sostegno individualizzato che ogni decreto di apertura della misura deve contenere.
Questi criteri soccorrono quando debba decidersi tra una pluralità di candidature, sia quando esse siano espressione di una rete familiare molto solidale, come di un contesto familiare conflittuale.
3.4.- In termini, questa Corte ha affermato che la volontà del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore si può disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina (Cass. 21/11/ 2023 n. 32219); si è affermata altresì che qualora si disattenda la volontà del beneficiario sulla scelta dell’amministratore occorre una motivazione rafforzata (Cass. 8/2/2024 n. 3600) perché si tratta di provvedimento che comprime la capacità dell’amministrato, ed in quanto tale avente natura decisoria (Cass. 20/3/2024 n. 7414).
Si è affermato inoltre che il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi
della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità (Cass. 10/9/2024 n. 24251). 4.- Sullo specifico tema del conflitto familiare, si è affermato che qualora sia accertato che sussista un conflitto endofamiliare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario (Cass. 16/5/2024 n. 13612) e con ciò si è inteso dire che non rileva di per sé il conflitto tra i familiari – che ipotesi potrebbe anche essere strumentale a perseguire finalità diversa da quella di cura ed assistenza del beneficiario – ma il fatto che questo conflitto possa essere fonte di stress e disagi per il beneficiario e non garantisca un’adeguata rete protettiva.
5.- Nel caso di specie, la volontà dell’amministrata è stata disattesa senza una effettiva motivazione dal momento che la Corte d’appello non indaga sulle ragioni del conflitto e non spiega perché sarebbe necessaria nell’interesse della beneficiaria la collaborazione tra la sorella che non ha funzioni di caregiver e l’amministratore; è infatti comprensibile che si scelga un terzo estraneo quando il conflitto sussiste tra amministrato e i suoi familiari, ma se il conflitto è tra i familiari, e solo uno di essi ha la funzione di caregiver come qui si deduce, occorre valutare con una motivazione rafforzata se effettivamente il conflitto possa dare luogo a pregiudizi per il beneficiario e ciò in relazione ai compiti che sono stati attribuiti all’amministratore e agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare (in termini si veda Cass. 16/9/2024 n. 24732).
Questo è il punto che la Corte d’appello non ha valutato – essendovi peraltro in atti una pluralità di documenti e altre informazioni sulla questione controversa – apoditticamente ritenendo che di per sé il conflitto tra le due sorelle fosse di ostacolo alla nomina di una delle due quale amministratore di sostegno e soprattutto senza bilanciare le eventuali difficoltà che potessero derivare da questo conflitto con i disagi subiti dalla persona interessata nel vedersi imporre quale amministratore di sostegno un terzo non gradito e diverso dal caregiver, la cui funzione deve invece essere nei limiti del possibile valorizzata, ove sia stata nel tempo svolta correttamente e abbia apportato benefici per la persona assistita.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato il rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche
del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche
del giudizio di legittimità. (Omissis)
la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.);
la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
Istanza d’inabilitazione per donna vittima di truffe sentimentali online
Il marito e le figlie di una donna ricorrono al Tribunale per chiedere che la moglie e la madre venga dichiarata inabilitata e che gli venga conseguentemente nominato un curatore. I familiari ricorrenti avanzano detta richiesta perché ritengono che la congiunta abbia perso il contatto con la realtà. La stessa, stando ai loro racconti, avrebbe intrattenuto diversi rapporti epistolari tramite Facebook e Whatsapp che nel tempo si sarebbero evoluti in rapporti sentimentali con uomini stranieri, ai quali, in diverse occasioni ha elargito ingenti somme di denaro. Nel caso più estremo la donna si è addirittura convinta di essere sposata con uno di questi uomini e di avere una figlia con lui. Richieste alle quali si oppone la diretta interessata, che si costituisce in giudizio depositando una memoria difensiva in cui dichiara di non essere affetta da alcuna patologia psichiatrica, ma di sentirsi molto sola nell’ambiente familiare e di aver trovato alcune amicizie online di cui è caduta vittima e che comunque è in grado di provvedere a se stessa. Chiede quindi il rigetto delle richieste avanzate dai familiari Il Tribunale di Ravenna adito rigetta il ricorso dei familiari, disponendo in favore della donna, la nomina di un amministratore di sostegno, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Il Tribunale, dopo aver esposto la differenza tra la teoria oggettivistica e soggettivistica sulla prodigalità, ossia alla “larghezza nello spendere, nel regalare” ricorda che, negli stessi casi in cui la legge contempla gli istituti di protezione della interdizione e della inabilitazione, è possibile ricorrere anche all’amministrazione di sostegno.
Questo istituto, ricorda il collegio giudicante, ha “la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che – sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell’interessato si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci (…) per la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, in relazione alla flessibilità dell’istituto ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.”
Passando poi all’esame del caso di specie il Tribunale rileva come dall’istruttoria è emerso pacificamente che la signora in effetti ha elargito rilevanti somme di danaro a persone mai viste, neppure attraverso una webcam. In due diverse occasioni ha regalato 35.000 euro in favore di un signore conosciuto su Facebook e 8000 euro in favore di un altro che, stando al racconto della donna, sarebbe andato a trovarla personalmente. Non risulta contestato neppure il racconto del marito e delle figlie relativo alla convinzione della donna di essere coniugata con un altro uomo e di avere dallo stesso un’altra figlia.
Per il Tribunale quindi è indubbio che la donna sia stata vittima di truffe sentimentali e che la stessa si trovi in una condizione di vulnerabilità, caratterizzata da una scarsa capacità di volere e comprendere, che la espongono ad azioni di circonvenzione da parte di terzi, ai quali la signora non riesce a opporre resistenza. Evidente quindi che la dazione delle somme di denaro è il frutto della sua ridotta capacità volitiva, condizione che rende necessario adottare opportune misure di protezione nei suoi confronti.
Nel caso specifico la misura più idonea però non è quella della inabilitazione, prima di tutto perché non prevede la cura della persona e poi perché il curatore, dovendosi occupare della sola gestione straordinaria, non può esercitare una sorveglianza adeguata sulle somme che quotidianamente la donna potrebbe elargire ai suoi contatti online. Non solo, questa misura presenta il vantaggio di poter essere volta per volta rimodulata in base allo stato di capacità/incapacità della signora.
“A fine di evitare un vuoto di protezione, va nominato ai sensi dell’art. 418, comma 3, c.c., un amministratore di sostegno provvisorio” da identificarsi con un legale e non con il marito con il quale sussistono conflitti evidenti. Passando poi all’esame del caso di specie il Tribunale rileva come dall’istruttoria è emerso pacificamente che la signora in effetti ha elargito rilevanti somme di danaro a persone mai viste, neppure attraverso una webcam. In due diverse occasioni ha regalato 35.000 euro in favore di un signore conosciuto su Facebook e 8000 euro in favore di un altro che, stando al racconto della donna, sarebbe andato a trovarla personalmente. Non risulta contestato neppure il racconto del marito e delle figlie relativo alla convinzione della donna di essere coniugata con un altro uomo e di avere dallo stesso un’altra figlia.
Per il Tribunale quindi è indubbio che la donna sia stata vittima di truffe sentimentali e che la stessa si trovi in una condizione di vulnerabilità, caratterizzata da una scarsa capacità di volere e comprendere, che la espongono ad azioni di circonvenzione da parte di terzi, ai quali la signora non riesce a opporre resistenza. Evidente quindi che la dazione delle somme di denaro è il frutto della sua ridotta capacità volitiva, condizione che rende necessario adottare opportune misure di protezione nei suoi confronti. Nel caso specifico la misura più idonea però non è quella della inabilitazione, prima di tutto perché non prevede la cura della persona e poi perché il curatore, dovendosi occupare della sola gestione straordinaria, non può esercitare una sorveglianza adeguata sulle somme che quotidianamente la donna potrebbe elargire ai suoi contatti online. Non solo, questa misura presenta il vantaggio di poter essere volta per volta rimodulata in base allo stato di capacità/incapacità della signora.
“A fine di evitare un vuoto di protezione, va nominato ai sensi dell’art. 418, comma 3, c.c., un amministratore di sostegno provvisorio” da identificarsi con un legale e non con il marito con il quale sussistono conflitti evidenti. 16 https://www.studiocataldi.it/articoli/41634-amministratore-di-sostegno-per-la-vittima-di-romantic-scam.asp .
Amministratore di sostegno per chi fa debiti con il Gratta e Vinci
Tale misura di protezione può essere adottata anche in caso di prodigalità e a prescindere da una specifica malattia o infermità
di Valeria Zeppilli – Anche chi contrae troppi debiti per via del gioco può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno, considerato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che tale misura di protezione può essere adottata anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e quindi anche quando ricorre una condizione di progalità. L’ultima testimonianza di tale orientamento è rappresentata dalla sentenza della Corte di cassazione numero 5492/2018 del 7 marzo (qui sotto allegata), che si è occupata della vicenda di una donna che aveva contratto con un bar un debito di 34mila euro, di cui la metà per l’acquisto di gratta e vinci. Non solo. La signora aveva anche contratto diversi prestiti con un istituto di credito e uno di 40mila euro con la figlia, stipulato un mutuo Inps con cessione del quinto della pensione e accumulato alcuni debiti condominiali. Nella sentenza in commento, che ha confermato l’amministrazione di sostegno in capo alla donna, i giudici hanno peraltro chiarito cosa debba intendersi per prodigalità, specificando che il concetto non è necessariamente connesso con una specifica malattia o con un’infermità. Tale comportamento, che si traduce in un’abituale “larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro”, configura quindi una causa autonoma di inabilitazione ai sensi dell’articolo 415, comma 2, del codice civile, “anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili”. In sostanza: potenzialmente anche quando si esagera con i gratta e vinci.
GRATUITA’ DELL’INCARICO
La norma afferma la tendenziale gratuità dell’incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità. 3 https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/SOStengo ( Istituzione Gian Franco Minguzzi Bologna
Il ruolo del giudice tutelare nel processo di valutazione e nomina dell’amministratore di sostegno e valutazione psicologica
Il Ministero della Giustizia ha disegnato in modo circostanziato le procedure di nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare, che svolge un ruolo fondamentale nel processo di nomina e supervisione dell’amministratore di sostegno. È il giudice tutelare, infatti, che valuta la domanda e decide se nominare o meno un amministratore di sostegno per la persona in difficoltà. Se ritiene la nomina necessaria, il giudice tutelare individua anche la persona più idonea a ricoprire questo incarico, tenendo conto delle esigenze e delle circostanze del soggetto da tutelare.
Inoltre, il giudice tutelare ha il compito di vigilare sull’operato dell’amministratore di sostegno: quest’ultimo deve relazionare periodicamente al giudice sulla gestione del patrimonio e sugli interessi della persona tutelata. Il giudice verifica che l’amministratore operi correttamente e nel pieno interesse del beneficiario, intervenendo nel caso riscontrasse inadempienze o irregolarità. Il giudice può anche disporre la revoca dell’amministratore se ritenuto necessario e nominarne un altro.
È dunque fondamentale la valutazione accurata del grado di capacità di intendere e volere del soggetto, un compito complesso che richiede la collaborazione di medici e psicologi. Sottoporre un soggetto alla tutela legale di un’altra persona, infatti, non significa escluderlo del tutto da ogni decisione che riguardi il suo patrimonio. Sulla base delle valutazioni dello stato psichico dell’amministrato, è bene garantire che la persona sottoposta a tutela mantenga comunque il massimo grado di autonomia possibile, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e della sua situazione personale. Prima di pensare alla nomina dell’amministratore di sostegno, l’avvocato esperto in tutela legale richiede la valutazione psicologica per individuare l’istituto più efficace per il benessere dell’amministrato e la sua tutela legale. L’amministrazione di sostegno, infatti, non è l’unica opzione a disposizione per fornire tutela e protezione legale a persone che non sono in grado di badare autonomamente ai propri interessi. Esistono infatti altre misure alternative che possono essere prese in considerazione a seconda dei casi specifici. È importante tenere presente i rischi psichici a carico della persona sottoposta a tutela, come ad esempio:
• la ridotta autostima legata alla perdita di autonomia;
• la modifica dell’identità personale (soprattutto nel caso di anziani o persone che ricorrono all’amministrazione di sostegno a seguito di un incidente, per esempio).
Quelli elencati sono solo 2 degli aspetti principali per i quali è necessario mitigare l’impatto della tutela a carico della persona coinvolta, con un adeguato supporto psicologico per aiutare il soggetto ad accettare questa nuova posizione giuridica maggiormente passiva e suscettibile di provocare dolore.
Molti avvocati esperti di tutela concordano sul fatto che è sempre più opportuno aiutare l’amministratore a gestire le emozioni connesse alla responsabilità e alle difficoltà che può incontrare nello svolgimento del suo ruolo. Non sempre è facile garantire il benessere delle persone sotto tutela, dal momento che è frequente il sorgere di incomprensioni tra amministrato e amministratore circa le decisioni da prendere per la gestione del patrimonio. Le Divergenze e i conflitti possono generare frustrazione, rabbia, collera e sensi di colpa nell’amministratore, per le difficoltà di comunicazione con la persona sottoposta a tutela e nell’adempimento del compito assegnato.
Di conseguenza, lo psicologo, di concerto con l’avvocato chiamato alla nomina o che esercita direttamente egli stesso per conto dei familiari il ruolo di amministratore di sostegno, svolge un ruolo di cruciale importanza nella valutazione del soggetto per il quale è richiesta la tutela e nel supporto psicologico alla persona tutelata, sia all’amministratore di sostegno stesso. L’aiuto fornito consiste:
• nell’accompagnare sia il soggetto sottoposto a tutela, sia l’amministratore di sostegno nel processo di esplorazione dei nuovi bisogni, così da migliorare la qualità di vita delle persone coinvolte;
nella mediazione di eventuali conflitti che possono manifestarsi tra il soggetto tutelato, l’amministratore di sostegno e i familiari. Un altro ruolo rilevante dello psicologo si rivela nella richiesta di revoca dell’amministratore di sostegno. In tali circostanze, oltre alle normali implicazioni e valutazioni di ordine giuridico espresse dall’avvocato e da sottoporre al Giudice, è fondamentale anche la valutazione dello psicologo per individuare e verificare se sussistono le condizioni affinché il soggetto sia in grado di gestire autonomamente i propri rapporti giuridici.
Questo tipo di valutazione risulta cruciale sia in presenza di difficoltà psicologiche, sia fisiche poiché anche le persone con disabilità fisica possono avere bisogno di una perizia psicologica, prima di procedere con la revoca o la modifica delle condizioni con cui è esercitata la tutela. Infatti, è un fatto comune che sorgano anche problematiche psicologiche, in concomitanza con le difficoltà fisiche.
Naturalmente, qualora il soggetto tutelato o i familiari a lui vicino o chiunque ne abbia diritto ritiene o ha dubbi sulle modalità di esercizio della tutela o sul comportamento dell’amministratore di sostegno e si vuole richiedere la revoca e la nomina di un’altra persona che la eserciti, ci si può rivolgere a uno studio professionale legale in grado di offrire accanto all’assistenza legale anche quella psicologica. Questa scelta consente di verificare le basi della richiesta e di pervenire alla tutela adeguata dal punto di vista legale e psicologico. https://www.avvocatosagone.com/amministratore-sostegno-avvocato-psicologo-soggetti-tutela/
NOMINA DEL CTU IN TEMA DI ADS SE E’ DUBBIA LA CAPACITA’DEL BENEFICIARIO DI PRESTARE UN VALIDO CONSENSO
Tribunale di Verona, 13 dicembre 2020
DECRETO
Il giudice tutelare dr. Luigi Edoardo Fiorani,
vista l’istanza del 20 luglio 2020 dell’a.d.s. avv C.V., con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’inserimento del sig. Tullio presso la struttura Diamante Azzurro, dandosi atto del desiderio manifestato dal Tullio di far ritorno presso la sua abitazione;
riscontrato come il problema della residenza del beneficiario si sia già posto al momento dell’avvio del presente procedimento e rammentato che, in esito agli approfondimenti allora disposti, si è accertata, per un verso, la volontà del Tullio di restare nella sua abitazione e, per l’altro verso, la non incompatibilità di tale sistemazione con le condizioni di salute del beneficiario, deteriorate dall’avanzare dell’età (essendo nato XX XY 1929), ma non irrimediabilmente compromesse;
constatato come, nella pendenza nella procedura, e segnatamente nell’anno in corso, la situazione sanitaria del Tullio sia gravemente peggiorata, essendo stato il beneficiario sottoposto a un intervento di amputazione sovragenicolare, per la quale lo stesso beneficiario ha prestato il consenso informato;
rilevato come, in esito all’istanza dell’A.D.S. del mese di luglio 2020, pur disponendosi in via provvisoria la sistemazione del Tullio presso la struttura Diamante Azzurro, anche alla luce della documentazione medica a firma del dr. XX e della dottssa XY, si sia dato corso ad approfondimenti istruttori, legati alla necessità di dare seguito al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui all’amministratore di sostegno può essere deferito il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario ex art 405, comma 5, nr. 3 c.c., il consenso all’inserimento presso una casa di cura e ricovero, sempre che, in ogni caso, sia valutata la non pretestuosità dell’eventuale rifiuto manifestato dal beneficiario (Trib. Vercelli, decr. 28 marzo 2018);
preso atto del contenuto della relazione depositata dal C.T.U. in data 30 ottobre 2020, dove si legge: “In base alle considerazioni su esposte, è ora possibile rispondere in maniera valida ed attendibile ai quesiti posti dal Giudice. Il signor Tullio non è assolutamente autonomo sul piano fisico: impossibilitato nei movimenti spontanei; incapace in ogni attività della vita quotidiana; in precario equilibrio emometabolico e necessitante di eventuali pronti interventi strumentali e laboristici; iperteso e diabetico; insufficiente cronico a livello cardio circolatorio. In modo particolare, va segnalato che egli non si rende assolutamente conto della sua totale dipendenza (per di più rispetto a personale specializzato) tanto che il suo desiderio di tornare a casa è privo di qualsiasi reale possibilità di avveramento senza gravi rischi quoad vitam. Il signor Tullio ha dunque necessità impellente di una misura di protezione che sia in grado di garantire, a questo punto solo in ambiente specializzato, la continuità delle necessarie cure ed assistenza” ;
constatato che il consulente ha dato atto di come, per un verso, la situazione sanitaria del beneficiario non sia compatibile con un ritorno a casa e come, per altro verso, il Tullio non abbia manifestato di avere piena consapevolezza di tale situazione;
rilevato che il consenso a suo tempo manifestato dal beneficiario allo svolgimento di interventi chirurgici invasivi sulla sua persona costituisca un indice di sicuro rilievo dal quale inferire la volontà del beneficiario di sottoporsi alle cure necessarie per il preservamento del suo stato di salute; volontà che non appare in linea con il desiderio, di segno contrario, di tornare presso la Casa Alloggio precedentemente occupata, dove, non potendo essere somministrate al Tullio le cure di cui lo stesso ha bisogno, quest’ultimo si troverebbe in serio pericolo di vita;
ritenuto, in sostanza, che gli approfondimenti svolti non consentono di concludere che il Tullio abbia intenzione di rifiutare l’assistenza medica necessaria alla sua sopravvivenza e che, dunque, il suo desiderio di tornare nella propria precedente abitazione, dove quelle cure non potrebbero essergli somministrate, per quanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti, non appaia frutto di una scelta consapevole;
ritenuto, sul piano dei tempi di permanenza presso la struttura di Cologna Veneta, che debba essere rimesso all’Amministratore di Sostegno il compito di aggiornare il giudice tutelare, informandolo sull’evoluzione del quadro sanitario del beneficiario, ove si presenti la possibilità ovvero l’opportunità delle sue dimissioni, allo stato incompatibili con il suo quadro di salute;
rilevato che l*A.d.S. ha fatto presente che, nelle more dei disposti approfondimenti istruttori, l’abitazione sita nella Struttura di Verona è rimasta nella disponibilità del Tullio che ha continuato a sopportarne i costi mensili di locazione;
ritenuto, a questo riguardo, di dover invitare l’A.d.S. ad informare lo scrivente circa i suoi intendimenti, avuto riguardo all’interesse del beneficiario; considerato, quanto ai cani, che, ove consti il consenso del figlio, gli stessi possono alla stessa essere affidati, ivi compreso quello ad oggi collocato presso l’E.N.P.A., dovendosi all’uopo invitare l’A.d.S. ad aggiornare lo scrivente sulla situazione,
P.Q.M.
ATTRIBUISCE all’A.D.S. il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario ex art 405, comma 5, nr. 3 cc, il consenso all’inserimento presso la casa di cura Diamante Azzurro.
INVITA 1’A.D.S. a interloquire per iscritto, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, sulle ulteriori questioni evidenziate in parte motiva.
TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio del Giudice tutelare
Il Giudice Tutelare
Letti gli atti del procedimento di amministrazione di sostegno instauratosi nei riguardi della signora XXX Renata Teresa (nata a Genova il 25.9.1923), a seguito del ricorso proposto dall’Ufficio del Pubblico Ministero; Rilevato che, dopo la iniziale nomina dell’Avv. Chiara Ventimiglia, richiesta dallo stesso P.M. ricorrente, su espressa indicazione della beneficiaria (si v. in proposito il verbale di udienza del 3.4.2009), con decreto in data 4.4.2009 (modificato, quanto a durata dell’incarico, dal successivo decreto 28.4.2009), è stato nominato amministratore di sostegno per la durata di mesi 12, il fratello dell’amministrata, signor XXX Franco Nicola, il quale aveva in precedenza richiesto formalmente di potere rivestire tale incarico; Rilevato che, nel corso della procedura, è pervenuta a questo Ufficio l’istanza della signora Adriana Corrente, dichiaratasi buona amica della signora XXX (da lei conosciuta oltre 22 anni orsono), la quale, premesso di non avere mai avuto “mire” sulla situazione economica dell’anziana, chiedeva di potere avere notizie circa le condizioni di salute della predetta;
Rilevato che l’istante ha sottolineato il fatto di avere sempre positivamente collaborato con la precedente “tutrice” (rectius amministratrice di sostegno), ma di essere stata allontanata dal nuovo amministratore, il quale – avendo, tra l’altro, provveduto al cambiamento della struttura ove l’anziana era collocata – aveva reso impossibile il mantenimento della relazione amicale con l’anziana; Rilevato che di tale istanza è stato reso edotto il nuovo amministratore di sostegno, il quale, pur convenendo, in astratto, circa l’opportunità di consentire alla sorella il mantenimento di frequentazioni con persone che si erano in precedenza relazionate con lei, esprimeva la sua contrarietà in ordine all’accoglimento delle richieste della signora Corrente (volte, in principalità, a riprendere la frequentazione con la beneficiaria); Rilevato che, ad avviso del signor Xxx, al di là delle perplessità collegate alle problematiche condizioni, anche igieniche, in cui era stato rinvenuto l’alloggio della sorella, e ai dubbi derivanti dal fatto che le conoscenti della predetta non avevano preso provvedimenti in ordine allo stato dell’alloggio, consentendole di continuare a vivere in tali supposte condizioni, non poteva essere sottovalutato il fatto che la beneficiaria, attualmente, mostrava timore nei riguardi de “La Zagara” (la struttura ove precedentemente era stata inserita), e soprattutto il fatto che essa aveva definito “cattive persone” quelle che, in precedenza, la frequentavano; Ritenuto che, nella situazione in esame, pur con il dovuto rispetto dei timori espressi dall’amministratore di sostegno, si reputa necessario approfondire il pensiero della beneficiaria poiché, al di là della richiesta formalizzata dalla signora Corrente, sono in gioco aspetti ed esigenze personali della signora XXX che non possono essere risolte con valutazioni aprioristiche, né facendo esclusivo riferimento alle opzioni del solo amministratore di sostegno; Ritenuto che, in considerazioni delle difficoltà di ascolto della beneficiaria (gisperimentate da questo giudice in occasione dell’udienza del 3.4.2009), occorre fare riferimento a tale scopo ad un professionista che, per la sua formazione, sia in grado di “decodificare” correttamente non solo le affermazioni ma anche i “vissuti” della diretta interessata;
Ritenuto che, in altre parole, ad avviso del giudicante, appare opportuno il conferimento di una Ctu che, in quanto di natura “relazionale”, potrà essere affidato ad uno psicologo esperto (anche) dei problemi collegati alla disabilità il quale, approfondita la conoscenza dei principali protagonisti della procedura, potrà valutare, da un lato, il desiderio o meno della signora XXX di incontrare la signora Corrente, dall’altro, esprimere un giudizio circa la validità della volontà espressa dall’anziana, e circa l’opportuna di adottare una decisione piuttosto che un altro (fermo restando che, laddove egli ritenga necessario un approfondimento medico-legale circa l’attuale capacità di intendere e di volere della beneficiaria, con il suo consenso, potrà sottoporre la stessa ad una visita specialistica da parte di un professionista di sua fiducia); Ritenuto, inoltre, che, essendo opportuno, in vista della scadenza prevista per il mese di aprile (quando sarà trascorso l’anno della amministrazione provvisoria disposta da questo giudice), programmare gli sviluppi della procedura, potrà essere affidato Ctu il compito di verificare la volontà della signora XXX di essere sostenuta anche per il tempo a venire dal di lei fratello nella qualità di amministratore di sostegno.
P.Q.M.
dispone il conferimento di CTU nominando a tale scopo il Dr. Giorgio Cavaleri, Psicologo in Genova e in Savona, noto all’Ufficio, dom.to in Genova, Corso Buenos Aires n. 21/15 (tel. 3292275639), e fissando per il giuramento del predetto consulente l’udienza del 22.9.2008 alle ore 15 al fine di potergli conferire il quesito di seguito indicato: “ Dica il CTU, letti gli atti, esaminata la beneficiaria della procedura, sentite tutte le persone significative in relazione alle sue esigenze di vita (ivi comprese quelle che di lei si occupano nell’ambito della struttura ove essa si trova attualmente inserita) se sussistano ragioni per impedire la ripresa di una normale frequentazione tra la signora Renata Xxx e la signora Adriana Corrente, con la precisazione che il Ctu è autorizzato ad organizzare, in sua presenza, uno o più incontri tra la beneficiaria e la signora Corrente, ove non ravvisi motivi di pregiudizio per l’anziana; precisi in proposito quale volontà abbia espresso la beneficiaria, e se tale volontà possa considerarsi espressione di un libero e valido convincimento; si esprima inoltre circa l’attuale relazione esistente tra la beneficiaria della procedura e l’attuale amministratore di sostegno e la di lui moglie, precisando se la signora Xxx sia in grado di esprimere validamente in proprio pensiero circa la persona che in futuro dovrà rivestire le funzioni di suo amministratore di sostegno; dica se, alla luce delle risultanze in atti e peritali, e in particolare delle esigenze dell’anziana, sia opportuno confermare anche per il futuro il signor XXX Franco Nicola quale amministratore di sostegno della sorella.”
RENDICONTO ANNUALE
La norma da applicare è l’art. 405 c.c. che prevede che tra le indicazioni che devono necessariamente essere inserite nel decreto di nomina, vi è quella relativa alla “periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”.
Si noti bene: nessun richiamo viene, invece, fatto all’art. 362 c.c.: ciò induce a ritenere che l’Amministratore di Sostegno non sia tenuto ad effettuare, all’inizio dell’incarico, con l’ausilio del Cancelliere o del Notaio, l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del beneficiario.
Che cos’è il rendiconto? E’ possibile incorrere in responsabilità e sanzioni?
E’ un documento che riporta in modo dettagliato l’attività svolta dall’Amministratore di Sostegno in un determinato arco di tempo. Più precisamente, deve essere indicata la quotidianità del beneficiario: stato di salute, vita sociale e, ancora, vanno indicate e documentate le entrate, le principali spese e le iniziative più importanti che sono state intraprese a beneficio del soggetto debole.
Con il rendiconto l’Ads, insomma, fornisce al Giudice Tutelare tutte le informazioni concernenti le condizioni di vita e di benessere del beneficiario, al fine di valutare la situazione personale e patrimoniale dello stesso in rapporto al suo progetto di vita.
Se l’Amministratore di Sostegno svolge il suo ruolo in modo diligente, come un buon padre di famiglia, gestendo al meglio il patrimonio del beneficiario non incorre in alcuna responsabilità e sanzione.
In caso di mancata presentazione del rendiconto, quale sanzione
In mancanza di presentazione del rendiconto non è prevista alcuna sanzione. In questo caso il Giudice Tutelare potrebbe però decidere di sostituire il soggetto inadempiente con altro soggetto.
Si noti bene: il rendiconto e tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all’Amministrazione di Sostegno sono esenti dall’obbligo di registrazione e dal contributo unificato. Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l’amministratore di sostegno potrà formulare istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità. Peraltro, non esistono criteri univoci per la determinazione della stessa, che è riservata unicamente alla discrezionalità del Giudice Tutelare, un documento che riporta in modo dettagliato l’attività svolta dall’Amministratore di Sostegno in un determinato arco di tempo. Più precisamente, deve essere indicata la quotidianità del beneficiario: stato di salute, vita sociale e, ancora, vanno indicate e documentate le entrate, le principali spese e le iniziative più importanti che sono state intraprese a beneficio del soggetto debole.
Con il rendiconto l’Ads, insomma, fornisce al Giudice Tutelare tutte le informazioni concernenti le condizioni di vita e di benessere del beneficiario, al fine di valutare la situazione personale e patrimoniale dello stesso in rapporto al suo progetto di vita.
Se l’Amministratore di Sostegno svolge il suo ruolo in modo diligente, come un buon padre di famiglia, gestendo al meglio il patrimonio del beneficiario non incorre in alcuna responsabilità e sanzioni “In mancanza di presentazione del rendiconto non è prevista alcuna sanzione. In questo caso il Giudice Tutelare potrebbe però decidere di sostituire il soggetto inadempiente con altro soggetto.” 17 https://www.studiocataldi.it/articoli/36269-amministrazione-di-sostegno-la-presentazione-del-rendiconto.asp
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CURATORE SPECIALE DEL MINORE
In alcuni casi, un minore potrebbe avere sia un amministratore di sostegno che un curatore speciale. Ad esempio, un minore potrebbe avere un amministratore di sostegno per la gestione del suo patrimonio, e un curatore speciale nominato per assisterlo in una specifica transazione immobiliare. Inoltre, il Giudice Tutelare ppotrebbe nominare un curatore speciale per assistere il minore in un conflitto di interessi con il suo stesso amministratore di sostegno. In sintesi: L’amministratore di sostegno è una figura più ampia, che può essere nominata per una varietà di situazioni che riguardano la protezione del minore. Il curatore Speciale, invece, è nominato per assistere il minore in specifici atti o situazioni in cui è necessario un soggetto terzo indipendente dalla famiglia e/o dall’amministratore di sostegno. 4 https://www.notaiosartori.it/servizi/amministrazione-di-sostegno ( Mario Sartori Studio notarile Verona).
IL DIVIETO DI DONARE E DI TESTARE DEL BENEFICIARIO
La Cassazione è intervenuta, di recente, sul tema di eventuali incapacitazioni per il beneficiari, rispetto alla facoltà di donare e fare testamento. Più precisamente, con sentenza 21 maggio 2018, n.12460, la prima sezione della Suprema Corte ha affermato che il giudice potrà, anche d’ufficio, escludere l’attitudine a testare o donare, nell’amministrato, al cospetto di situazioni di particolare gravità; dinanzi a frangenti tali da far pensare ciò che il processo della volontà sia inficiato, surrettiziamente, da fattori endogeni o da agenti esterni. La sentenza a sottolineato come tale deminutio potrà rivelarsi un efficace bastione, negozialmente; provvidenziale come tale sia per il soggetto fragile, sia per la salvaguardia dei potenziali eredi. Ecco allora la sentenza di cui sopra. Essa ha il merito di rimarcare, ancora una volta, i tratti di flessibilità dell’Amministratore di sostegno; sottolineando la necessità che il giudice tratteggi i compiti vicariali, incidendo sui poteri dell’amministrato, alla stregua delle effettive urgenze difensive. La sentenza n. 12460/2018 conclude per l’attenuabilità della capacità di agire, nell’assistito, quando ciò sia indispensabile per difenderlo. E’ una pronuncia che si aggancia alla nota sentenza Cass. N. 1156/2017 in cui si è affermato che il Giudice Tutelare, mediante applicazione analogica dell’art. 85 c.c , potrà vietare all’amministrato di contrarre matrimonio ogniqualvolta tale sia l’esito antropologicamente consigliabile. Spetterà al giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di circostanze ce consiglino l’introduzione di un blocco, per l’atto personalissimo; va esclusa una possibile estensione, in via analogica, al beneficiario, di tutte quante le limitazioni che sono previste per l’interdizione, nell’insieme.
La Suprema Corte è inequivocabile nel precisare che l’estensione, all’Amministrazione di sostegno, del divieto di donare e di testare richiederà frangenti di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni. Viene alla mente il caso in cui taluno, dal di fuori, eserciti pressioni tali da indurre chi è in difficoltà, forzosamente , all’atto di liberalità o al testamento; l’esempio tipico è quello della badante o della domestica.
DECESSO DEL BENEFICIARIO
Con il decesso del beneficiario decade automaticamente anche l’incarico di amministratore di sostegno e l’amministratore dovrà informare dell’evento il giudice tutelare e provvedere , entro 60 giorni, a svolgere le ultime azioni consentite che consistono nel depositare presso la cancelleria del giudice competente il rendiconto finale e il certificato di morte. Talvolta accade che l’amministratore di sostegno sia l’unica persona vicina del beneficiario defunto e che quindi debba provvedere all’organizzazione del funerale. In tali situazioni il giudice dispone il pagamento da parte dell’ADS delle spese urgenti con operazioni su conti correnti e depositi intestati al defunto e presso i quali l’amministratore di sostegno risultava già censito e autorizza il pagamento degli oneri funerari. 5 https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/ ( Istituzione Gian Franco Minguzzi Città metropolitana di Bologna .
Gli eredi hanno diritto di chiedere copia del resoconto finale depositato dall’amministratore di sostegno al Giudice Tutelare, documento utile al fine di comprendere la situazione economica del beneficiario al giorno del decesso, utile anche per la dichiarazione di successione 6 https://www.fondazioneforensebolognese.it/corsi/2590/corso-di-formazione-e-aggiornamento-auxilium-per-amministratori-di-sostegno.html ((FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE ED ASSOCIAZIONE AUXILIUM)
IMPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A CHI NON VUOLE
La Cassazione ord n. 1048/22 ha chiarito che non si può imporre l’amministrazione di sostegno a un soggetto che non lo vuole. E ciò perché il Giudice deve tenere conto dell’opposizione dell’interessato soprattutto quando questi è affetto da una disabilità di natura soltanto fisica. Non si può dunque disporre la misura senza evidenziare in quale misura la patologia di cui soffre il soggetto incida in concreto sulla sua capacità psico-fisica e intralci la gestione del suo patrimonio. Prima di imporre l’Amministrazione di Sostegno, è fondamentale dunque accertare, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (la cosiddetta CTU) le reale condizioni del soggetto e la sua eventuale capacità di gestire i propri interessi. E’ inoltre importante ascoltare la volontà del soggetto e considerare soluzioni alternative, come il supporto da parte di familiari. La volontà del soggetto interessato deve essere presa in seria considerazione. Se il soggetto dimostra la capacità di gestire i propri beni o preferisce alternative all’amministrazione professionale, il giudice è tenuto ad esaminare le ragioni dell’interessato prima di decidere sull’imposizione dell’Ads 7. https://www.laleggepertutti.it/tag/amministratore-di-sostegno ( LA LEGGE PER TUTTI TESTATA GIORNALISTICA ANGELO GRECO PAOLO FLORIO FRANCESCO BUCCIERI COSENZA)
L’AMMINISTRATORE DI SOSTGNO E TESTAMENTO BIOLOGICO
In questo quadro generale, l’istituto dell’amministrazione di sostegno ha rivestito un ruolo di peculiare rilievo nella valorizzazione delle cd. Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), atti nei quali il soggetto manifesta le proprie volontà in relazione alle conseguenze di una malattia, attuale o futura, che conduca a determinate conseguenze, in prospettiva di trovarsi nelle condizioni di non poter compiere tali scelte al momento necessario, per sopravvenuta incapacità di intendere e volere.
Prima di analizzare il ruolo centrale dell’amministrazione di sostegno nell’ambito del cd. testamento biologico, occorre una breve premessa di inquadramento della questione.
Le disposizioni in ordine ai trattamenti sanitari sono libere, consapevoli e disponibili, rinvenendosi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, nonché negli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il diritto di ogni individuo all’autodeterminazione terapeutica. In particolare, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato del soggetto destinatario, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Questi ultimi devono consistere, in ogni caso, in trattamenti obbligatori espressamente e tassativamente previsti, nell’interesse della salute del beneficiario o della collettività e non possono mai travalicare i limiti della dignità umana (art. 1 l. 219/2017).
Prima dell’intervento della norma di riforma, giurisprudenza e dottrina si sono divise in merito alla possibilità per il malato di rifiutare trattamenti terapeutici salvifici, in assenza dei quali lo stesso sarebbe andato incontro al fine vita.
Taluno, invero, sosteneva che il diritto a rifiutare le cure non potesse spingersi sino al rifiuto di trattamenti salvifici, in quanto la disponibilità del diritto alla salute e del diritto a curarsi non poteva trasformarsi in diritto a “lasciarsi morire”. Pertanto, la disponibilità del consenso alle cure mediche, secondo tale orientamento, rinveniva un limite nel diritto alla vita, diritto fondamentale ed indisponibile. Secondo altri, al contrario, il limite della dignità umana fissato dall’art. 32 Cost. avrebbe dovuto interpretarsi nel senso di garantire a ciascuno il diritto di condurre un’esistenza libera e dignitosa, il che comprenderebbe al suo interno il diritto di rifiutare cure mediche salvifiche, che tuttavia garantiscono il mero sostentamento e la mera permanenza in vita in condizioni da non tutti accettate come dignitose.
Nella risoluzione del dibattito, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla giurisprudenza e dal legislatore in seguito, il quale ha per gran parte recepito l’orientamento già delineatosi in seno alla prima.
In particolare, nei casi Welby ed Englaro, la giurisprudenza è giunta ad ammettere la possibilità per il malato di esprimere un “dissenso informato”, ossia il rifiuto alle cure mediche anche laddove quest’ultimo conduca al fine vita. Il dissenso espresso nei confronti di trattamenti salvifici, tuttavia, non deve essere confuso con l’eutanasia, tutt’oggi vietata dall’ordinamento.
Nel caso Englaro, nella specie, la giurisprudenza si è dovuta confrontare con l’ulteriore problema della capacità dei rappresentanti del soggetto incapace di esprimere, nell’interesse di quest’ultimo, il consenso o il dissenso alle cure mediche, a fronte dell’incapacità da parte dello stesso di provvedere in tal senso. In particolare, ci si è chiesti se il beneficiario di amministrazione di sostegno possa essere sostituito dall’amministratore nelle scelte che risultino espressione di “atti personalissimi”, tra i quali ritenere inclusi anche gli atti di assenso o dissenso rispetto alle cure mediche. L’orientamento costante nella dottrina e nella giurisprudenza afferma, invero, che tali atti, essendo riconducibili alla sfera più intima ed individuale dell’uomo, non sono suscettibili di rappresentanza. Sicché, l’amministratore di sostegno non potrebbe sostituirsi al beneficiario, incapace di intendere e volere, nell’esprimere determinate scelte il luogo di quest’ultimo.
Tuttavia, tale presa di posizione con riguardo a taluni diritti fondamentali della persona, se, da un lato, tutela il beneficiario da illegittime intrusioni nella propria sfera più intima, dall’altro, non ammettendosi rappresentanza, finisce per limitare la stessa capacità giuridica dell’individuo, rendendo di fatto taluni diritti non esercitabili, pur rivestendo gli stessi primaria rilevanza.
Per tale ragione, la Cassazione, nel richiamato caso Englaro (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748), ha introdotto una distinzione tra rappresentanza come sostituzione del soggetto incapace e rappresentanza come espressione della volontà del soggetto stesso. Il rappresentante, pertanto, dovrebbe costituire un nuncius delle volontà del rappresentato, esprimendo determinate scelte mediante “la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato”. La Cassazione procede, poi, ad una rigorosa individuazione dei presupposti in presenza dei quali il rappresentante può esprimere, ed il giudice accogliere, determinate scelte.
L’orientamento si qui illustrato della Corte di legittimità risulta, ad oggi, recepito dal legislatore, intervenuto sul tema con la Legge 219/2017.
In primo luogo, all’art. 1 commi 5 e 6, la norma dispone che “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso […]. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. […]. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”. Il legislatore, ha pertanto, fatto proprio l’orientamento secondo cui il dissenso informato può includere anche il rifiuto di cure salvifiche.
Inoltre, quanto al ruolo ricoperto dall’amministratore di sostegno, la norma ha previsto che “Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere” (art. 3 co. 4).
Infine, l’ulteriore passo avanti compiuto dalla novella attiene alla possibilità per soggetto di disporre, ora per allora, in previsione di una futura, eventuale incapacità di autodeterminarsi, in ordine alle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, attraverso le D.A.T. Queste ultime, in particolare, prevedono la nomina di un fiduciario, un soggetto incaricato di far valere i rispettare le scelte compiute dal soggetto quando ancora capace di intendere e volere, le quali risultano vincolanti per il medico, ad eccezione dei casi espressamente previsti.
Per ulteriori approfondimenti sul tema è possibile consultare sul sito la pagina dedicata all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno e quella sulla tutela del beneficiario. 8 https://www.studiolegalepalumbi.it/portfolio-articoli/amministratore-di-sostegno/ BOLOGNA
CO-AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La questione che si vuole brevemente approfondire è verificare se è ammessa la nomina di due amministratori di sostegno per un unico beneficiario o, in alternativa, la nomina di un ausiliario, al fine di poter rafforzare il sostegno da dare al Beneficiario stesso
Secondo il Tribunale di Modena “quando particolari esigenze lo richiedono, è ammissibile nominare amministratore di sostegno un professionista di fiducia del giudice per tutti gli affari patrimoniali e co-amministratore il collaterale del beneficiario per l’assunzione di ogni iniziativa utile per la cura e per la tutela di esso e per la realizzazione delle sue esigenze esistenziali e di vita quotidiana.” (Trib. Modena 24.10.2005 e Trib. Modena dd. 16.06.2014, che si allegano)
Secondo il Tribunale di Varese, invece, non può essere accolta la richiesta di nomina di un amministratore ed un co-amministratore di sostegno (Trib. Varese decreto 13.07.2010, allegata)
Si possono delineare, in giurisprudenza, due indirizzi:
uno maggioritario, favorevole alla doppia nomina, seppur a certe condizioni, e l’altro minoritario, contrario, che peraltro ammette un sostegno rafforzato al beneficiario nell’autorizzare la nomina di un ausiliario.
I Giudici Tutelari hanno infatti ritenuto che è corretto ammettere una soluzione gestionale a due “in quei casi in cui emerge la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico oppure sul terreno della cura della persona in relazione ad alcune delle operazioni da compiere” (in questo senso si vedano: Tribunale di Trieste, decreto 16.10.2009; 7 Trib. Modena, decreto 24.10.2005; Trib. Genova, decreto 10.10.2006 e Trib. Trieste, decreto 14.01.2008, cit. in il Sole24ore, “stop al co-amministratore, 9 in www.il sole24ore.com )
Nel caso trattato dal Tribunale di Modena dd. 24.10.2005 c’era un beneficiario che viveva stabilmente con il fratello, che aveva dato la sua disponibilità di essere nominato amministratore di sostegno, ma che appariva “inidoneo ad una oculata gestione degli affari economico- patrimoniali con evidenti negative ricadute per gli interessi del beneficiario, ma anche propri.”
Il Giudice Tutelare – evidentemente non ritenendo giusto privare il beneficiario della figura positiva di riferimento del fratello – nominava co-amministratore di sostegno il fratello ed amministratore di sostegno una terza persona, quest’ultima con un incarico finalizzato alla gestione del patrimonio del beneficiario, mentre al fratello era demandata la cura.
Sicuramente merita una citazione un successivo decreto del Tribunale di Modena.
Infatti il Giudice Tutelare con tale provvedimento ribadisce l’indirizzo modenese sopra riportato, specificando però meglio l’ambito della sua concreta applicazione, ponendo in evidenza che la nomina di un co-amministratore di sostegno può avvenire non in maniera automatica ma solamente “quando particolari esigenze lo richiedono”, che passa poi a specificare nei seguenti termini:
1) per evitare “l’insorgere (ovvero il procrastinarsi) di un conflitto di interesse tra il beneficiario ed amministratore.”
2) dove “si individui la concreta necessità di un riparto di competenze nella gestione dell’amministrazione, determinata dalle individualizzate esigenze riscontrabili nel caso concreto ( come per esempio, per la gestione di cospicui patrimoni, per i quali l’interdizione non appare misura adeguata.”
Dettate le linee guida, il giudice tutelare esamina il caso concreto e stabilisce che: “nella specie, siffatta esigenza non è riscontrabile, la beneficiaria, priva di un patrimonio, è unicamente titolare di pensione di invalidità la cui gestione ed amministrazione non appare problematica né difficoltosa,..”, rigettando quindi la doppia nomina richiesta.
Come detto esiste anche un indirizzo minoritario che nega in radice la possibilità di una co-amministrazione, mi riferisco al provvedimento del Tribunale di Varese dd. 13.07.2010.
Secondo questo provvedimento, non si può addivenire alla nomina di un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega alle figure “di sostegno” tassativamente previste) ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).
Sicuramente non è condivisibile tale indirizzo basato su un approccio formalistico e su una lettura della norme in tema di amministrazione di sostegno non del tutto in linea con la ratio dell’istituto, che dovrebbe dirsi “ispirata alla predisposizione di risposte costruite ad hoc, a seconda cioè di quello che serva, nel singolo contesto concreto, per il bene del soggetto bisognoso” (così in Co-amministratore di sostegno o ausiliario? 10 In Studio Legale a Bologna Avvocato Rita Rossi www.studiolegaleritarossi.it ).
Nel provvedimento citato, che nega la figura del co-amministratore, si può leggere però che “nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare.”
Il Giudice tutelare quindi può nominare un ausiliario o un collaboratore dell’amministratore di sostegno.
L’esame sintetico della giurisprudenza consente di giungere a una breve considerazione finale: seppure i giudici tutelari possano orientarsi in modo diverso, le esigenze del caso concreto possono giustificare la nomina di due amministratori di sostegno con competenze (e responsabilità) distinte oppure la nomina di un amministratore di sostegno che possa avvalersi di ausiliari e collaboratori sotto la sua responsabilità; un’idea da proporre ai giudici tutelari potrebbe essere quella di affiancare al professionista (ad esempio un avvocato) nominato amministratore di sostegno dei Volontari che, da un lato, possono collaborare nello svolgimento di compiti semplici e, dall’altro, possono imparare sul campo e preparasi così a essere nominati in futuro amministratori di sostegno. 11 A cura dell’avv. G. Boglich https://www.assostegno.it/e-possibile-la-nomina-di-un-co-amministratore-di-sostegno-o-di-un-ausiliario-a-cura-dellavv-boglich
REGOLE DELLE SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE
L’amministratore di sostegno, una volta ricevuta l’autorizzazione, è tenuto a gestire i pagamenti esclusivamente tramite un conto corrente intestato al beneficiario, evitando l’uso di contante. Questo approccio garantisce la tracciabilità di ogni transazione e facilita il processo di rendicontazione, in cui l’amministratore deve giustificare le sue azioni. L’amministratore di sostegno non può mai prelevare per provvedere a propri rimborsi spese. I rimborsi spese anticipati devono essere autorizzati dal giudice tutelare, nell’interesse dell’assistito.
Tutti i rapporti bancari, inclusi i conti correnti, i depositi e i titoli, devono essere intestati esclusivamente al beneficiario. Se esistono rapporti cointestati, questi devono essere chiusi con una corretta suddivisione delle somme. Ogni tipo di investimento deve essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare, anche se l’amministratore ha il potere di disporre delle risorse.
È fondamentale che l’amministratore non anticipi alcuna somma al beneficiario, in particolare se quest’ultimo dispone già di proprie risorse economiche. Inoltre, l’amministratore deve garantire che ogni rapporto di lavoro, compreso quello con eventuali collaboratori familiari, sia regolarizzato tramite contratti conformi alla normativa vigente, eventualmente avvalendosi di assistenza di professionisti o enti come i patronati.
Quando un amministratore di sostegno riceve l’autorizzazione del giudice per aprire un conto corrente e compiere operazioni bancarie, potrebbero comunque sorgere delle difficoltà, soprattutto riguardo all’uso dell’online banking. Infatti, molte banche incontrano difficoltà nell’autorizzare la gestione del conto tramite app o siti web, strumenti sempre più utilizzati per la gestione quotidiana delle finanze.
In diversi casi, le banche hanno rifiutato di consentire all’amministratore di gestire il conto tramite home banking, causando la necessità di interventi da parte del giudice tutelare per rilasciare le necessarie autorizzazioni.
Questa problematica è arrivata fino alla Corte di Cassazione, quando un giudice tutelare ha deciso di non concedere l’autorizzazione per l’uso dell’online banking, ritenendo che l’autorizzazione all’apertura del conto e alla gestione delle operazioni fosse sufficiente senza la necessità di estenderla all’uso di piattaforme digitali. 12 https://www.unionedeiconsumatori.it/richiesta-amministratore-di-sostegno/
Amministrazione di sostegno tra doveri, tutele del beneficiario e responsabilità penale
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno è stato individuato, da dottrina e giurisprudenza, non tanto con riguardo al grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto nella maggiore idoneità di tale strumento, per flessibilità ed agilità nella procedura applicativa, ad adeguarsi alle esigenze del soggetto beneficiario.
Si tratta di un istituto che, nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, persegue l’obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno, temporaneo o permanente, nel quadro di un servizio di utilità collettiva, essenziale per la salvaguardia degli interessi di soggetti fragili.
L’amministratore di sostegno è gravato da specifici obblighi e responsabilità che lo espongono anche in ambito penale.
Con la sentenza n. 50754 del 2014 la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha chiarito che all’amministratore di sostegno, nel quadro delle funzioni a lui assegnate dalla legge, va attribuita la qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili ed in particolare: a) la prestazione del giuramento prima dell’assunzione dell’incarico (art. 349 c.c.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350 e 353 c.c.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell’amministrazione (artt. 374 e 388 c.c.); d) l’applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596 e 599 c.c.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 c.c.).
In sostanza tutta la disciplina, formale e sostanziale, pone l’amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comportano, in particolare l’applicabilità di alcune fattispecie di reato proprio, che, cioè, può essere commesso soltanto da colui che rivesta tale particolare qualifica.
Viene in rilievo in primis il reato di peculato (art. 314 c.p.) che risulta integrato laddove l’amministratore di sostegno si appropri di somme di denaro appartenenti alla persona amministrata, somme ricevute in funzione dell’ufficio rivestito ovvero sottratte dai c/c intestati alla vittima a mezzo di prelievo con bonifici, assegni circolari, operazione bancomat e/o pagamenti a diverso titolo.
Con la sentenza n. 10624 del 16.02.2022 la Suprema Corte ha ribadito che integra il delitto di peculato la condotta dell’ADS che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro in esso giacenti (nella specie corrispondenti alla differenza contabile tra i prelievi e le spese documentate) per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell’amministrato.
Altro reato tipico del quale può rispondere l’ADS è l’omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) allorquando rifiuti od ometta, a fronte di formale diffida, di redigere il rendiconto annuale che permette al giudice tutelare di effettuare il controllo economico sull’attività prestata a favore dell’amministrato. Spesso si verifica che la mancata redazione del rendiconto annuale sia finalizzata ad evitare la verifica di un’eventuale appropriazione di somme o beni che appartengono al beneficiario. In questo caso si configura un concorso di reati, l’omissione di atti d’ufficio e il peculato.
Altra fattispecie di reato che l’ADS può commettere è l’abuso d’ufficio.
L’art. 410 c.c. prevede, infatti, che l’amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. In caso di dissenso, l’amministratore è tenuto ad informare il giudice tutelare. Ove l’ADS agisca ignorando tali obblighi, potrebbe incorrere nell’abuso d’ufficio, qualora con tali condotte intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.
Non si rinvengono numerosi casi trattati dalla giurisprudenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha affrontato il tema con la sentenza n. 38875 del 02.07.2019 che ha statuito la configurabilità di tale illecito penale nel caso in cui l’ADS ponga in essere una operazione economica su un bene immobile di proprietà del beneficiario di ampia utilità personale ma di poco guadagno per l’amministrato. L’uso di beni del beneficiario non deve essere, infatti, finalizzato a soddisfare in misura preponderante interessi privati dell’amministratore di sostegno.
Ulteriore reato ipotizzabile è quello di falso ideologico in atti pubblici (art. 479 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale che nell’esercizio del suo incarico renda una falsa attestazione. Nel caso dell’amministratore di sostegno tale circostanza potrebbe verificarsi qualora il medesimo dichiarasse falsamente che il beneficiario versa in condizioni di indigenza per poter così essere destinatario di determinati contributi economici. Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione. Tale delitto si configura, pertanto, non solo quando la falsità sia commessa senza intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
La Suprema Corte ha altresì vagliato la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina per le condotte dell’amministratore di sostegno, accertando che non è configurabile tale reato ove l’ADS abbia assunto i soli compiti previsti e regolati dagli artt. 404 e ss. c.c., in quanto limitati alla assistenza per il compimento di atti negoziali a tutela degli interessi patrimoniali del soggetto che ne beneficia e non implicanti competenze educative, né poteri-doveri di cura e custodia della persona.
Ragionando a contrariis si dovrebbe ritenere integrato il reato di cui all’art. 571 c.p. nel caso in cui tra i compiti e i doveri dell’amministratore di sostegno rientrino, altresì, il farsi carico personalmente della cura e della persona dell’amministrato, e tali doveri vengano violati.
Il contenuto dell’incarico previsto nel decreto di nomina costituisce elemento decisivo anche per la possibile configurabilità in capo all’ADS del reato di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.): anche in tale ambito la Cassazione ha avuto modo di chiarire che il reato può configurarsi in capo all’amministratore di sostegno solo nel caso in cui quest’ultimo sia investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace, e non abbia solo un incarico di assistenza nella gestione patrimoniale (Cass. Pen. 26.02.2016 n. 7974).
Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell’amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali, e non anche la “cura della persona”, poiché l’art. 357 c. c., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 c.c. applicabili all’amministrazione di sostegno.
Da sottolineare, infine, che in capo all’ADS, quale pubblico ufficiale, vige l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) di reati perseguibili d’ufficio commessi da terzi in danno del proprio amministrato. Nel caso in cui l’amministratore venga a conoscenza di tali condotte (es. circonvenzione di incapace, maltrattamenti, appropriazione indebita etc.) deve informare il giudice tutelare e la Procura della Repubblica, affinché vengano svolte le opportune verifiche e approntate le relative tutele.
Diversamente l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato, dovendosi in ogni caso tener conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzioni conferitegli con il decreto di nomina: sarà legittimato solo in presenza di un’esplicita previsione nel medesimo decreto e di una specifica, previa, autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario (Cass. Pen. sentenza n. 8812 del 2020).
L’amministratore di sostegno può, altresì, costituirsi parte civile in favore del proprio beneficiario al fine di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti a reato.
Sul punto si è di recente espresso il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza affermando, con ordinanza del 05.05.2022, che: “ai sensi dell’articolo 77 comma primo del codice di procedura penale coloro che non hanno il libero esercizio dei diritti possono costituirsi parte civile esclusivamente se rappresentati nelle forme prescritte dalla norma civilistica. L’ADS agisce non già congiuntamente al soggetto amministrato bensì in suo nome, soggiacendo ai sensi dell’articolo 410 codice civile ad un obbligo di informare il beneficiario degli atti da compiere nel suo interesse e, in caso di contrasto, di ricorrere al giudice tutelare. Pertanto, la nomina dell’avvocato […] quale ADS di […] autorizza lo stesso al compimento in nome e per conto dell’amministrato degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tra i quali rientra l’atto di costituzione di parte civile. Rispetta pertanto le formalità di cui all’articolo 78 codice procedura penale l’atto sottoscritto dal solo amministratore di sostegno in quanto facoltilizzato dal Giudice Tutelare”. 11 https://www.avvocatipersonefamiglie.it/
L’amministratore di sostegno e le tutele per il beneficiario
Nel momento in cui il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno affida a quest’ultimo un preciso incarico che, generalmente, riguarda sia la cura della persona fragile che la gestione degli aspetti di natura patrimoniale e sanitaria
L’amministratore di sostegno è una figura giuridica introdotta per assistere chi non è in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, compresi quelli in ambito sanitario. Questi poteri, che incidono molto sull’autodeterminazione della persona, sono definiti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina e variano da caso a caso, a seconda delle specifiche esigenze del beneficiario assistito.
In genere, l’Amministratore di Sostegno può:
• firmare il consenso ai trattamenti sanitari: è un potere fondamentale e riguarda sia le terapie farmacologiche che gli interventi chirurgici
• scegliere le strutture sanitarie: l’amministratore può individuare e definire le strutture sanitarie più idonee per le cure del beneficiario
• gestire le pratiche amministrative: la burocrazia legata alle prestazioni sanitarie, la richiesta di rimborsi, l’invio dei documenti necessari
Nonostante questi ampi poteri, ci sono decisioni che l’Amministratore di Sostegno non può prendere:
• non può, ad esempio, disporre il ricovero coatto, cioè non può far ricoverare il beneficiario contro la sua volontà, salvo casi eccezionali previsti dalla legge
• non può negare le scelte del beneficiario ma, anzi, deve sempre far sempre rispettare le volontà e le preferenze dell’assistito, anche quando non espresse in modo formalmente corretto
• ignorare le direttive anticipate di trattamento (DAT) se l’assistito le ha redatte a tempo debito
All’amministratore di sostegno vengono delegati particolari poteri di agire nell’interesse del beneficiario e, come sempre avviene quando si tratta di intervenire, anche in maniera invasiva, nella sfera di un altro soggetto, le norme prevedono diversi strumenti di garanzia e tutela.
Nel caso dell’amministrazione di sostegno una prima indicazione in questo senso è data dalla presenza del giudice tutelare, al quale è affidata la gestione di tutto il procedimento, anche dal punto di vista dell’attività di controllo dell’operato dell’ads.
L’ads è poi tenuto a presentare, periodicamente, una relazione circa l’attività svolta in modo da garantire anche in questo modo la necessaria trasparenza nello svolgimento dell’incarico oltre che per dare la possibilità al giudice di valutare la necessità di eventuali aggiustamenti e rimodulazioni dell’incarico iniziale.Per quanto una certa diffidenza nell’affidare la gestione degli interessi di una persona ad un terzo estraneo sia quasi “fisiologica”, la presenza del giudice tutelare e l’obbligo del rendiconto sono due elementi di forte garanzia per la persona amministrata.
A questi se ne aggiunge un terzo costituito dal fatto che, in caso di operazioni c.d. straordinarie, cioè di particolare importanza (come potrebbero essere, ad esempio, la vendita o l’acquisto di un immobile, l’accensione di un mutuo, ecc), l’amministratore di sostegno deve preventivamente munirsi di una specifica autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare.
In mancanza di tale autorizzazione, – che in un certo senso allarga i confini del proprio incarico -, l’ads non può concludere l’operazione per il beneficiario e, qualora lo facesse ugualmente, l’atto compiuto sarebbe annullabile.L’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare, nonché degli atti compiuti personalmente dall’amministrato in violazione di legge o del decreto di nomina, può essere chiesto, entro 5 anni dalla cessazione della misura di protezione in questione, dall’amministratore di sostegno, dal Pubblico Ministero oppure dal beneficiario e dai suoi eredi o aventi causa.
Durante lo svolgimento dei propri compiti e del proprio incarico è possibile che l’amministratore di sostegno ponga in essere azioni qualificate dalla legge come reati.
Nel caso in cui si tratti di responsabilità di natura penale, l’art. 27 della Costituzione prevede che la responsabilità penale è personale (ossia ne risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso) e, quindi, non può essere coperta da alcuna forma di assicurazione.
Quindi, nel caso in cui l’ads, quale pubblico ufficiale, venga chiamato a rispondere penalmente di peculato, falso, abuso d’ufficio od omissione di atti d’ufficio, dovrà risponderne personalmente non potendo invece essere assicurato per tali reati.
Nel caso in cui l’ads fosse un volontario appartenente ad un’associazione, il Codice del Terzo Settore (e prima l’art. 4 della Legge 266/91, ora abrogato) stabilisce che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso i terzi, oltre che contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività svolta. Tale assicurazione manleva i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito nell’ambito dell’espletamento delle mansioni affidategli dall’organizzazioni di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza…).
Nel caso in cui l’ads non faccia parte di alcuna associazione, è ormai facile reperire anche online diverse soluzioni offerte dalle principali compagnie assicurative per tutelare gli ads nello svolgimento del loro incarico, evitando così il rischio di pesanti conseguenze dal punto di vista economico e personale. 13 https://studiolegalemagri.it/category/amministrazione-di-sostegno/
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E GRATUITO PATROCINIO
Il Patrocinio a spese dello stato è ammesso anche nei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 15175/2019.
IL CASO: Nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno l’istante, ammesso al patrocinio dello stato, depositava istanza per liquidazione del compenso del proprio difensore. Il Giudice tutelare, poiché il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno ha natura di volontaria giurisdizione per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, ha rigettato l’istanza, ritenendo inammissibile per tali procedimenti la liquidazione del patrocinio a spese dello stato.
In sede di reclamo promosso dall’istante, il Tribunale confermava la decisione del giudice tutelare, osservando che il provvedimento emesso da quest’ultimo si era risolto nella nomina dell’amministratore di sostengo per il compimento di alcuni atti, senza incidere nell’esercizio dei diritti fondamentali del beneficiario e poiché il procedimento può essere introdotto dalla parte personalmente, non si applica nel suddetto procedimento l’istituto del patrocinino a spese dello stato previsto solo nei casi in cui la legge richiede l’assistenza obbligatoria del legale.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso promosso dall’originario istante, con la sentenza in commento, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito accogliendo il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
1. il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, compreso quello di volontaria giurisdizione e anche nel caso in cui l’assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria;
2. le disposizioni generali sul gratuito patrocinio (artt. 74 e 75 del DPR n. 115/2002), sono dirette ad assicurare la difesa alle persone non abbienti oltre che nel processo civile anche negli affari di volontaria giurisdizione, sia nel caso in cui la presenza del difensore è obbligatoria sia nel caso in cui essa è facoltativa e quindi è lasciata alla libera scelta dell’interessato;
3. l’applicazione della disciplina del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione oltre a discendere dalla lettera della legge è in perfetta coerenza con lo scopo del suddetto istituto che, in adempimento di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 24 della Costituzione, è finalizzato “ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongo dei mezzi necessari”;
4. nel caso in cui la parte può stare in giudizio personalmente, la suddetta posizione di parità si sostanzia “anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti. 14 https://news.avvocatoandreani.it/articoli/amministrazione-sostegno-patrocinio-spese-dello-stato-105220.html
L’AMMINISTRAZONE DI SOSTEGNO E LA LIS
Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e l’istituzione dell’ amministratore di sostegno sono due aspetti distinti, ma entrambi rilevanti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in particolare quelle sorde o con difficoltà uditive. L’amministratore di sostegno, introdotto dalla L. 6/2004, è una figura che supporta individui che, a causa di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La LIS, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2021, n. 69, è la lingua ufficiale della comunità sorda italiana e il suo riconoscimento mira a garantire pari opportunità e inclusione. C’è stata una “Svolta nazionale sul tema dei diritti delle persone con disabilità. Il 19 maggio 2021 il Parlamento ha approvato l’articolo 34-ter del Decreto Sostegni con il quale «la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST)». Vengono riconosciute anche la figura dell’interprete LIS e dell’interprete LIS quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione.
“È una vittoria non solo della comunità sorda ma di tutto il Paese” commenta la professoressa di Linguistica Anna Cardinaletti, dell’Università Ca’ Foscari Venezia. “È un momento atteso da molto tempo, sollecitato sin dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. Questo traguardo, raggiunto dagli altri Stati europei già da tempo e ora finalmente anche dall’Italia, segnerà il futuro dell’intera comunità Sorda italiana e delle persone udenti al loro fianco”.
Per quanto, a livello statale, l’Italia sia stata l’ultima in Europa a riconoscere la LIS, la comunità accademica nazionale aveva anticipato i tempi, non solo per garantire pari diritti agli studenti sordi, ma anche per la promozione scientifica e didattica della LIS.
In particolare, l’Università Ca’ Foscari Venezia è stata la prima ad occuparsi di LIS e lavora in vario modo su questi temi da venti anni. Nell’A.A. 2001/2002 l’Ateneo veneziano ha inserito la LIS come lingua di specializzazione nei suoi percorsi accademici, formando da allora oltre 800 studenti alla triennale e quasi 300 alla magistrale, inclusi studenti sordi e studenti figli di sordi; si avvale di due Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) sordi, che insegnano la loro lingua madre; insegna la LIS tattile da un decennio, con il cofinanziamento della Lega del Filo d’Oro, e ha offerto per quindici anni corsi per interpreti LIS, formazione che ora si è strutturata in un corso di Laurea magistrale in interpretazione seguendo le direttive della Comunità Europea. Nel 2012, è anche nato uno spin-off che offre un servizio di video-interpretazione da remoto (VEASYT live). Ca’ Foscari si occupa inoltre di ricerca linguistica sulla LIS e sulla sordità, ha pubblicato la più ampia grammatica di riferimento della LIS, curata dalle due linguiste di Ca’ Foscari Chiara Branchini e Lara Mantovan, e partecipa da anni a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha costituito, con le Università di Catania, Milano-Bicocca, Palermo e Trento, un Centro interuniversitario con sede a Catania, che intende promuovere formazione e ricerca sulla LIS e sulla sordità mettendo in comune competenze scientifiche interdisciplinari. Il Centro è pronto ad affrontare le nuove sfide che il riconoscimento della LIS pone in tutti gli ambiti della vita sociale.
È ora necessario attuare completamente il cambiamento a lungo atteso. Ai professionisti sordi e udenti che lavorano con la LIS e con le persone sorde (interpreti, mediatori linguistici e culturali, assistenti alla comunicazione, docenti, docenti di sostegno) è necessario garantire una formazione accademica, come previsto per i professionisti di tutte le lingue vocali. La piena dignità di questa lingua e della comunità che la utilizza passa anche per la completa equiparazione, formale e sostanziale, dei professionisti di LIS ai professionisti delle altre lingue.
In Italia la comunità Sorda che utilizza la LIS comprende all’incirca 40.000 persone e, includendo anche le persone udenti, si calcola che la LIS sia conosciuta e utilizzata da circa 100.000 segnanti.
La LIS viene usata anche da bambini e persone udenti con disturbi della comunicazione (autismo, sindrome di Down, disprassie, demenze, ecc.) per le quali l’uso della lingua vocale è (temporaneamente o definitivamente) impossibilitato.
L’Università Ca’ Foscari e la Regione Veneto, esempio virtuoso in Italia nell’impegno verso la LIS, si sono fatte promotrici di queste enormi potenzialità della LIS, e la Regione lo ha sancito nella Legge regionale veneta n. 11 del 23 febbraio 2018. 14″ https://www.welforum.it/
BENEFICIARIO IN CASA DI CURA. L’AMMINISTRATORE DI SOTEGNO PUO’ PRESTARE IL CONSENSO
Con un decreto emesso nel marzo scorso (28.3.2018) il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli ha ritenuto ammissibile fra i poteri consentiti all’amministratore di sostegno quello d’inserimento del beneficiario in un luogo di ricovero e cura, nonostante il dissenso dal medesimo espresso e senza che sia necessaria una pronuncia d’interdizione.” “La vicenda riguarda un’anziana signora, affetta da demenza senile e priva di un benché minimo sostegno affettivo-familiare, per la quale era stata disposta la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.
L’AdS, compiuti i necessari accessi presso la residenza della beneficiaria, aveva relazionato al Giudice Tutelare circa una situazione di evidente difficoltà, non solo dovuta alla seria patologia che affliggeva la donna, peraltro progressivamente aggravatasi, ma anche intensificata dal mesto scenario di solitudine e abbandono in cui viveva.
Solo in base ad un’approfondita valutazione degli elementi così primariamente emersi, l’AdS aveva potuto rivolgere al Giudice Tutelare un’istanza volta ad ottenere il conferimento dei poteri finalizzati al ricovero in RSA (Struttura Residenziale Protetta) della signora la cui incolumità, perdurante quello stato, sarebbe stata seriamente in pericolo.
Versate nel procedimento convergenti conclusioni peritali, anche da una visita congiuntamente effettuata presso la residenza della stessa il magistrato aveva potuto constatare la fondatezza delle urgenze prospettate dall’AdS in un quadro complessivo correttamente definito come di una gravissima condizione di precarietà, fragilità ed asservimento della beneficiaria.
La donna, pur potendo disporre di un cospicuo patrimonio, viveva in uno spoglio e sporco appartamentino di servizio, quasi confinato e marginalizzato rispetto all’abitazione più confortevole di cui era proprietaria esclusiva, ma che “arbitrariamente” era occupata da altri.
Il modus vivendi riscontrato e ricostruito anche dalle informazioni, più o meno consapevoli, fornite dalla stessa assistita ne connotava un quotidiano di pura e infelice segregazione domestica, in completa balia del suo stato e dell’incapacità motoria che pure ne derivava.
A livello psichico l’anziana signora appariva oltremodo vulnerabile: non era in grado di servirsi di un cellulare per eventualmente chiedere aiuto pur essendone in possesso, né era consapevole della malattia per la quale non era in grado di assumere farmaci di propria iniziativa. Soprattutto le sue inesistenti difese la esponevano a qualunque richiesta, benevolente o meno, le potesse pervenire da terzi che accoglieva comunque in casa ingenuamente. Probabilmente proprio per tale atteggiamento, spogliato da ogni benché minimo istinto di diffidenza verso sconosciuti ed estranei, la signora tollerava di rimanere chiusa in casa (ma con le chiavi custodite da altra persona), costretta a trascorrere le sue giornate dapprima allettata sino a tarda ora, quindi seduta in cucina, vicino alla finestra solo per guardare verso il corso cittadino sottostante. Non da ultimo l’appartamento era disadorno degli strumenti di sostegno per persone con ridotta mobilità, caratterizzato dalla presenza di un pericolosissimo fornello a gas.
Gli elementi, tutti così accuratamente evidenziati nel decreto in commento, configuravano un’inaccettabile situazione per risolvere la quale si prospettava come unica soluzione l’urgente inserimento del soggetto presso una struttura protetta, premessa l’impossibilità di assumere un’assistente domestica per 24 ore giornaliere, sia per l’inadeguatezza dell’appartamento ad accogliere una lavoratrice nel rispetto della normativa del settore, sia per altri motivi di natura familiare.
La decisione infine adottata dal Giudice Tutelare ha esaurientemente chiarito le problematiche giuridiche correlate al dissenso pur debolmente espresso dalla beneficiaria per una previsione di ricovero in rapporto ai poteri dell’amministratore di sostegno.” La vicenda riguarda un’anziana signora, affetta da demenza senile e priva di un benché minimo sostegno affettivo-familiare, per la quale era stata disposta la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.
L’AdS, compiuti i necessari accessi presso la residenza della beneficiaria, aveva relazionato al Giudice Tutelare circa una situazione di evidente difficoltà, non solo dovuta alla seria patologia che affliggeva la donna, peraltro progressivamente aggravatasi, ma anche intensificata dal mesto scenario di solitudine e abbandono in cui viveva.
Solo in base ad un’approfondita valutazione degli elementi così primariamente emersi, l’AdS aveva potuto rivolgere al Giudice Tutelare un’istanza volta ad ottenere il conferimento dei poteri finalizzati al ricovero in RSA (Struttura Residenziale Protetta) della signora la cui incolumità, perdurante quello stato, sarebbe stata seriamente in pericolo.
Versate nel procedimento convergenti conclusioni peritali, anche da una visita congiuntamente effettuata presso la residenza della stessa il magistrato aveva potuto constatare la fondatezza delle urgenze prospettate dall’AdS in un quadro complessivo correttamente definito come di una gravissima condizione di precarietà, fragilità ed asservimento della beneficiaria.
La donna, pur potendo disporre di un cospicuo patrimonio, viveva in uno spoglio e sporco appartamentino di servizio, quasi confinato e marginalizzato rispetto all’abitazione più confortevole di cui era proprietaria esclusiva, ma che “arbitrariamente” era occupata da altri.
Il modus vivendi riscontrato e ricostruito anche dalle informazioni, più o meno consapevoli, fornite dalla stessa assistita ne connotava un quotidiano di pura e infelice segregazione domestica, in completa balia del suo stato e dell’incapacità motoria che pure ne derivava.
A livello psichico l’anziana signora appariva oltremodo vulnerabile: non era in grado di servirsi di un cellulare per eventualmente chiedere aiuto pur essendone in possesso, né era consapevole della malattia per la quale non era in grado di assumere farmaci di propria iniziativa. Soprattutto le sue inesistenti difese la esponevano a qualunque richiesta, benevolente o meno, le potesse pervenire da terzi che accoglieva comunque in casa ingenuamente. Probabilmente proprio per tale atteggiamento, spogliato da ogni benché minimo istinto di diffidenza verso sconosciuti ed estranei, la signora tollerava di rimanere chiusa in casa (ma con le chiavi custodite da altra persona), costretta a trascorrere le sue giornate dapprima allettata sino a tarda ora, quindi seduta in cucina, vicino alla finestra solo per guardare verso il corso cittadino sottostante. Non da ultimo l’appartamento era disadorno degli strumenti di sostegno per persone con ridotta mobilità, caratterizzato dalla presenza di un pericolosissimo fornello a gas.
Gli elementi, tutti così accuratamente evidenziati nel decreto in commento, configuravano un’inaccettabile situazione per risolvere la quale si prospettava come unica soluzione l’urgente inserimento del soggetto presso una struttura protetta, premessa l’impossibilità di assumere un’assistente domestica per 24 ore giornaliere, sia per l’inadeguatezza dell’appartamento ad accogliere una lavoratrice nel rispetto della normativa del settore, sia per altri motivi di natura familiare.
La decisione infine adottata dal Giudice Tutelare ha esaurientemente chiarito le problematiche giuridiche correlate al dissenso pur debolmente espresso dalla beneficiaria per una previsione di ricovero in rapporto ai poteri dell’amministratore di sostegno.
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Trattato di Diritto di Famiglia – Vol. V: Unione civile e convivenza di fatto
Bonilini Giovanni, UTET GIURIDICA, 2017
Acquista ora Alla luce di quanto argomentato, per le peculiarità del caso il deferimento all’AdS del potere di prestare il consenso ex art. 405, comma 5, n. 3 c.c. finalizzato all’immediato inserimento presso una casa di cura appare consentito nell’ambito della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno senza che sia necessaria una pronuncia di interdizione.
Una prioritaria ponderazione va innanzitutto riservata al metodo più celere per assicurare la tutela dell’amministrata con la maggiore flessibilità procedurale offerta proprio dall’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto alle forme dell’interdizione, la cui rigorosa applicazione avrebbe richiesto tempi tecnici più estesi di realizzazione.
Per il resto, partendo dalla considerazione dell’art. 358 c.c. che impedisce al minore o interdetto in tutela di abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore, per analogica applicazione ex art. 411, u.c., c.c. della stessa disposizione anche al beneficiario di AdS è consentito lo stesso potere all’amministratore di sostegno, senza aggravare la misura stessa o convertendola in tutela.
Grazie all’accennata maggiore flessibilità procedurale della misura introdotta dalla L. n. 6/2004 sono evitate le diverse e dilatate tempistiche processuali richieste per l’interdizione nella quale, com’è noto, ai sensi dell’art. 413, u.c., c.c. devono essere introduttivamente trasmessi gli atti al Pubblico Ministero perché poi il complesso iter prosegua il suo corso. Nel caso di specie al contrario, vista la necessità di provvedere con sollecitudine nell’interesse dell’amministrata appare più che opportuno per il Giudice Tutelare, già aperta l’amministrazione di sostegno, decidere immediatamente sulla richiesta di ricovero della beneficiata presso la struttura protetta.
In ordine al consenso del beneficiato inoltre va detto che nell’ambito di tale misura esso non costituisce condizione indefettibile. Nello svolgimento dei suoi compiti difatti l’AdS deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, tempestivamente informandolo circa gli atti da compiere, altresì relazionando al Giudice Tutelare le eventuali espressioni di dissenso dallo stesso manifestate, perché vengano adottati con decreto motivato gli opportuni e necessari provvedimenti (art. 410 c.c.).
Completa l’esauriente disamina il richiamo a Cass. Sez. I, n. 22602/2017 (punto 18.6) secondo la quale, perdurando il dissenso del beneficiario in una situazione in cui appare preminente preservarlo dalla propria menomazione, “la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno s’impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato con il rischio di non dare un’adeguata tutela ai suoi interessi” e soprattutto laddove la volontà della persona non sarebbe in realtà autonoma e consapevole espressione dei propri desideri e interessi, ma soltanto condizionata dalla grave patologia in atto. In caso contrario i poteri dell’AdS sarebbero praticamente inutili, così vanificata la funzione concretamente protettiva della persona, non più autonomamente capace di comprendere cosa sia meglio per sé e per la propria incolumità.
Va anche detto che nella vicenda trattata l’elemento del dissenso della beneficiata non aveva mai assunto contorni assoluti, essendo stato dapprima accettato il ricovero per non pesare sugli altri e solo successivamente, in maniera nemmeno tanto convinta, ritrattato l’assenso in presenza di un netto e progressivo declino psico-fisico e probabilmente per un ipotizzabile condizionamento altrui.
L’intervento in tal senso dell’AdS appare quindi necessario nei casi che presuppongono una condizione di non autosufficienza, compromissione cognitiva ed esigenze prettamente sanitarie, a prescindere dall’assenza di un’adeguata rete di protezione socio-familiare che assista il soggetto debole. Nel complesso di una situazione così grave pertanto anche la necessità di cure fisioterapiche e di un controllo sulla somministrazione del farmaci aveva correttamente condotto alla conclusione dell’inserimento della persona in un contesto protetto e specifico per quelle cure sanitarie non eseguite in una condizione di permanenza domiciliare.
Conseguentemente veniva deferito all’AdS il potere di prestare in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, comma 5, nr. 3) c.c., il consenso all’immediato inserimento presso la casa di cura prescelta.” 15 https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/20/beneficiario-in-casa-di-cura-consenso-amministratore-di-sostegno
IL RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Molto spesso, per le persone che non hanno più un cerchio familiare di sostegno, le difficoltà di soggetti a rischio non vengono censite e non vi è la possibilità avere soggetti leggittimati in grado di intervenire.
La disciplina ADS
Per questo la norma codicistica prevede che vi possa essere anche l’intervento degli uffici comunali: infatti, sono legittimati alla proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno anche «i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona», ai sensi del 3° co. dell’art. 406 c.c.
Il riferimento della norma al «responsabile» del servizio sanitario viene letto di prassi come indicazione all’organo titolare della rappresentanza esterna del servizio sociale, ad esempio: il sindaco od il direttore dell’azienda sanitaria locale. Nel senso che la legittimazione spetti solo a coloro che hanno la rappresentanza esterna dei servizi, e non anche ai singoli operatori, pur svolgendo azione in nome proprio e non quale responsabile dell’ente.
Il dato normativo non fa conseguire l’attribuzione della legittimazione al ricorso e del dovere di informativa al P.M. anche in capo ai singoli operatori, salvo il dovere di costoro, in ragione della rispettiva funzione, di informare i propri superiori e, comunque, salva la facoltà, propria di ciascun cittadino, di informare il pubblico ministero.
In ogni caso, il rinvio operato all’art. 417 c.c. dalla norma in esame fa sì che legittimato all’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno sia pure il pubblico ministero.
Normativa
Art. 406 Codice civile
Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
Capo I – Dell’amministrazione di sostegno
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto (1) dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. 15 https://www.amministratoridisostegno.com/2019/05/ricorso-nomina-ads-servizi-sociali/
SEGNALAZIONE AGLI ASSISTENTI SOCIALI
La segnalazione agli assistenti sociali in caso di amministratore di sostegno può essere fatta da chiunque, sia in forma scritta che orale, anche in forma anonima, per segnalare situazioni di bisogno o disagio. La segnalazione può essere fatta ai servizi sociali del comune territorialmente competente o, in caso di minorenni, alla Procura della Repubblica per i Minorenni o al Giudice Tutelare. La segnalazione può essere presentata in forma scritta o orale, anche in forma anonima, ai servizi sociali del comune.
È importante fornire i dati della persona che si intende segnalare, come nome, cognome e indirizzo, e se si tratta di un minore, anche i dati dei genitori.
È utile specificare il motivo per cui si segnala la persona, indicando eventuali segni di disagio, maltrattamenti, abbandono o altre situazioni che richiedono l’intervento dei servizi sociali.
Se possibile, è utile fornire prove a sostegno della situazione descritta, come documenti, fotografie o altre evidenze.
È importante indicare se sono già stati effettuati interventi da parte dei servizi sociali o altre istituzioni.
Quando si ravvisa una situazione di disagio, di bisogno o di abbandono in cui si trova una persona che necessita di sostegno. Quando si è a conoscenza di situazioni di maltrattamento, violenza o abuso nei confronti di minori, anziani o altre persone vulnerabili. Quando si è a conoscenza di difficoltà familiari che possono compromettere il benessere di una persona, come problemi economici, di salute o di relazione. Quando una persona è lasciata sola, senza cure o assistenza, e necessita di aiuto. Chiunque sia a conoscenza di una situazione di bisogno o disagio può fare la segnalazione ai servizi sociali. Soggetti che sono a stretto contatto con la persona che necessita di aiuto. Nel caso di minori che presentano difficoltà a scuola. Medici, infermieri o operatori sanitari che vengono a conoscenza di situazioni di disagio o di violenza. In caso di situazioni che richiedono un intervento immediato
INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI
I servizi sociali valuteranno la situazione segnalata per accertare se sussiste effettivamente uno stato di bisogno e per definire gli interventi più appropriati. I servizi sociali possono offrire diversi tipi di interventi, come sostegno economico, aiuto per la ricerca di una casa, supporto psicologico o accompagnamento a servizi specialistici. In caso di situazioni che richiedono un intervento del Tribunale, come la nomina di un amministratore di sostegno, i servizi sociali possono segnalare la situazione al Giudice Tutelare o alla Procura della Repubblica per i Minorenni. La segnalazione ai servizi sociali è un atto di responsabilità civile e può fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà, garantendo un intervento tempestivo e adeguato per tutelare i diritti e il benessere della persona segnalata.
Amministratore di sostegno e D.P.R.445/2000 in materia di autocertificazione
La prima parte di questo breve intervento è scaturita dalla recente lettura di un episodio di cronaca.
In estrema sintesi un soggetto in stato vegetativo, titolare di un conto bancario, rischia di vedere il proprio conto chiuso perché non in regola con le norme antiriciclaggio.
il documento d’identità del titolare, necessario secondo le prescrizioni del D.lgs n.56/2004, risultava scaduto e la sorella, già amministratore di sostegno con regolare nomina, si è imbattuta nelle vicissitudini di un rinnovo del documento presso l’Ufficio dell’Anagrafe di Milano. Gli uffici gli hanno richiesto foto a colori e soprattutto non “datate” del soggetto per poter rinnovare il documento . La sorella amministratore si è in un primo tempo rifiutata di fotografare il soggetto debole nelle condizioni attuali, ma nonostante le rassicurazioni del giudice tutelare sulla inutilità dei documenti richiesti dalla Banca, alla fine sembrerebbe che la burocrazia abbia vinto.
Ora la finalità prevalente del documento d’identità , la cui definizione è ora sancita dall’art. 1del DPR 445/2000 , è quella di dimostrare l’identità personale del suo titolare e tale fine non è riservato solo alla carta d’identità, ma ad ogni altro documento fornito di fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione competente. Stabilisce, infatti, l’art. 35 che lo stesso può essere sempre sostituito da un “ documento di riconoscimento equipollente” ed il secondo comma ne elenca le tipologie ( tralasciando quelle meno attinenti -tipo patente nautica porto d’armi e simili)tra cui potrebbero essere utilizzati il libretto di pensione, la carta nazionale dei servizi, o il passaporto se esistente.
Il problema non si dovrebbe porre se il giudice tutelare, nell’esercizio dei suoi ampi poteri, avesse attribuito all’amministratore nel decreto di nomina, in caso di amministrazione cd inabilitante, il potere di certificare in luogo dell’interessato gli elementi relativi alla sua identità personale .
Ma una soluzione al problema relativo all’obbligo di esibizione di un documento, in assenza di specifica attribuzione del relativo potere, può essere rinvenuta nell’ultimo comma dell’art.45 dello stesso testo di legge, se letto in combinato con l’art. 4 punto 2 e con il successivo art.5 .
Stabilisce infatti l’art. 45, terzo comma, che “ Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio”.
Dispone l’art. 4 regolante l’impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione che “ la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute … può essere resa dal coniuge o in sua assenza dai figli, o in mancanza di questi da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado…”
Prescrive infine l’art. 5 che “ se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o curatela ,la dichiarazione od i documenti previsti nel.. testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.”
Queste le norme a disposizione per tentare di scalfire gli impedimenti di una amministrazione pubblica o di un’ente pubblico o privato soffocati dalla burocrazia.
Cominciamo dall’ultima possibilità. La norma, disciplinando le ipotesi di rappresentanza legale, testualmente si riferisce solo alle fattispecie dell’interdizione e dell’inabilitazione laddove cita la tutela o la curatela.
Ma il testo unico è antecedente rispetto alle sostanziali modifiche introdotte dalla legge sull’amministrazione di sostegno , che ha variato anche in parte gli istituti comportanti tutela o curatela.
L’istituto , già delineato dal legislatore come uno strumento agile malleabile e direi flessuoso rispetto alla rigidità castrante delle vecchie figure, è stato arricchito, come hanno ampiamente dimostrato tutti gli interventi che hanno preceduto queste mie osservazioni, da una cospicua e
variegata mole di giurisprudenza, confermata quasi sempre da essenziali pronunce della cassazione e della corte costituzionale.
Anche in tema di prescrizione, fattispecie caratterizzata dalla tassatività delle relative disposizioni, come illustrato dalla relazione dell’avvocato Tarantino, si riscontrano condivisibili aperture.
A maggior ragione, anche in considerazione della scansione temporale delle due leggi, potrebbe essere compresa tra le fattispecie previste dall’art. 5 anche l’amministrazione di sostegno quanto meno nelle ipotesi in cui il relativo decreto di nomina attribuisca ampi poteri di rappresentanza .
Nel caso in cui la tesi di una interpretazione adeguatrice della norma fosse condivisa, non vi sarebbero problemi a che l’amministratore sia abilitato a presentare direttamente alle amministrazioni e quindi anche agli enti di diritto pubblico le dichiarazioni od i documenti previsti dalla legge sulla semplificazione.
in subordine la dichiarazione in calce al documento scaduto potrebbe essere firmata dai soggetti indicati dall’art. 4 n, 2 , certamente in caso di ragioni di salute impedienti; la stessa norma , se letta alla luce delle disposizioni della convenzione sulla disabilità e delle norme sopravvenute sulla amministrazione di sostegno ‘, che hanno superato il concetto di “ impedimento dovuto a ragioni di salute” per sostituirlo con quello di “ persone in tutto od in parte non autonome” potrebbe però garantire ai soggetti indicati nella norma ( coniuge, figli o parenti di un certo grado) il potere di sottoscrivere la dichiarazione relativa alla mancanza di variazioni dei dati contenuti in un documento scaduto rispetto alla data di rilascio.
Il documento cardine risolutivo della questione resta però il decreto di nomina dell’amministratore.
Se il GT indica tra i poteri attribuiti allo stesso anche quelli di certificare i dati relativi all’identità del beneficiario, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente pubblico o privato dovrebbero considerare sufficiente la disposizione del decreto, che rappresenta “ la legge del caso concreto” come tale da ritenersi prevalente su tutte le disposizioni gerarchicamente subordinate , quali regolamenti, direttive o circolari che dispongano in senso difforme.
Quanto alla seconda parte dell’intervento, relativa all’autocertificazione ed ai problemi connessi a carico dell’amministratore di sostegno si può brevemente osservare quanto segue.
Il testo unico sulla semplificazione contiene all’art. 1 la definizione del “certificato” consistente nel “ documento rilasciato da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”
L’interessato può sottoscrivere un documento e produrlo in sostituzione del certificato ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) o può sottoscrivere un documento concernente stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza ( dichiarazione sostitutiva di notorietà) .
Ora per poter rispondere al quesito sui limiti entro cui l’amministratore di sostegno possa ricorrere a tali strumenti nel corso della sua attività è opportuno rammentare che la più accorta dottrina ha sempre sostenuto che le certificazioni non sono preordinate alla prova, ma alla circolazione sostanziale delle certezze.
Sono, in altri termini, atti di certezza legale destinati ad operare nel rapporti sostanziali e tesi a dichiarare una qualità che esiste, non a crearne attraverso un accertamento.
Le certezze pubbliche sono in altri termini forme di sicurezza circa eventi che rendono sicuri o più agevoli rapporti economici e sociali all’esito di un procedimento dichiarativo. Nel corso del procedimento si ha dapprima l’acquisizione di determinati fatti e successivamente la dichiarazione degli stessi.
Dopo il testo unico sulla semplificazione l’interessato può effettuare la dichiarazione senza dover ricorrere al rilascio del documento da parte dell’amministrazione.
L’amministratore di sostegno , nei limiti dei poteri di gestione attribuitigli dal decreto di nomina può dunque a mio parere procedere a qualunque tipo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del TU), poichè tale attività non implica alcuna modificazione sostanziale rispetto a fatti già in precedenza acclarati dalla pubblica amministrazione. In casi di urgenza lo stesso può anche travalicare eventuali limiti fissati nel decreto salva la ratifica da parte del giudice tutelare, rammentando che solo le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono perseguibili penalmente .
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono ugualmente essere utilizzate dall’amministratore in qualità di interessato, nei limiti dei poteri attribuiti allo stesso.
I soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive sono testualmente tutte “le pubbliche amministrazioni ed i concessionari di pubblici servizi”. Nella seconda fattispecie non può essere ostativa all’utilizzazione della forma di semplificazione la natura soggettiva del concessionario, che può anche non essere ente di diritto pubblico, ma avere struttura privatistica. https://www.assostegno.it/dott-ssa-lucia-tosti/
In conclusione va espressa una considerazione in merito alla generalità dei problemi affrontati.
Tutti possono essere ovviati se il giudice tutelare specificherà nell’atto di nomina , compatibilmente con la condizione del futuro beneficiario e con le esigenze della sua tutela più o meno estesa, in modo esplicito quali potranno essere i poteri del nominato . Ad esempio se lo stesso estendesse l’applicazione delle norme sulla semplificazione documentale anche ai rapporti con le banche o con soggetti dotati di personalità giuridica privata , l’amministratore si potrebbe limitare ad esibire copia del decreto e, se non in contrasto con specifiche norme penali i destinatari dovrebbero disapplicare eventuali direttive interne, circolari o disposizioni applicative, avendo il decreto la forza di legge del caso concreto.
SECONDO LA SENTENZA CASS. PEN. SEZ VI 12 NOVEMBRE 2014 N. 50754 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ASO COME PUBBLICO UFFICIALE SI RICAVA DAI SEGUENTI INDICI ■ DAGLI ARTT. 357 E 358 C.P., PER CUI È PUBBLICO UFFICIALE COLUI CHE SVOLGE UNA PUBBLICA FUNZIONE, E NON CI SONO DUBBI CHE L’ASO SVOLGA UN SERVIZIO DI UTILITÀ COLLETTIVA COSTITUZIONALMENTE PREVISTO DALL’ART.2 E DELL’ART.38, CIOÈ L’OBBLIGO DI ASSISTENZIALITÀ A FAVORE DI SOGGETTI DEBOLI, ■ DALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRIMA DELL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO AI SENSI DELL’ART.349 C.C. ■ DAL REGIME DELLE INCAPACITÀ E DELLE DISPENSE EX ART.350-353 C.C. ■ DALLA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CATEGORIE DEGLI ATTI VIETATI ■ DAL RENDICONTO ANNUALE AL GIUDICE TUTELARE SULLA CONTABILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE ■ DALL’APPLICAZIONE DELLE NORME LIMITATIVE IN PUNTO CAPACITÀ A RICEVERE PER TESTAMENTO EX ARTT.596, 599 C.C. ■ DALL’APPLICABILITÀ DELLE NORME IN PUNTO CAPACITÀ A RICEVERE PER DONAZIONE AI SENSI DELL’ART. 779 C.C. PECULATO IL PUBBLICO UFFICIALE …CHE, AVENDO PER RAGIONE DEL SUO UFFICIO O SERVIZIO IL POSSESSO O COMUNQUE LA DISPONIBILITÀ DI DENARO O DI ALTRA COSA MOBILE ALTRUI, SE NE APPROPRIA… REATO PROPRIO CHE PUÒ ESSERE COMMESSO DALL’ASO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE. REATO PLURIOFFENSIVO E L’INTERESSE PROTETTO È DUPLICE: ■ È UN DELITTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL RUOLO CHE SVOLGE L’ASO COME PUBBLICO UFFICIALE E IL SUO DOVERE DI FEDELTÀ, ■ MA L’INTERESSE TUTELATO È ANCHE QUELLO DEL PRIVATO BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CHE PUÒ ESSERE LESO NEI SUOI INTERESSI PATRIMONIALI.
LA FATTISPECIE PIÙ TIPICA È QUELLA DELL’ASO CHE SI APPROPRIA DI DENARO EFFETTUANDO UN PAGAMENTO – PER ESEMPIO A MEZZO BONIFICO A SUO FAVORE – DAL CONTO CORRENTE DEL BENEFICIARIO SENZA CHE CI SIA UNA GIUSTIFICAZIONE E UN ACCERTATO INTERESSE DEL MEDESIMO. IL MOMENTO CONSUMATIVO È QUELLO IN CUI SI PERFEZIONA LA CONDOTTA DI APPROPRIAZIONE – DISPOSITIVA O STRETTAMENTE APPROPRIATIVA – DA PARTE DELL’ASO, CHE DISPONE DEL PATRIMONIO DELL’AMMINISTRATO COME SE FOSSE PROPRIO CON UNA VERA E PROPRIA INTERVERSIONE NEL POSSESSO DEI BENI DELL’AMMINISTRATO MEDESIMO.
CASS. SEZ.VI, 16 FEBBRAIO 2022 N. 10624 ■ INTEGRA IL DELITTO DI PECULATO LA CONDOTTA DELL’ASO CHE, ABILITATO A OPERARE SUI CONTI CORRENTI DEL BENEFICIARIO, SI APPROPRI, ATTRAVERSO APPOSITE OPERAZIONI BANCARIE, DI SOMME DI DENARO GIACENTI SUGLI STESSI CONTI CORRENTI, ■ STABILITA L’IPOTESI DI MALA GESTIO, RISULTANO IRRILEVANTI I MOTIVI PERSONALI DELL’ASO. CASS. SEZ.VI, 15 FEBBRAIO 2022 N.10620, TRIB ASCOLI PICENO 20 MAGGIO 2016 N. 601, CASS., SEZ.VI, 12 NOVEMBRE 2014 N.50754 CASS., SEZ.VI, 17 MAGGIO 2018 N.29262.
CASS. PEN. SEZ.VI, 17 MAGGIO 2018 N.29262 PLURIOFFENSIVITÀ DEL REATO DI PECULATO CONSEGUENZE ■ IL PRIVATO DANNEGGIATO DALLA CONDOTTA RIVESTE LA QUALITÀ DI PERSONA OFFESA DAL REATO, E, IN QUANTO TALE, È LEGITTIMATO A PROPORRE OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, ■ L’EVENTUALE MANCANZA DI DANNO PATRIMONIALE CONSEGUENTE ALL’APPROPRIAZIONE NON ESCLUDE LA SUSSISTENZA DEL REATO POICHÉ L’EVENTUALE ASSENZA DI DANNO PATRIMONIALE PER L’AMMINISTRATO NON ESCLUDE CHE PERMANGA LESO DALLA CONDOTTA ILLECITA DELL’ASO L’ALTRO INTERESSE PROTETTO DALLA NORMA E DI NATURA NON PATRIMONIALE CHE È QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AVV.M.
CASS. SEZ.VI 10 MARZO 2022 N.18479 E NON APPLICABILITÀ PECULATO D’USO ALL’ASO CHE SI APPROPRI DI DENARO NEL CASO DI ASO CHE SI APPROPRI DI DENARO E POI LO RESTITUISCA, RICORRE LA RESPONSABILITÀ PENALE PER PECULATO AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELLA NORMA POICHÉ LA NATURA FUNGIBILE DEL DENARO NON CONSENTE – DOPO L’USO – LA RESTITUZIONE DELLA STESSA COSA, MA SOLO DEL TANTUNDEM IRRILEVANTE AI FINI DELL’IPOTESI ATTENUATA CASS. PEN., SEZ.VI 17 MAGGIO 2018 N.29262 CASS.PEN., SEZ.VI, 4 DICEMBRE 2015 N. 49474. CASS.PEN., SEZ. VI, 24 MARZO 2022 N. 11846 (ASO CONDANNATO PERCHÉ, IN RIPETUTE OCCASIONI E NELLA SUA QUALITÀ, AVEVA PRELEVATO SOMME DI DENARO DAL CONTO CORRENTE DELL’AMMINISTRATO, LE AVEVA UTILIZZATE PER SCOPI DI SUO ESCLUSIVO INTERESSE PERSONALE E LE AVEVA SEMPRE RESTITUITE).
CASS. SEZ.VI, 10 MARZO 2022 N.18479: ASO CHE COMMETTE PECULATO TRATTENENDOSI IL COMPENSO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GT LA CONSUMAZIONE DEL REATO SI COLLOCA NEL MOMENTO IN CUI L’AGENTE SI APPROPRIA DEL DENARO E QUINDI PRIMA DELLA SCADENZA E DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. ■ IL PRESUPPOSTO PER L’INDENNITÀ È COSTITUITO DALL’ESISTENZA DI UN PATRIMONIO DELL’AMMINISTRATO E IL SUO RICONOSCIMENTO È LEGATO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DI ESSO ■ …LA CORRESPONSIONE DI UN’INDENNITÀ È SOLTANTO EVENTUALE ■ … L’UNICO PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE È L’EQUITÀ.
IL CONCORSO NEL PECULATO CON L’ASO DA PARTE DELL’EXTRANEUS. L’EFFETTO ESTENSIVO DEL CONCORSO PREVISTO DALL’ART.117 C.P. SI VERIFICA SOLO QUANDO RISPETTO AI VARI CONCORRENTI SI HA UN MUTAMENTO DEL TITOLO DI REATO CASS.PEN, SEZ.VI, 31 GENNAIO 2019 N.25390 AFFERMA IL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI, AI FINI DELL’APPLICABILITÀ DELL’ART.117 C.P., CHE DISCIPLINA IL MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO PER TALUNO DEI CONCORRENTI, È NECESSARIA, PER L’ESTENSIONE DEL TITOLO DI REATO PROPRIO AL CONCORRENTE EXTRANEUS LA CONOSCIBILITÀ DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DEL CONCORRENTE INTRANEUS.
ABUSOD’UFFICIO SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA UN PIÙ GRAVE REATO IL PUBBLICO UFFICIALE O L’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO CHE, NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI O DEL SERVIZIO, IN VIOLAZIONE DI SPECIFICHE REGOLE DI CONDOTTA ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE O DA ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE E DALLE QUALI NON RESIDUINO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ, OVVERO OMETTENDO DI ASTENERSI IN PRESENZA DI UN INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O NEGLI ALTRI CASI PRESCRITTI, INTENZIONALMENTE PROCURA A SÉ O AD ALTRI UN INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE OVVERO ARRECA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO… AI SENSI DELL’ART.410 CC L’ASO DEVE TENERE CONTO DEI BISOGNI E DELLE ASPIRAZIONI DEL BENEFICIARIO L’ASO DEVE AVERE ATTENZIONE AD INFORMARE IL BENEFICIARIO CIRCA GLI ATTI DA COMPIERE NONCHÉ IL GIUDICE TUTELARE NELLE IPOTESI IN CUI SI TROVI IN DISSENSO CON IL BENEFICIARIO STESSO IL DOVERE DI INFORMAZIONE SI CONIUGA ALL’IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA VOLONTÀ DELL’AMMINISTRATO.
L’OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO IL PUBBLICO UFFICIALE …CHE INDEBITAMENTE RIFIUTA UN ATTO DEL SUO UFFICIO CHE, PER RAGIONI DI GIUSTIZIA O DI SICUREZZA PUBBLICA, O DI ORDINE PUBBLICO O DI IGIENE E SANITÀ, DEVE ESSERE COMPIUTO SENZA RITARDO… ….IL PUBBLICO UFFICIALE …CHE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DI CHI VI ABBIA INTERESSE NON COMPIE L’ATTO DEL SUO UFFICIO E NON RISPONDE PER ESPORRE LE RAGIONI DEL RITARDO ■ RIFIUTO DA PARTE DELL’ASO DI REDIGERE IL RENDICONTO ANNUALE AL FINE DI CONSENTIRE AL GT DI ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO NELL’INTERESSE DEL BENEFICIARIO. ■ SI PUÒ VERIFICARE CHE L’ASO NON REDIGA IL RENDICONTO ANNUALE AL FINE DI NON CONSENTIRE LA VERIFICA DI SUE EVENTUALI APPROPRIAZIONI DI SOMME O DI BENI CHE APPARTENGANO AL BENEFICIARIO E, IN QUESTI CASI, L’OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO CONCORRE CON IL PECULATO. CASS. PEN. 6 MARZO 2017 N. 10879 REATO DI PERICOLO CHE SI PERFEZIONA CON LA SEMPLICE OMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO QUANDO SIA SOLLECITATA LA TEMPESTIVA ADOZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLO SPECIFICO ATTO E DAL NOCUMENTO CHE POSSA DERIVARNE.
FALSI – MATERIALE 476 C.P., IN CUI L’ASO NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, FORMI IN TUTTO O IN PARTE UN ATTO FALSO O ALTERI UN ATTO VERO, – E IDEOLOGICO, 479 C.P. IN CUI L’ASO, CHE, RICEVENDO O FORMANDO UN ATTO NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, ATTESTI FALSAMENTE CHE UN FATTO È STATO DA LUI COMPIUTO O È AVVENUTO ALLA SUA PRESENZA, O ATTESTI COME DA LUI RICEVUTE DICHIARAZIONI A LUI NON RESE O OMETTA O ALTERI DICHIARAZIONI DA LUI RICEVUTE E COMUNQUE ATTESTI FALSAMENTE FATTI DEI QUALI L’ATTO È DESTINATO A PROVARE LA VERITÀ.
ART.388 C.P. SE, AD ESEMPIO, L’ASO NOMINATO RIFIUTI DI PRESTARE IL GIURAMENTO O SUSSISTA INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI DI CURA E ASSISTENZA STABILITI DAL GT E, IN GENERALE, IN TUTTI I CASI IN CUI VI SIA INOSSERVANZA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GT. https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/I%20reati%20dell%20ammistratore%20di%20sostegno.pdf
CASO CONCRETO
Sono avvocato e ho assunto volontariamente l’incarico di amministratrice di sostegno per un “caso sociale” su richiesta dei servizi sociali. Sapevo fin dall’inizio che questo compito non sarebbe stato facile, né che potrei potuto contare su un’equa indennità commisurata al mio lavoro (che, siamo onesti, rappresenta il principale motivo per cui molte persone si propongono come amministratori di sostegno).
Ho assunto diversi incarichi su richiesta dei servizi sociali per aiutare persone in difficoltà. In generale trovo interessanti i compiti dell’amministratore di sostegno, in quanto non ci sono aspetti puramente legali da trattare.
Tutti i casi per i quali ho assunto l’incarico riguardano persone relativamente autonome e quindi con basso bisogno assistenziale. Mi occupo delle loro questioni finanziarie e burocratiche; sono fortunata che andiamo d’accordo e qualche volta ci incontriamo per bere insieme un caffè. Spesso le persone che assisto mi ringraziano per il lavoro che svolgo.
Negli ultimi mesi mi sono occupata di un difficile caso, a cui ho dedicato tutto il mio tempo a disposizione con notevoli ripercussioni sul mio stato emotivo.
Ho deciso di scrivere questa relazione perché voglio chiarire che l’amministrazione di sostegno non può essere considerata solo un’attività pura di volontariato, ma può rivelarsi in certi casi un lavoro a tempo pieno, perchè non si è solo un rappresentante legale, ma anche un assistente sociale, un pratico “organizzatore” della vita della persona, etc.; soprattutto quando la persona è completamente sola, come nel mio caso.
Un uomo anziano, senza parenti, non era in grado di gestire le proprie finanze e occuparsi delle sue cure. Data la situazione i servizi sociali hanno presentato un ricorso per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno.
Dopo la mia nomina ho fatto una ricognizione della sua situazione debitoria, saldato tutti i debiti in un anno, sono stata costantemente in contatto con i servizi sociali, i creditori, i padroni di casa. Ho presentato istanza al giudice tutelare per essere autorizzata a recedere da un contratto di affitto a mio avviso troppo oneroso, sono riuscita a trovare un appartamento pià economico, presentato domanda per l’inserimento in casa di riposo, ho richiesto il recesso da tutti i contratti a mio avviso inutili così da poter ridurre i costi a suo carico.
Questa primavera il signore si è gravemente ammalato di Coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale per mesi. Ho consegnato personalmente i suoi oggetti come il cellulare, occhiali ecc… al cancello dell’ospedale (trattandosi di un ricovero per COVID19 non potevo avere contatti con lui). Ero l’unica persona di riferimento per i medici.
Le sue condizioni di salute sono migliorate dopo alcuni mesi e l’ospedale voleva dimettere il signore il prima possibile. Un ritorno nel suo appartamento non poteva essere garantita senza un’assistenza domiciliare 24/24h. Non era in grado finanziariamente di assumere una badante convivente, oltre ad non avere a disposizione una stanza per il suo pernottamento. A causa della situazione epidemiologica da COVID19, le case di riposo avevano momentanemante sospeso i nuovi ingressi. Allora cosa dovevo fare?
Dato non posso cambiare il mondo e ci sono altre istituzioni che possono e devono fornire sostegno a chi ne ha bisogno, ho richiesto un incontro con i servizi sociali e i referenti del Comune. Cosa dovevamo fare con questo uomo solo? In che modo potevamo garantire la sua assistenza? Chi si occupa di cosa?
Grazie a Dio ho incontrato persone dei servizi sociali e del comune che mi hanno garantito il loro sostegno.
Tramite i servizi sociali sono state nuovamente presentate le domande di inserimento in casa di riposo e ho preso contatti telefonici con i direttori di alcune strutture per anziani. Nel frattempo queste strutture sono state nuovamente aperte. Purtroppo l’emergenza sanitaria da Covid19 aveva determinato un alto numero di decessi nelle case di riposo e pertanto c’era possibilità di poter ottenere un posto in struttura.
Nel frattempo era sorto un nuovo, grande problema: il beneficiario si rifiutava rigorosamente di trasferirsi in casa di riposo. Voleva tornare a casa. Ecco come ho agito come amministratrice di sostegno: mi sono confrontata con il beneficiario in ospedale, gli ho illustrato la sua situazione finanziaria e quindi l’impossibilità di poter sostenere i costi dell‘affitto e dell’assistenza domiciliare. Non è stata una situazione semplice da affrontare per il beneficiario e per me come amministratrice di sostegno.
Finalmente è stato trovato un posto in casa di riposo. La situazione era nel frattempo conosciuta tra le varie istituzioni.
Ora dovevo occuparmi di liberare l’appartamento il più presto possibile, così da poter risparmiare il costo dell’affitto e poter coprire la retta della degenza in struttura. Avevo ricevuto nel frattempo l’autorizzazione da parte del giudice tutelare di liberare l’appartamento e smaltire gli oggetti di poco valore.
Dove potevo conservare gli oggetti personali di qualcuno se non ha parenti? Come posso io, una persona estranea alla sua vita, rovistare tra i suoi effetti personali e sistemarli? Chi finanzierà lo sgombero e i lavori da eseguire nell’appartamento se non ci sono soldi?
Anche questa volta ho contattato il servizio sociale, che alla fine si è assunto le spese per lo sgombero e la pittura. Così ho potuto incaricare qualcuno per eseguire i lavori di sgombero…
Un televisore, gioielli, ecc. avranno logicamente un certo valore economico. Ma che dire degli oggetti personali come gli album fotografici o altri ricordi che non hanno alcun valore per me, ma sono importanti per la persona beneficiaria?
Per questo motivo sono stata diverse volte nel suo appartamento e ho rimediato alla situazione. Dal punto di vista umano per me era importante che il beneficiario potesse visitare per l‘ultima volta il suo appartamento e scegliere le cose che voleva portare con se in casa di riposo.
Così ha organizzato, tramite il servizio di assistenza domiciliare, il trasporto del beneficiario nel suo appartamento, in parte già sgomberato. Sorprendentemente la sua reazione è stata abbastanza calma, ma per me non è stata comunque una situazione semplice da affrontare. Dopotutto non c’erano altre opzioni e alla fine è stata fatta la scelta migliore per lui.
Alcuni oggetti potevano essere portati in casa di riposo, molti altri dovevano essere smaltiti.
Naturalmente bisognava disdire contratti delle utenze domestiche, attivare il servizio seguimi delle poste, richiedere il cambio residenza, presentare la domanda per l’agevolazione tariffaria, incaricare addetti per lo sgombero, contattare i proprietari dell’immobile per la riconsegna delle chiavi ecc.
Per quel che riguarda gli aspetti finanziari, mi sono poi resa conto diverse volte che tutti coloro che erano coinvolti in questo caso erano pagati per il lavoro che svolgevano: le infermiere, l’assistente sociale, gli artigiani, l’impresa di pulizie, ecc. E‘ vero, come amministratrice posso chiedere un’equa indennità.. ma dipende dal patrimonio della persona (è per questo che le persone con patrimonio non hanno problemi ad ottenere un amministratore di sostegno…). Da alcuni anni è in vigore la legge provinciale che prevede il pagamento dell’equa indennità da parte della Provincia agli amministratori di sostegno di persone con basso reddito. Ciò è riconosciuto però solo a chi è iscritto all’elenco provinciale degli amministratori di sostegno e non ai parenti o liberi professionisti come me..
E qui mi chiedo: com’è possibile che io non possa aver diritto ad un rimborso delle spese di viaggio, per non parlare del compenso per le centinaia ore di lavoro che ho svolto per assicurare il benessere della persona beneficiaria?
Se avessi assunto il ruolo di amministratrice di sostegno per una persona facoltosa, per la quale forse avrei dovuto provvedere al pagamento della fattura mensile della casa di riposo e quindi non mi sarei dovuta occupare di chissà quale particolare attività, probabilmente avrei potuto contare su un’equa indennità.
Questo va contro ogni logica.
Date le attuali disposizioni della legge provinciale i liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ecc.) si occuperanno di casi sociali solo occasionalmente nonostante l’alto numero di persone beneficiarie di amministrazione di sostegno che necessitano di un aiuto professionale (se hanno debiti o altri problemi legali).
L’emanazione di questa legge proviniciale è un buon risultato raggiunto dalla giunta provinciale, ma deve essere migliorata.
Da questa storia ho avuto comunque una mia soddisfazione personale
Il signore è ora a suo agio in casa di riposo. Sembra apprezzare l’ambiente in cui è stato inserito e l’assistenza che gli offrono. Probabilmente sapeva da tempo che non era più possibile stare a casa da solo, ma “dire addio” a una vita indipendente era troppo difficile per lui. Inoltre non sarebbe mai stato in grado di occuparsi da solo dello sgombero dell’appartamento, di organizzare il trasferimento in casa di riposo, di tutte le questioni burocratiche a causa dei suoi motivi di salute. Alcune persone che conoscevano il caso da anni mi hanno detto “Hai fatto un buon lavoro”.
L’Amministratore di Sostegno per le persone con GCA
La legge n. 6 del 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’Amministratore di Sostegno (A.d.S.) con la finalità “di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).
Può essere assistita dall’A.d.S. la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno si affianca ai precedenti istituti di tutela dell’interdizione e dell’inabilitazione, ponendosi come misura personalizzata di tutela che mira a conservare per quanto possibile la capacità di agire della persona e prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona non può compiere autonomamente.
Viene così sottolineata la centralità della persona e l’importanza di assicurare il suo diritto all’autodeterminazione, intesa come opportunità di poter operare in autonomia, fino a quando possibile, le proprie scelte personali.
L’Amministrazione di Sostegno è in questo senso un abito su misura che può rispondere anche ad esigenze temporanee: la stessa persona interessata può designare, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, il nominativo di una persona che al momento opportuno sia chiamata a svolgere l’incarico di A.d.S. in suo favore.
La legge introduttiva dell’Amministrazione di Sostegno considera la tutela delle persone fragili non come una semplice questione di natura patrimoniale, né come una problematica riguardante la sola cerchia familiare: la protezione delle persone non autonome viene vista piuttosto come un compito che coinvolge la comunità nelle sue articolazioni – pubbliche e private – presenti sul territorio. Un ruolo significativo viene riservato in tale contesto alla comunità dell’associazionismo, che viene invitata a farsi carico responsabilmente di spazi di volontariato moderno e innovativo, in una logica di sussidiarietà rispetto all’intervento dell’ente pubblico. https://www.cooperativaprogettazione.it/amministratore-di-sostegno-gca/
Oltre la nostra provincia: una fotografia italiana dell’Amministrazione di Sostegno
Si intitola Monitoraggio e ricognizione nazionale delle esperienze di amministratore di sostegno, la ricerca più attuale e completa sull’Amministrazione di Sostegno in Italia, alla cui stesura e presentazione ha partecipato anche il coordinamento di NON+SOLI di Reggio Emilia. Non è una lettura da ombrellone, ma un uno studio approfondito, che ha visto la collaborazione di oltre 700 esperti a livello nazionale.
Dalla ricerca emerge l’immagine disomogenea di un’Italia in cui l’Amministrazione di Sostegno, inserita nel codice civile da quasi 20 anni, è stata applicata solo in 7 regioni, con differenze rilevanti, imputabili alle diverse inerzie amministrative e ai diversi protocolli di collaborazione tra volontariato, servizi sociosanitari e tribunali.
«Ci siamo chiesti», spiega Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan in un’intervista a Vita, «se l’istituto dell’amministratore di sostegno sia riuscito a far superare gli approcci da eutanasia sociale che spesso, purtroppo, si osservano quando una persona continua a vivere ma non è più capace di gestire pienamente se stessa. In passato, la giurisprudenza consentiva di dichiarare una persona “non più tale”. Oggi questo teorema non è più accettabile, e cosa è successo? Dallo studio emerge come negli ultimi dieci anni, con l’aumento delle Amministrazioni di Sostegno, la capacità di affiancamento sia progressivamente cresciuta. Dunque, non più persone interdette, ma affiancate».
La prima parte dello studio monitora proprio l’attuazione a livello regionale (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria e Veneto) della Legge 6/2004 ed evidenzia alcune tendenze comuni, come la decrescita delle interdizioni al crescere delle Amministrazioni di Sostegno e l’importanza del ruolo del volontariato come agente di welfare generativo, perché le persone con ridotte autonomie sono una sfida ad esplorare le frontiere dell’aiutare e dell’aiutarsi. La pressione del volontariato è stata determinante nell’incoraggiare le pratiche, riducendo le burocratizzazioni e gli utilizzi distorti della norma, commisurati alla natura e alle dimensioni dei patrimoni da amministrare.
«Il nome Amministratore di Sostegno», prosegue Vecchiato su Vita, «ha al suo interno tutta l’importanza del ruolo che deve svolgere. Ossia: amministrare e sostenere. I risultati della ricerca, però, ci dicono che in questi anni non è stato sempre facile bilanciare le due funzioni nella stessa persona. Infatti, c’è chi ha aiutato più ad amministrare e chi a sostenere. Con una prevalenza dei primi sui secondi, come se la persona equivalesse solo al suo patrimonio. Tutto questo non è nello spirito della norma ed è dovuto a un numero alto di professionisti che svolgono questa funzione. La situazione è migliore nelle regioni in cui […] il volontariato ha avuto un ruolo importante nel passare dai principi alle azioni. Infatti, un volontariato “militante” sul territorio ha la capacità di agire in favore di queste persone: segnalando situazione a rischio, trovando risposte ai loro bisogni e formando chi lo desidera ad amministrare e accompagnare. In questi anni molte realtà di volontariato hanno attivato percorsi di formazione e sportelli informativi. È così che sono emerse le disponibilità tra i cittadini a diventare amministratori di sostegno».
La seconda parte della ricerca della Fondazione Zancan verifica l’attuazione della legge 6/104 in Italia: fa il punto sull’effettività della norma e sulle criticità riscontrate nella sua applicazione, i diversi sistemi che si sono creati, le reti ed i modelli adottati, le principali questioni interpretative emerse nei tribunali, e raccoglie le raccomandazioni di alcuni “testimoni privilegiati” per migliorare l’attuazione dell’istituto e superare le criticità riscontrate.
L’ultima parte, infine, è dedicata al “valore aggiunto” dell’amministratore di sostegno. Tra le missioni qualificanti della nostra costituzione c’è l’idea che nessuno resti escluso e che ogni persona possa contare sulla solidarietà umana e sociale. Per questo servono investimenti necessari per sviluppare nuovi modi di prendersi cura dei bisogni umani fondamentali.
«Da alcuni anni – conclude il presidente della Fondazione Zancan – per misurare come il nostro welfare garantisce i diritti, utilizziamo i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps). Ecco che, se il numero degli amministratori di sostegno fosse equamente distribuito sul territorio, questo istituto potrebbe diventare un Leps di cittadinanza sociale. Ossia se su un bacino territoriale ci fosse una capacità di risposta tale da soddisfare tutte le richieste, sarebbe possibile affiancare chi ne ha bisogno con persone capaci di svolgere attività di prossimità solidale. Si garantirebbe un diritto esigibile. Perché tutto questo avvenga, però, è indispensabile fissare un numero di amministratori di sostegno sotto i quali non si può andare. Formare i cittadini volontari perché siano consapevoli del ruolo che svolgono. E creare le condizioni perché diventi un livello di assistenza garantito. In questo modo si risolverebbe in maniera sostenibile un annoso problema di welfare legato alla tutela dei soggetti fragili».
1. Le situazioni esistenziali nel quadro della legge n. 6/2004.
Se noi volessimo fotografare il rapporto esistente tra persona e patrimonio nell’interdizione e nell’amministrazione di sostegno, ci troveremmo in mano due immagini molto diverse: nella prima la cura del patrimonio si trova in primo piano, in piena luce, mentre la persona sta su di uno sfondo molto sfumato. Nella seconda ad essere in primo piano è invece la persona1.
Anche al tutore erano riconosciuti compiti di cura della persona, era scritto negli artt. 357 e 371 del codice civile. Si è anzi osservato che il mancato richiamo di tali norme da parte della disciplina dell’AdS deporrebbe nel senso che poteri di questa natura non sono attribuiti all’amministratore.
Niente di più falso: per tre ragioni di peso, per così dire, crescente.
1. Intanto il richiamo agli artt. 357 e 371 non era necessario in quanto la nuova disciplina attribuisce espressamente compiti di tale natura all’amministratore (artt. 404, 405, 408, 44 disp. att.) 2
2. La legge del 2004, poi, in modo ben più ampio rispetto al passato promuove la personalità del beneficiario. L’idea guida della legge n. 6/2004 è quella di valorizzare al massimo le possibilità di autodeterminazione dell’interessato. Tra i doveri dell’amministratore vi è quello di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del disabile, di tenerlo informato delle iniziative che intende prendere e di comunicare al giudice il suo eventuale dissenso (art. 410). Il giudice deve tener conto dei bisogni e delle richieste fatte dall’interessato (art. 407). Ai tradizionali compiti di rappresentanza negli atti a contenuto patrimoniale, la legge affianca compiti di protezione della sfera esistenziale del disabile, che abbracciano molteplici aspetti, compresi quelli inerenti alla tutela della dignità, dell’identità, della salute (v. artt. 408, 410 c.c.). Anche nella scelta dell’Ads si valorizza la funzione di cura, preferendo coloro che – come il convivente more uxorio – sono meglio in grado di svolgere questa funzione3.
3. Ma quel che più conta sottolineare è il fatto che la nuova legge si inserisce in un contesto profondamente cambiato, un contesto in cui è ormai acquisita la consapevolezza che la situazione di disabilità, e persino la perdita della coscienza, non possono annullare la persona e privarla di diritti fondamentali.
Lo ha detto chiaramente la Corte di Cassazione4, lo ha ribadito la Corte costituzionale5.I documenti internazionali esprimono questa medesima esigenza. Nella Carta di Nizza il fatto di essere portatori di handicap viene indicato tra le circostanze sulle quali non è giustificato fondare discriminazioni (art. 21); viene affermato il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale, la partecipazione alla vita della comunità (art. 26). La Convenzione di New York sui diritti dei disabili (13 dicembre 2006, ratificata con dall’Italia l. 3 marzo 2009, n. 18) persegue lo scopo di assicurare «il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di persone con disabilità» (art. 1).
Il vecchio paradigma era costruito per escludere. Quello nuovo, invece, tende ad includere. Per effetto dell’interdizione, la persona, in quanto incapace, non può compiere atti, né esercitare diritti di alcun tipo, di natura personale o patrimoniale . Il tutore ha poteri di rappresentanza che tuttavia si esplicano nel campo dei rapporti patrimoniali disponibili. I diritti personalissimi sono, in linea di principio, insuscettibili di rappresentanza. Si determina in tal modo un circolo vizioso per cui il soggetto, in quanto incapace, non può esercitare tali diritti, ma neppure può esercitarli il rappresentante, al quale non spettano i relativi poteri. Il risultato è la completa esclusione dell’interdetto dall’esercizio di diritti fondamentali.
Questo risultato è apparso inaccettabile: la disabilità, la non autosufficienza, la stessa perdita della coscienza non possono determinare anche la perdita di diritti fondamentali6. Ci sono gli strumenti per garantire anche in queste situazioni sfortunate il rispetto della personalità, evitando quella che altrimenti sarebbe una inammissibile violazione del principio di eguaglianza.
La Convenzione di New York sui diritti dei disabili, stabilisce, a completamento del principio per cui la disabilità non deve determinare anche la perdita di diritti fondamentali, quello per cui gli Stati devono assicurare strumenti appropriati per renderne possibile l’esercizio 7.
Questi strumenti devono essere appropriati, devono riflettere un diverso approccio al problema della disabilità: non quello dell’incapacità, ma quello del sostegno. In seguito all’introduzione nel nostro sistema dell’amministrazione di sostegno (l. n. 6/2004), alla ratifica della Convenzione ONU sulla disabilità (13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18), la cultura del sostegno sta soppiantando la logica dell’incapacità propria del precedente sistema. La giurisprudenza di merito riflette questa nuova impostazione e mostra, nel suo complesso, di aver compreso e di saper rielaborare nella varietà delle situazioni i principi fissati dalla Corte di Cassazione.
2. Logica del sostegno e decisioni di natura patrimoniale
Questa idea di fondo ha ricadute anche nell’esercizio dei diritti patrimoniali: ad esempio la gestione del patrimonio andrà traguardata non in funzione conservativa, nell’interesse degli eredi, ma in funzione promozionale della personalità. Cosicché anche l’alienazione di un bene immobile che, in prospettiva conservativa, potrebbe essere sconsigliata, dovrebbe invece essere autorizzata dal giudice quando si prospetti un impiego del ricavato per soddisfare i bisogni esistenziali dell’interessato.
Si consideri anche il problema del risarcimento del danno. Quando l’AdS viene nominato a protezione di una persona rimasta gravemente invalida in seguito ad un incidente, uno dei principali problemi che deve affrontare è quello di garantire che quanto ottenuto a titolo di risarcimento del danno (alle volte si tratta di somme ingenti) sia effettivamente rivolto a vantaggio del disabile per la sua riabilitazione. Può accadere che i parenti, il coniuge, si facciano vivi invogliati dal “bottino” su cui contano di mettere le mani. In alcuni casi può allora essere preferibile la liquidazione del danno sotto forma di rendita (come prevede l’art. 2057) perché in tal modo si riesce a garantire, in caso di danno alla persona di carattere permanente, un sostegno continuativo utilizzabile per l’assistenza sociosanitaria di cui l’invalido necessita e si elimina alla radice il conflitto di interessi con i familiari che potrebbe manifestarsi in caso di liquidazione dei danni in unica soluzione.
3. Il sostegno nella vita privata e familiare. I rapporti tra genitori e figli
Veniamo adesso a considerare direttamente le situazioni esistenziali. L’Ads, dicevamo, è una figura che prima di tutto sostiene il disabile, rimuovendo quegli ostacoli che si frappongono all’esercizio dei suoi diritti in posizione di eguaglianza con gli altri cittadini8.
La cura della persona abbraccia in senso ampio ogni questione inerente alla protezione e all’esercizio di diritti e situazioni di natura personale che riguardano in primo luogo la salute, ma non solo, riguardano anche il dove vivere9, con chi abitare, come vestirsi, chi frequentare, le pratiche religiose, le attività del tempo libero, tutto ciò che con espressione elastica si suole indicare come “vita privata e familiare”. La cura della persona ha a che fare con la promozione della personalità di chi ha bisogno di assistenza con particolare riguardo alle situazioni esistenziali. In questa prospettiva si apprezzano la nomina di Ads a favore di un soggetto diversamente abile con compito di programmare un piano di rimozione delle barriere architettoniche10; la nomina a favore di persone con problemi di dipendenza dall’alcool11, o di anoressia12, o di “shopping compulsivo”13 per organizzare, con il consenso dell’interessato, i programmi terapeutici volta a volta indicati.
Le scelte esistenziali debbono, essere rispettose del patrimonio ideale, morale, religioso, dell’identità della persona14, debbono rispettarne i diritti fondamentali15. Il dialogo fra amministratore e beneficiario costituisce, nei limiti in cui le condizioni di questi lo consentono, la via preferenziale da percorrere, anche nelle situazioni di attenuata o ridotta capacità di espressione o discernimento. Questo dovere di rispetto non viene meno neppure quando il disabile non è più in grado di esprimersi. Si tratterà, nei limiti del possibile, di tener conto delle scelte precedentemente espresse, di prediligere opzioni che non siano in brusca soluzione di continuità con lo stile di vita adottato prima della perdita della coscienza, con la personalità dell’interessato.
La cura della persona si traduce in attività di tipo materiale – relative, ad esempio, all’organizzazione della vita quotidiana: abitazione, vitto, pulizia, gestione del tempo libero, relazioni sociali, che sono svolte dai parenti o dai sevizi sociali – , o di tipo giuridico, che implicano la gestione di rapporti con terze persone, l’esercizio di poteri sostitutivi.
L’Ads, dicevamo, ha compiti di “sostegno”. In concreto, cosa vuol dire sostegno? Può voler dire molte cose: ad esempio, aiutare il disabile a curarsi nel modo migliore, o a non curarsi, se questa è la sua scelta. Di questo si parlerà in altra sessione. Può voler dire aiutarlo a trovare un luogo adeguato dove stare.
Può voler dire sostenerlo nei rapporti familiari. La recente legge di riforma della filiazione garantisce il diritto del figlio di crescere in famiglia. Il figlio ed il genitore hanno il diritto di stabilire e conservare la relazione familiare. La riforma pone l’accento sul diritto del bambino a conservare rapporti con entrambi i genitori anche nelle situazioni più critiche. Nello stesso tempo, la tutela della relazione con il figlio costituisce anche per il genitore un aspetto fondamentale delle propria vita privata, da preservare anche in situazioni di difficoltà.
Le situazioni di fragilità in cui si trova la persona affetta da disturbi psichici o con limitate capacità cognitive o relazionali dovute a cause congenite o sopravvenute (come traumi, ictus o altro) spesso si coniugano con situazioni di disagio sociale ed economico (la difficoltà di trovare un lavoro, un alloggio adeguato). Questo tra l’altro può rendere assai problematico lo svolgimento della relazione con i figli.
Apprezzo la giurisprudenza che nomina Ads a persone in situazioni di disagio economico e sociale16. Penso che l’Ads possa fare la sua parte nel sostenere la relazione tra genitore e figlio Due casi mi hanno particolarmente colpito. Si tratta di casi in cui l’Ads non c’era, e forse, se ci fosse stato, il finale avrebbe potuto essere diverso.
Mesi fa la cronache giornalistiche hanno richiamato la nostra attenzione sulla vicenda di una giovane donna affetta da disturbo bipolare che, trovandosi in Inghilterra per ragioni di lavoro agli ultimi mesi di gravidanza, è stata fatta partorire con parto cesareo, ed il figlio è stato poi dato in adozione, senza vagliare possibilità di collocazione presso parenti che avrebbero potuto salvaguardare la relazione con la madre.
La Corte Europea di Strasburgo17 ha di recente condannato l’Italia per la vicenda di una giovane donna di nazionalità cinese che vive in Italia e che nel 2004 ha partorito una bambina. Durante il parto si verifica un’ischemia con esiti invalidanti permanenti. Abbandonata dal compagno, viene presa in carico dai servizi sociali. Non soddisfatta degli affidamenti disposti dai servizi, la donna, che nel frattempo trova un lavoro, ad un certo punto affida di sua iniziativa la figlia a dei vicini di casa, soluzione che le consente di poter vedere più facilmente la bambina. I servizi, che non condividono questa soluzione, aprono la procedura di adottabilità che si conclude nel 2010 con il provvedimento di adozione. Il curatore della minore aveva chiesto che fosse disposta l’adozione “mite”, non quella piena, in modo da poter salvaguardare, almeno in parte, il rapporto con la madre, ma la domanda viene respinta e viene invece disposta l’adozione piena.
Abbiamo dunque una donna psicologicamente fragile, anche a causa dell’ischemia verificatasi in occasione del parto, una donna sola con tanti problemi di tipo economico e sociale, una donna che anche per questo non è in grado di svolgere pienamente il proprio ruolo di madre, ma il cui comportamento non è giudicato negativo nei confronti della minore.
La Corte Europea ritiene che lo Stato avrebbe dovuto fare qualcosa di più per salvaguardare il rapporto con la madre. Dall’art. 8 CEDU derivano, come sappiamo, obbligazioni positive di sostegno delle relazioni familiari che in questo caso – sostiene la Corte – non sono state adempiute.
Le autorità, fa notare la Corte “avrebbero dovuto prendere delle misure concrete per permettere alla bambina di vivere con sua madre, prima di affidare la bambina e di aprire la procedura di adottabilità. La Corte non è convinta che l’interesse superiore della minore imponesse di procedere ad un’adozione piena”. Ed aggiunge “nel caso di persone vulnerabili le autorità devono farsi carico di un’attenzione particolare e devono garantire una più elevata protezione”. Avrebbero, sottolinea la Corte, dovuto prendere in considerazione la possibilità di procedere ad un’adozione “semplice”.
In conclusione, a sentire la Corte “le autorità italiane sono venute meno alle loro obbligazioni, prima di giungere alla soluzione della rottura del legame familiare e non hanno dispiegato gli sforzi necessari e sufficienti per far rispettare il diritto della ricorrente a vivere con sua figlia, ledendo in tal modo il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8”.
Che cosa c’entra l’Ads? Secondo me c’entra, eccome. In casi come questi avrebbe potuto svolgere un ruolo importante di regia e coordinamento dei diversi interventi di tipo socio assistenziale e sanitario, per aiutare le due donne a recuperare per quanto possibile la propria salute e per conservare, nei limiti in cui le situazioni lo consentono, il rapporto con i figli, con l’aiuto di tutte le persone presenti sulla scena (familiari, vicini) e disponibili ad offrire aiuto e sostegno.
Amministratore di sostegno ed esercizio di poteri sostitutivi nei rapporti personali e familiari.
Con riguardo alla cura della persona un altro problema che occorre affrontare è quello di individuare gli strumenti per rendere possibile l’esercizio dei diritti personalissimi in situazioni di disabilità, di non autosufficienza, anche oltre la perdita della coscienza.
La Corte di cassazione chiarito che tutore e Ads hanno non solo poteri di rappresentanza in senso tecnico. La rappresentanza trova applicazione nel campo dei rapporti patrimoniali disponibili. I diritti personalissimi sono, in linea di principio, insuscettibili di rappresentanza.
Oltre alla rappresentanza in senso proprio il tutore e l’amministratore di sostegno hanno, tuttavia, anche compiti di cura della persona, che riguardano l’esercizio di diritti personali relativi alla sfera morale e fisica dell’individuo. In relazione alla cura della persona, il tutore non ha un autonomo potere di decisione (sia pur finalizzato al perseguimento dell’interesse del rappresentato e per questo talvolta soggetto a controllo giudiziale: artt. 374 ss. cc.). Nella cura della persona egli deve agire per il “diretto beneficio” dell’incapace (Convenzione di Oviedo, art. 6), il che vuol dire agire nel rispetto della personalità dell’incapace. Non è dunque una volontà manifestata per (al posto del) l’interessato, ma una volontà manifestata con lui. Quando esercita diritti di natura personale il soggetto investito di poteri sostitutivi deve coniugare la propria valutazione di opportunità e convenienza con il rispetto e la promozione della personalità del diretto interessato.
Il rilievo della personalità dell’interessato è rimarcato in più recente decisione18 in cui si dice che l’Ads deve rispettare la personalità del beneficiario, cosicché deve uniformarsi alle direttive formulate in occasione della designazione anticipata.
Questi principi sono stati fissati dalla Corte nel campo delle decisioni sanitarie (di cui si parlerà in altra sessione). E’ però evidente che il principio di fondo che le ispira trova applicazione non solo nel campo della salute, ma più in generale in ogni questione di natura esistenziale.
Quando la legge attribuisce all’amministratore si sostegno compiti di “cura della persona” distinti da quelli di “conservazione e amministrazione del suo patrimonio” (art. 405), pone una distinzione che riguarda non solo l’oggetto dell’incarico, ma anche il tipo di poteri e le modalità del loro esercizio in quanto l’Ads deve tener conto della personalità, delle scelte del beneficiario19. Il fatto che l’Ads debba tener conto per quanto possibile della volontà del beneficiario, e rispettarne la personalità, pone il problema di come gestire l’eventuale dissenso non solo per quel che riguarda le cure mediche, ma più in generale per tutto quanto riguarda la sfera esistenziale, ad esempio la scelta della residenza, questione che va affrontata caso per caso20, tenuto conto del grado di consapevolezza dell’interessato ed anche delle risorse disponibili.
Se dunque, in linea di principio, la cura della persona comprende anche poteri sostitutivi nell’esercizio di diritti personalissimi, l’Ads potrà esercitarli effettivamente nella misura in cui le singole competenze gli siano state riconosciute dal provvedimento giudiziale.
La novella non affronta espressamente il problema, cosicché sussistono numerose incertezze per quel che riguarda gli atti di natura personale, l’esercizio di diritti e doveri di tipo familiare. In particolare è discusso se il giudice, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall’art. 411 c.c. 21, possa estendere al beneficiario alcuni divieti previsti per l’interdetto (come quello di contrarre matrimonio, o di fare donazione o testamento22), o possa attribuire all’amministrazione di sostegno la legittimazione processuale nelle cause di separazione o divorzio.
La legge, come dicevamo, non offre risposte esplicite cosicché, per tentare di dare una risposta occorre far riferimento ai principi che la ispirano.
Se in termini generali, il rispetto della dignità e dell’eguaglianza di ogni persona impone di comprimere al minimo la capacità del beneficiario, per le situazioni di natura esistenziale questa variabilità viene, se possibile, ancor più accentuata, perché in questo campo sono in gioco diritti fondamentali la cui eventuale limitazione non può essere consentita oltre i limiti di quanto è strettamente necessario.
La nuova figura, è finalizzata a promuovere anziché a deprimere l’attivazione delle facoltà residue del beneficiario riconoscendogli la facoltà di autodeterminarsi sul terreno esistenziale per compiere gli atti di natura personale e familiare che non siano incompatibili con il livello di capacità concretamente residuato.
Il rispetto della personalità dell’interessato costituisce il fondamentale criterio di esercizio dei poteri attribuiti all’amministratore (art. 410) che deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, deve informarlo delle scelte che intende compiere, deve sottoporre al giudice tutelare gli eventuali contrasti. Con questi intendimenti mal si concilia un sistema di rigide preclusioni nell’esercizio di diritti di natura esistenziale quale è quello delineato dal codice civile per l’interdetto.
La ratio della riforma, i principi cui essa si ispira, offrono importanti indicazioni per dare una risposta ai problemi che dobbiamo affrontare in queste pagine: i) il destinatario di amministrazione di sostegno non è un incapace e dunque conserva la piena capacità per tutti quegli atti che non sono stati specificamente attribuiti alla competenza dell’amministratore; ii) non trovano inoltre applicazione le norme del codice che fanno genericamente riferimento all’incapacità legale (ad esempio, art. 2034, in tema di obbligazioni naturali, art. 1966 in tema di transazione); iii) egli non è neppure un interdetto e dunque non gli sono direttamente applicabili le regole, le esclusioni, le limitazioni, previste dalla legge per l’interdetto; iiii) i poteri dell’Ads nel campo dei diritti personalissimi non sono veri e propri poteri di rappresentanza ma seguono un altro registro. Quando esercita diritti di natura personale il soggetto investito di poteri sostitutivi deve coniugare la propria valutazione di opportunità e convenienza, con il rispetto e la promozione della personalità del diretto interessato. Deve fare una scelta, per quanto possibile, coerente con le soggettive inclinazioni, aspirazioni, con i desideri dell’interessato, una scelta che ne rispetti la personalità.
5. La possibile estensione di norme previste per l’interdetto. Il matrimonio
L’interdetto non può compiere nemmeno a mezzo del tutore gli atti che la dottrina qualifica come “personalissimi” (matrimonio: art. 85, donazione: art. 774, testamento: art. 591, n. 2, riconoscimento di figlio naturale: art. 266, adozione: artt. 296, 311). Da questo punto di vista l’interdizione ha un prezzo altissimo in quanto impedisce alla persona l’esercizio di diritti fondamentali.
L’attenzione si era appuntata in modo particolare sul divieto di contrarre matrimonio (art. 85 c.c.) che priva l’interdetto della possibilità di svolgere la sua personalità in una dimensione affettiva e familiare. La norma è stata criticata per l’eccessiva durezza del divieto. Non hanno tuttavia trovato ascolto le proposte, da più parti avanzate, di ammettere, come accade in Francia, l’interdetto alle nozze, una volta che il giudice abbia verificato la sua idoneità allo svolgimento del rapporto coniugale23.
I divieti previsti per l’interdetto non valgono per la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno la quale dunque può sposarsi, donare, fare testamento, riconoscere il figlio naturale, e così via. Scelta apprezzabile, dato che il beneficiario non è incapace e che la misura di sostegno può riguardare persone in grado di orientarsi nelle decisioni (perché colpite solo nel fisico) o con deficit psichici non così rilevanti da impedire loro di comprendere il significato delle responsabilità familiari. Naturalmente è sempre disponibile il rimedio dell’annullabilità per incapacità naturale (art. 120), ove sia provato che al momento della celebrazione l’infermo non era in grado di “intendere o di volere”, con ciò assicurandosi una tutela di tipo successivo.
Il beneficiario conserva dunque la capacità matrimoniale. E’ discusso se il giudice, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall’art. 411, possa estendere il divieto di cui all’art. 85 c.c. alla persona soggetta ad amministrazione di sostegno. La dottrina manifesta al riguardo giustificata cautela. La libertà matrimoniale costituisce infatti diritto fondamentale garantito a tutti in posizione di eguaglianza. La previsione di limiti al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, anche se sulla base di un provvedimento giudiziale, e nei casi di maggior gravità, non soddisfa gli autori più sensibili ad istanze garantiste. Si osserva, a ragione, che lo stesso inabilitato può contrarre matrimonio, il che lascia intendere che il legislatore ha inteso privare della capacità matrimoniale solo le persone che si trovino “nello stato patologico grave ed abituale descritto dall’art. 414 c.c.”. Altrettanto non potrebbe fare il giudice con un provvedimento di natura discrezionale. Soltanto la sentenza di interdizione potrebbe, secondo quanto dispongono gli artt. 85 e 119 c.c., privare la persona della capacità matrimoniale. Le apprezzabili istanze garantistiche conducono tuttavia a risultati insoddisfacenti: l’unico modo per impedire il matrimonio dell’infermo sarebbe infatti chiederne l’interdizione. In tal modo si finisce per favorire il ricorso all’interdizione anche al di fuori dei casi in cui sia strettamente necessaria per la protezione del beneficiario (v. art. 414 c.c.). Questa conclusione è il risultato della logica binaria del tutto o niente che ispira la disciplina tradizionale. Non è la logica della nuova legge, la quale indica l’interdizione come rimedio assolutamente residuale. L’amministrazione di sostegno, giova rammentarlo, può essere disposta anche in situazioni così gravi e “disperate” che in astratto giustificherebbero il ricorso all’interdizione se risulti in concreto, valutati gli interessi reali del beneficiario, adeguata alle esigenze di protezione esibite dal beneficiario24.
Gradualità e proporzionalità necessitano, per essere attuate, di poteri discrezionali del giudice che possono spingersi, in casi estremi, anche ad intaccare la capacità matrimoniale. Non si può escludere, quindi, che il decreto di nomina, o una successiva modifica, dichiari applicabile il divieto di cui all’art. 85 c.c.. L’estensione del divieto è tuttavia possibile solo in situazioni così gravi da giustificare la pronuncia di interdizione alla quale tuttavia non si ritiene opportuno ricorrere in quanto non risulta nel caso di specie “necessaria per assicurare … adeguata protezione” all’infermo (art. 414 c.c.)25. La casistica, a dire il vero limitata, fa riflettere sull’esercizio dei poteri discrezionali attribuiti al giudice tutelare, che non dovrebbero essere impiegati, in una logica paternalistica, per frapporre ostacoli al matrimonio di persone che andrebbero “sostenute” nelle loro scelte e non impedite di compierle26. E’ stato così riconosciuto il diritto di sposarsi civilmente alla persona affetta da sindrome di Down27, o alla persona affetta da disturbo mentale lieve ma che ha dimostrato la capacità di vivere consapevolmente il matrimonio28.
Va considerato che la mancata modifica dell’art. 85 fa sì che il giudice tutelare si trovi di fronte ad una scelta secca: applicare oppure no il divieto tenuto conto delle condizioni in cui si trova il beneficiario. In assenza di una previsione legislativa non pare invece che all’amministratore di sostegno possano essere attribuiti compiti di assistenza in senso tecnico, non essendo il matrimonio atto che tolleri la partecipazione di un terzo alla decisione.
In un’ottica di sostegno, non si esclude, peraltro, che possano essere attivati canali intesi a favorire l’assunzione di una decisione consapevole, e che all’amministratore possa essere attribuita la regia di tali iniziative, fermo restando che la decisione matrimoniale non può che essere quella dell’interessato29.
6.L’esercizio di diritti di natura personale. La crisi del matrimonio. Separazione e divorzio
Nei rapporti tra coniugi, il momento della crisi è quello in cui emerge la necessità di una figura che sostenga il disabile e lo rappresenti nei procedimenti di separazione e di divorzio.
La separazione tra coniugi ed il divorzio sollevano problemi non risolti dalla legge. In termini generali si può osservare che niente è forse più personale della libertà di sciogliersi da un matrimonio fallito. D’altra parte la persona potrebbe essere impedita, a causa della sua infermità, nell’esercizio di questo diritto. Ed in tal caso è compito dell’ordinamento rimuovere questi ostacoli. Va poi tenuto presente che nella separazione e nel divorzio i profili di natura personale (inerenti allo status), si intrecciano strettamente con quelli di ordine patrimoniale, e successorio, secondo geometrie variabili caso per caso. Alle volte la separazione ed il divorzio servono a tutelare l’infermo nei confronti di un coniuge “dannoso”, “pericoloso”, in conflitto di interessi.
L’unico punto di riferimento normativo è l’art. 4, c. 5, legge n. 898 del 1970, che considera però solo il caso in cui l’iniziativa giudiziale sia presa dal coniuge sano nei confronti di quello malato. Quando “il convenuto è malato di mente o legalmente incapace”, il presidente del tribunale nomina un curatore speciale. La norma che, può applicarsi anche alla separazione personale, considera l’ipotesi in cui l’iniziativa sia presa dal coniuge “sano” e quello malato di mente o incapace legale sia convenuto. In tal caso non riconosce al tutore la legittimazione passiva, ma impone la nomina di un curatore speciale. Il fatto che la legge non preveda che il tutore possa assumere la rappresentanza processuale del convenuto e richieda invece la nomina di un curatore speciale si spiega con l’intento di evitare un eventuale conflitto di interessi (quando tutore sia il coniuge stesso o un altro familiare interessato), conflitto che peraltro non sempre sussiste.
Un’interpretazione forse eccessivamente rigorosa ritiene che il rappresentante non possa invece promuovere egli stesso l’azione nell’interesse dell’incapace30. La Corte di Cassazione ammette che l’azione possa essere proposta nell’interesse dell’interdetto da parte di un curatore appositamente nominato dal giudice31. Al tutore, al quale è riconosciuta la legittimazione nell’esercizio di talune azioni di status, viene così negata la legittimazione nelle azioni di separazione e divorzio, con una scelta che lascia piuttosto perplessi in quanto se la nomina di un curatore speciale è giustificata quando tutore sia l’altro coniuge, non altrettanto può dirsi quando il ruolo tutelare sia svolto da un estraneo alla famiglia.
Tutto questo per il caso di interdizione. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, tuttavia, non si versa in un’ipotesi di incapacità legale, il beneficiario conserva la propria capacità e la conseguente legittimazione attiva e passiva nelle cause di separazione e divorzio. Si tratta infatti di rapporti che rientrano nella più gelosa sfera di autodeterminazione, di modo che si deve riconoscere al beneficiario la libertà di prendere le iniziative che ritiene più opportune, sempre che risulti in possesso di sufficienti capacità di discernimento. Nel caso in cui il beneficiario abbia ridotte capacità di discernimento, parte della dottrina esclude che il giudice possa autorizzare ex art. 411 l’amministratore di sostegno ad agire nell’interesse del disabile. Il carattere personalissimo dell’azione impedirebbe l’attribuzione a terzi di poteri sostitutivi. Secondo alcuni sarebbe solo ammissibile l’autorizzazione a resistere (non ad agire) a tutela degli interessi patrimoniali del beneficiario.
Superando la rigida impostazione della Corte di Cassazione, che ammetteva esclusivamente la possibilità di nomina di un curatore speciale, la giurisprudenza ritiene, invece, che all’AdS possa essere attribuito il potere di chiedere la separazione o il divorzio nell’interesse dell’amministrato. Se, infatti, la nomina del curatore speciale appare indispensabile nel caso in cui l’Ufficio di tutore sia rivestito dal coniuge non incapace, non altrettanto sembra doversi ritenere nel caso in cui detto Ufficio sia stato conferito a soggetto estraneo alla famiglia o comunque al rapporto di coniugio. Nell’ottica dell’autonomia assistita, propria della novella, il giudice potrebbe riconoscere all’amministratore di sostegno, nell’interesse del beneficiario, il potere di esercitare l’azione di separazione o di divorzio quando il beneficiario non abbia sufficiente capacità di discernimento32. L’idea, bene espressa in talune motivazioni33, è quella del sostegno, della rimozione degli ostacoli che si frappongono all’esercizio dei diritti di natura personale, della valorizzazione dei compiti di cura della persona attribuiti all’amministratore. La tesi va condivisa con alcune precisazioni. Per le ragioni in precedenza sviluppate, i poteri sostitutivi in relazione ad atti di natura esistenziale vanno ricondotti non al potere di rappresentanza, ma a quello di cura della persona, il che implica, come si è visto, il dovere di orientare le decisioni al rispetto della personalità dell’interessato. Ciò significa in primo luogo che l’azione è impedita dall’espresso dissenso del beneficiario34; in secondo luogo che, anche nel caso di beneficiario che non sia assolutamente in grado di esprimersi, l’amministratore deve fin dove possibile rispettarne le scelte di vita (si pensi alla persona contraria al divorzio)35, o le volontà eventualmente espresse prima della perdita della capacità36. La tutela dell’interesse del beneficiario può d’altra parte talvolta rendere opportuni la separazione o il divorzio, alle volte per ragioni di ordine personale – sottrarre l’infermo ad una convivenza problematica – altre volte a tutela degli interessi patrimoniali – ottenere un assegno, questioni relative all’abitazione o di natura successoria.
Ancor più problematica è la posizione del disabile riguardo alla separazione consensuale37 (o al divorzio congiunto38). La separazione consensuale è spesso la forma di separazione più conveniente per i coniugi e per i figli in quanto, grazie ad una soluzione concordata, si riescono ad attenuare le punte più aspre del conflitto. E’ dubbio se l’accordo di separazione consensuale possa essere stipulato dal tutore in rappresentanza del coniuge interdetto. Dà risposta negativa chi ascrive l’accordo di separazione nel novero degli atti personalissimi. Può orientare in senso affermativo la considerazione dei vantaggi che la consensuale offre rispetto alla separazione giudiziale in termini di tempi, costi personali oltre che economici. In tal caso si prospetta tuttavia l’opportunità di riconoscere al tutore (o a un curatore speciale, per seguire l’orientamento della S.C.39) il potere di concludere l’accordo, riservando al giudice poteri di controllo sul merito delle pattuizioni.
La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno in linea di principio può concludere accordi di separazione consensuale. Nella logica dell’autonomia assistita, può tuttavia apparire opportuno, tenuto conto del suo stato, che il giudice tutelare disponga la necessaria assistenza dell’amministratore, garantendo all’interessato ad un tempo il diritto di sciogliersi da un vincolo divenuto privo di significato e, dall’altro, il controllo sull’equità e convenienza delle condizioni di separazione.
L’obiezione che in tal modo si determina l’intromissione di estranei in una sfera gelosamente riservata alle valutazioni personali può essere superata. Va tenuto presente che nell’ambito dei rapporti di famiglia, e più in generale delle situazioni di natura personale, se si vuole rendere davvero possibile il dispiegarsi nella sua massima estensione dell’autonomia residua della persona occorre liberarsi dalla logica “binaria”, del tutto o niente, propria del sistema tradizionale. Bisogna invece accostarsi alla logica dell’autonomia assistita che ipotizza atti che l’interessato può compiere insieme a qualcun altro che ne valuta con lui opportunità e convenienza, prevedendo per alcuni anche il controllo del giudice. Questo risultato si potrebbe ottenere valorizzando la disposizione contenuta nell’art. 405, c. 5, n. 4, secondo cui il decreto può indicare gli “atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno”. Probabilmente il legislatore aveva in mente lo schema dell’inabilitazione, dove l’inabilitato può compiere con l’assistenza del curatore (e l’autorizzazione del giudice) gli atti, a contenuto patrimoniale, eccedenti l’ordinaria amministrazione. L’ampia dizione dell’art. 405 non impedisce tuttavia di applicare tale schema anche ad atti di natura non patrimoniale od a quelli relativi ai rapporti di famiglia. Ragion per cui si può ipotizzare che il giudice preveda che il beneficiario possa separarsi consensualmente, con l’assistenza dell’amministratore.
In questa sede i richiami sono limitati ai precedenti giurisprudenziali. Per i riferimenti dottrinali mi permetto di rinviare al mio Diritti di natura personale, compiti dell’amministratore ed autonomia dell’interessato, in G. Ferrando e L. Lenti (a cura di), Soggetti deboli e misure di protezione, Torino, 2006, 143 ss.
L’art. 404 c.c. parla di “interessi” e non specifica quali, quindi è riferibile a tutte le situazioni giuridiche soggettive e giammai solo a quelle a contenuto patrimoniale; 2) il comma IV dell’art. 405 c.c. testimonia, in modo limpido, che il giudice tutelare si occupa sia della cura patrimonii del beneficiario, sia della sua cura personae, posto che conferisce al GT il potere di adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Stesso dicasi per l’art. 44 disp. att. c.c. Ecco perché l’art. 357 c.c. non è richiamato: semplicemente perché sarebbe stato un richiamo superfluo; 3) anche l’art. 408 c.c. conferma che la “cura” ricade nell’ambito applicativo dell’ADS dove si prevede che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Trib. Varese 30 aprile 2012
Nella scelta dell’amministratore di sostegno è da preferire il convivente “more uxorio” essendo primaria la funzione di cura della persona: Trib. Messina, decreto 27 aprile 2009.
Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (Englaro), in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 83, e ivi, II, il commento di Santosuosso, La volontà oltre la coscienza: la cassazione e lo stato vegetativo; in Familia, 2008, p. 93, con nota di M. Venuti, Il diritto all’autodeterminazione sanitaria dei soggetti in stato vegetativo permanente: la Corte di cassazione sul caso E.E.;e in Fam. dir., 2008, 129, con nota di Campione, Stato vegetativo permanente e diritto all’identità personale in una importante pronuncia della Suprema corte. Sul caso Englaro, in particolare, F.D. Busnelli , Il caso Englaro in Cassazione, in Fam. pers. succ., 2008, 960.
Corte cost. 21 novembre 2011, n. 322 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione del termine per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità nei confronti della persona in stato di abituale infermità di mente per quanto non interdetta.
Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (Englaro), cit..
Gli Stati devono «assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto d’interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un’autorità competente, indipendente e imparziale o da un organo giudiziario» (art. 12, comma 4).
L’esigenza che vi sia una pari tutela dei diritti della persona che, pur non formalmente interdetta, si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, è sottolineata da Corte cost. 21 novembre 2011, n. 322.
Nel senso che le scelte sulla residenza rientrino nei compiti dell’Ads , v.Trib. Varese, 30 aprile 2012.
Al riguardo si segnala Trib. Genova, 1°marzo 2005, in cui la scelta dell’amministratore e la definizione dell’oggetto dell’incarico sono orientate a garantire, nonostante le difficoltà di espressione dell’anziana, il rispetto del desiderio di vivere nella propria abitazione.
Nel senso che “il diritto alla sessualità è un diritto inviolabile, tutelato dalla Costituzione, da riconoscere anche alle persone adulte con disabilità psichiche, non potendosi la misura di protezione (nel caso di specie: l’interdizione) tradursi in un “esproprio” dei diritti fondamentali dell’individuo”. E che “il Giudice tutelare può, invece, intervenire dove accerti che la sessualità è vissuta dall’interdetto non come soggetto ma come “oggetto”, nel senso, cioè, che vi sia il rischio di violenze, abusi o sfruttamento della situazione di vulnerabilità.”, v. Trib. Varese 19 ottobre 2011. E si veda anche, per il riconoscimento del diritto a preservare la relazione con l’animale di compagnia, Trib. Varese 7 dicembre 2011.
Trib. Varese, 26 maggio 2010; in senso contrario Trib. Mantova, 18 marzo 2010.
Corte EDU, Zhou c. Italia 21 gennaio 2014 (R. n. 33773/11) https://www.assostegno.it/prof-ssa-gilda-ferrando/
Il beneficiario ha capacità di incaricare un avvocato per difendersi dai provvedimenti del Giudice Tutelare?
Secondo la Corte di Cassazione SI!
La corte, nell’ordinanza 5/12/2019 – 27/02/2020 n. 5380 dd. Ha enunciato, infatti, il seguente principio di diritto:
“I beneficiari di una Amministrazione di Sostegno sono dotati di una autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell’apertura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura, essendo, invece necessaria l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e la previa autorizzazione del Giudice tutelare, a norma del combinato disposto dell’art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., per l’instaurazione di giudizi nei confronti di soggetti terzi estranei a tale procedura”.
Il principio non sconvolge affatto ciò che pareva, invero, pacifico in giurisprudenza (evidentemente non così per il Tribunale di Civitavecchia). Nondimeno, la prassi parrebbe tacitare ogni questione sul conferimento di incarico ad un legale per il reclamo ai provvedimenti del Giudice Tutelare anche quando la capacità di intendere e volere del conferente beneficiario possa apparire significativamente scemata, prevalendo, nel caso di specie, la pur fievole volontà del soggetto di veder ragione del proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte dal Giudice.
Il commento merita dunque di esser speso, non tanto per il principio di diritto espresso dalla Cassazione, bensì per il rischio che il percorso logico giuridico seguito dalla Corte – in assenza di una premessa, a mio avviso doverosa – possa condurre ad un assioma persino aberrante.
E’ pur vero, infatti, che l’art. 374 C.C. prevede la necessità di una autorizzazione ad hoc del Giudice Tutelare per “promuovere giudizi”, ma è altresì vero che questa autorizzazione, prevista dalla norma, è resa in favore del tutore e fa parte di un complesso di norme che prevedevano la necessità di una specifica legittimazione al rappresentante considerando che l’incapacità di agire dell’interdetto era insita nella sentenza di interdizione stessa.
A ben vedere, invece, l’articolo 411 c.c., pur citato dalla Cassazione in commento, prevede che l’autorizzazione del 374 c.c. possa ben valere anche nei casi di amministrazione di sostegno, ma SOLO nel caso in cui la sua applicazione sia compatibile con le norme dell’art. 404 e ss c.c. (… si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili …).
Orbene, è di tutta evidenza, a mio avviso, che qualora il decreto di nomina non imponga alcuna limitazione alla capacità di agire del beneficiario (com’è il caso di una rappresentanza così detta “semplice”) ovvero, quand’anche, pur prevedendo alcune limitazioni, non includa fra gli atti limitati al beneficiario anche quanto previsto dal 374 c.c., questi conserva la capacità di agire per la promozione di giudizi, senza che neppure vi possa essere un sindacato dell’amministratore di sostegno o dell’ignaro Giudice Tutelare.
Ciò è di estrema rilevanza se consideriamo che il retaggio di molti decreti di nomina circolanti e che conferiscono rappresentanza semplice all’amministratore di sostegno, senza specificare limitazioni al beneficiario, recano la raccomandazione finale all’AdS affinché, qualora egli si trovi nella necessità di dover compiere atti di cui al 347 e 375 c.c. si premuri a richiederne preventiva e specifica autorizzazione al Giudice Tutelare.
A mio avviso questa stesura dei decreti non impedisce affatto al beneficiario di compiere validamente ed all’insaputa dell’AdS e del Giudice Tutelare gli atti di cui all’art. 374 e 375 c.c. riportando l’eventuale atto compiuto a dover ripescare le norme sull’incapacità naturale per l’eventuale suo annullamento. https://www.assostegno.it/il-beneficiario-ha-capacita-di-incaricare-un-avvocato-per-difendersi-dai-provvedimenti-del-giudice-tutelare/
Dal Tribunale di Marsala controlli sugli amministratori di sostegno
Il Tribunale di Marsala ha deciso una stretta sulle amministrazioni di sostegno. E in particolare sul dovere degli amministratori di redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute per l’amministrato.
L’amministratore di sostegno è una figura istituita dallo Stato con legge per quelle persone che, per infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche i minorenni, i tossicodipendenti, gli alcolisti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, di solito un parente stretto (figli, coniugi, etc.) che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio economico.
Un compito delicato, dunque, quello dell’amministratore di sostegno, che deve amministrare oculatamente il denaro e i beni dell’amministrato, che non è in grado di provvedere da sé.
E ovviamente non deve appropriarsi del denaro e degli altri beni dell’amministrato. E per questo, la legge prevede che l’amministratore deve annualmente redigere e presentare al giudice il rendiconto di tutte le spese effettuate per l’amministrato. Naturalmente con tutte le “pezze d’appoggio”.
E pare che non sempre tutti siano, o siano stati, così celeri. E in un caso, lo scorso anno, c’è stato anche un avvocato (Ezio Di Marco) che ha presentato una denuncia. Da alcune settimane, quindi, i giudici che al Tribunale di Marsala si occupano di questo settore stanno inviando a tutti gli amministratori di sostegno un perentorio invito a presentare, entro 20 giorni, il rendiconto annuale e finale. Aggiungendo che in caso di inadempienza si provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura della repubblica, con conseguente avvio di un procedimento penale.
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