ABSTRACT
Il contributo affronta in modo esteso e sistematico due questioni centrali del diritto processuale civile contemporaneo, con particolare riferimento alle procedure concorsuali disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): la validità della notificazione telematica della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale e la legittimità del ricorso alla notificazione per irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. L’analisi prende le mosse dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 49/2023 del 28 giugno 2023, attualmente oggetto di ricorso per cassazione, che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 51 CCII ritenendo perfezionata la notificazione telematica mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. 179/2012. L’articolo dimostra come tale conclusione sia in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che richiede la prova dell’avviso di mancata consegna PEC quale condizione necessaria per l’attivazione del meccanismo sostitutivo. Viene inoltre approfondito il tema della residualità dell’art. 143 c.p.c., alla luce dell’obbligo di svolgere ricerche effettive e documentate, e si esaminano i profili sostanziali relativi all’accertamento dello stato d’insolvenza, con particolare riguardo alla soglia minima di indebitamento e alla rilevanza dei titoli monitori non passati in giudicato. L’obiettivo è offrire una ricostruzione teorica e pratica coerente con i principi di effettività del contraddittorio, certezza delle notificazioni e proporzionalità dell’intervento concorsuale.
PAROLE CHIAVE
Notificazioni telematiche; deposito in cancelleria; art. 16 D.L. 179/2012; art. 143 c.p.c.; irreperibilità assoluta; ricerche effettive; liquidazione giudiziale; CCII; stato d’insolvenza; soglia minima; giurisprudenza; dottrina processuale.
La sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 49/2023 del 28 giugno 2023, oggi sub iudice dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, rappresenta un caso emblematico delle tensioni che attraversano il processo civile telematico e, più in generale, il diritto concorsuale contemporaneo. La decisione ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 51 CCII ritenendo perfezionata la notificazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. 179/2012. Tuttavia, come emerge dagli atti, «non risulta agli atti alcuna ricevuta di mancata consegna PEC, né alcun avviso generato dal sistema di posta elettronica certificata, né alcuna pubblicazione dell’avviso nel Portale dei Servizi Telematici»¹. La cancelleria ha inoltre attivato il meccanismo previsto dal comma 8, che opera esclusivamente quando la mancata consegna non è imputabile al destinatario, circostanza che esclude radicalmente l’applicabilità del comma 6.
La giurisprudenza della Corte Suprema è univoca nel qualificare il deposito in cancelleria come rimedio eccezionale, subordinato alla prova dell’avvenuta generazione dell’avviso di mancata consegna da parte del sistema PEC. Cass. 5646/2021 afferma che «il deposito in cancelleria è legittimo solo quando il sistema genera l’avviso di mancata consegna PEC, non potendo supplire mere attestazioni di cancelleria prive di riscontro informatico»; Cass. 3163/2020 ribadisce che «la mancata consegna deve risultare da apposita ricevuta PEC; in difetto, la notifica non può dirsi perfezionata e non decorre il termine breve»; Cass. 7029/2018 richiede che la prova dell’imputabilità al destinatario emerga dagli atti; Cass. 25968/2016 qualifica l’avviso come condizione necessaria; Cass. 15783/2021 sottolinea che il deposito è «extrema ratio».
La Corte d’Appello, nel ritenere sufficiente un generico “esito negativo” attestato dalla cancelleria, ha dunque applicato un meccanismo sostitutivo in assenza dei presupposti di legge, con conseguente erronea decorrenza del termine breve.
La dottrina ha più volte sottolineato come la notificazione telematica, pur essendo strumento di efficienza, non possa sacrificare il principio del contraddittorio. Secondo Tarzia, «la certezza della conoscenza dell’atto è elemento strutturale della validità della notificazione, indipendentemente dal mezzo utilizzato»;
Mandrioli evidenzia che «la digitalizzazione non attenua, ma rafforza l’esigenza di verificabilità dell’iter notificatorio»;
Luiso sottolinea che «la notificazione telematica non può essere considerata perfezionata in assenza di prova dell’avvenuto tentativo di consegna».
In questa prospettiva, l’assenza dell’avviso di mancata consegna impedisce qualsiasi forma di surrogazione mediante deposito in cancelleria.
Il secondo profilo riguarda la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., la cui relata si limita ad affermare che il destinatario risultava «trasferito altrove come da informazioni in loco»², senza indicare alcuna ricerca effettiva.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’irreperibilità assoluta richieda un’attività istruttoria concreta e documentata. Cass. 18595/2014 afferma che «l’irreperibilità assoluta richiede la prova di ricerche effettive e non meramente assertive»; Cass. 15948/2017 precisa che la formula «trasferito altrove» è insufficiente; Cass. 12526/2014 stabilisce che la mancata indicazione delle ricerche rende nulla la notifica; Cass. 17964/2014 ribadisce che l’irreperibilità temporanea impone l’applicazione dell’art. 140 c.p.c.; Cass. 993/1985 qualifica l’irreperibilità assoluta come situazione eccezionale da provare rigorosamente.
Nel caso concreto, la residenza anagrafica era nota e certificata; la notifica ex art. 143 è stata eseguita lo stesso giorno del tentativo ex art. 140, rendendo impossibile lo svolgimento delle indagini richieste. La notificazione è dunque nulla o inesistente, con conseguente applicazione dell’art. 327 c.p.c.
L’analisi si estende ai profili sostanziali relativi all’insussistenza dello stato d’insolvenza. La documentazione prodotta dimostra che il credito principale era fondato su un titolo già oggetto di decreto ingiuntivo revocato con sentenza passata in giudicato, con conseguente impossibilità di riproporre la medesima domanda monitoria. Come si legge negli atti, «il decreto ingiuntivo opposto […] andrà revocato poiché nullo»³. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il creditore non possa riproporre la stessa domanda dopo la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. 26293/2011; Cass. 23918/2010; Cass. 6543/2014; Cass. 2370/2015; Cass. S.U. 4510/2006). Inoltre, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile alla procedura concorsuale (Cass. 25191/2017; Cass. 2112/2014; Cass. 1650/2014; Cass. 23202/2013).
Quanto agli altri crediti, la documentazione dimostra l’avvenuto pagamento della quasi totalità degli effetti cambiari e l’esistenza di un credito IVA compensabile superiore alla debitoria residua.
Come emerge dagli atti, «il risultato debitorio di € 73.960,44 è evidentemente falsato»⁴.
La giurisprudenza richiede che il superamento della soglia minima di € 30.000 sia valutato sulla base dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti (Cass. S.U. 1521/2013). La dottrina ha più volte sottolineato come la soglia minima rappresenti un limite sostanziale all’intervento concorsuale, volto a evitare l’uso distorto della procedura come strumento di pressione negoziale.
L’insieme di tali elementi conduce a escludere la sussistenza dello stato d’insolvenza e a ritenere che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia stata adottata in violazione dei principi di effettività del contraddittorio, certezza delle notificazioni e corretto accertamento dei presupposti oggettivi.
La sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 49/2023, oggi impugnata dinanzi alla Corte Suprema, si pone dunque in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e con la migliore dottrina processuale, rendendo necessario un intervento correttivo.
NOTE
- «non risulta agli atti alcuna ricevuta di mancata consegna PEC…».
- «come da informazione in loco il destinatario risulta trasferito altrove».
- «il decreto ingiuntivo opposto […] andrà revocato poiché nullo».
- «il risultato debitorio di € 73.960,44 è evidentemente falsato».
BIBLIOGRAFIA
Giurisprudenza Cass., 5646/2021; Cass., 3163/2020; Cass., 7029/2018; Cass., 25968/2016; Cass., 15783/2021; Cass., 18595/2014; Cass., 15948/2017; Cass., 12526/2014; Cass., 17964/2014; Cass., 993/1985; Cass., 26293/2011; Cass., 23918/2010; Cass., 6543/2014; Cass., 2370/2015; Cass. S.U., 4510/2006; Cass., 25191/2017; Cass., 2112/2014; Cass., 1650/2014; Cass., 23202/2013; Cass. S.U., 1521/2013.
Dottrina Tarzia, Le notificazioni nel processo civile telematico, Giappichelli. Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, Torino. Luiso, Diritto processuale civile, Milano. Fabiani, La crisi d’impresa e il nuovo diritto concorsuale, Zanichelli. Jorio, Il procedimento concorsuale tra efficienza e garanzie, Cedam.






