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Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: caratteristiche degli stessi, carenze ed effetti per l’organo amministrativo.

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Il Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), a seguito di diverse modifiche apportate mediante decreti legislativi, ha definito la crisi d’impresa come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2, comma 1, lettera a) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).

Pertanto, è stato istituito uno screening con un orizzonte temporale annuale, in conformità con quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lettera b) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.  Al fine di intercettare tempestivamente l’insorgenza della crisi d’impresa e di imporre l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, il medesimo articolo stabilisce che tali assetti possono essere considerati “adeguati” se includono anche “la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.

Le società, ma anche le ditte individuali “sopra soglia” sono tenute ad adottare un budget economico e finanziario per pianificare i flussi di cassa relativi ai dodici mesi successivi, implementando un sistema di controllo adeguato per intercettare tempestivamente eventuali crisi e prevenire il default. 

Parallelamente, l’articolo 3, comma 3, del Codice Civile dell’Impresa (CCII) definisce le caratteristiche che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve possedere per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, come previsto dall’articolo 2086 del Codice Civile. 

Tali assetti possono essere considerati “adeguati” se consentono, in modo costante e tempestivo, lo svolgimento di specifiche verifiche, l’acquisizione di informazioni rilevanti e la segnalazione di eventuali segnali di allarme.

È fondamentale, per le società, osservare le ulteriori prescrizioni del codice civile, contenute negli articoli 2381, comma 5, c.c. (gli organi delegati sono tenuti a “curare” che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa), 2381, comma 3, c.c. (il Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, ha il compito di valutare l’adeguatezza di tali assetti) e 2403, comma 1, c.c. (il Collegio sindacale è incaricato di vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti adottati).

Gli adeguati assetti contabili costituiscono un sistema integrato di procedure e strumenti volti a garantire la tempestiva rilevazione di squilibri economici, finanziari e patrimoniali, nonché il monitoraggio continuo della sostenibilità aziendale.  Tale sistema comprende la contabilità generale e analitica, il reporting finanziario, la valutazione degli investimenti e il rigoroso rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali.

Al fine di predisporre assetti realmente funzionali al costante monitoraggio della gestione aziendale e alla tempestiva rilevazione di eventuali criticità, l’imprenditore è tenuto a valutare l’articolazione della struttura organizzativa e il livello di dettaglio informativo che quest’ultima richiede, anche in relazione ad elementi esterni pertinenti al macroambiente in cui l’impresa opera e dai quali può essere influenzata.  Tale valutazione deve essere condotta con l’obiettivo di configurare la struttura aziendale in modo da ottimizzare i benefici derivanti dal monitoraggio, minimizzando al contempo la complessità e i costi associati.

Il concetto di adeguatezza alla natura e alle dimensioni aziendali, espresso dall’articolo 375 del CCII, sembra sposarsi a pieno con la ratio del principio di proporzionalità, anche se quest’ultimo non è espressamente citato nelle disposizioni introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La proporzionalità di una norma, nel diritto comunitario (art. 5, co. 4 del Trattato sull’Unione Europea, 2012), si configura quando quest’ultima presenta le seguenti peculiarità:

– Deve essere idonea a conseguire il fine desiderato;

– Deve risultare necessaria per conseguire il fine desiderato;

– Non deve imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere.

L’implementazione degli adeguati assetti introdotti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza deve, in conformità al primo criterio del principio di proporzionalità, essere idonea a conseguire l’obiettivo prefissato, rappresentato dalla rilevazione anticipata dei segnali di crisi.  Di conseguenza, l’adozione di una prospettiva forward looking, che implica la costituzione di una struttura aziendale robusta e caratterizzata da un monitoraggio costante e da un controllo prospettico, dimostra chiaramente il rispetto del primo punto.

Relativamente al secondo criterio, pur essendo possibile individuare anticipatamente i segnali di crisi anche antecedentemente all’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), mediante la previsione di una struttura organizzativa efficiente e l’implementazione di un articolato sistema di pianificazione, programmazione e controllo, la configurazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, come previsto dal secondo comma dell’articolo 2086 del codice civile, consente all’imprenditore e al management aziendale di acquisire una visione proattiva delle problematiche che potrebbero affliggere l’impresa.  

Relativamente all’ultimo criterio, si ritiene opportuno procedere con un’analisi approfondita.  Considerando le disposizioni normative vigenti e, alla luce delle evidenze emerse, appare evidente che le norme contenute nel Codice Civile Italiano (CCII) non forniscano indicazioni esaustive in merito alle informazioni che l’imprenditore è tenuto a produrre per dimostrare un adeguato assetto patrimoniale.  L’analisi del comma 3 dell’articolo 3 del CCII rivela, infatti, che, oltre alle informazioni normalmente derivanti dall’implementazione di un sistema di pianificazione, programmazione e controllo, le misure idonee (comma 1) e gli assetti (comma 2) devono consentire la predisposizione di:

– Di un budget di tesoreria rolling, avente orizzonte temporale di dodici mesi (art. 3, co. 3, lett. b) del CCII);

– Della check list particolareggiata introdotta dal Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021 e aggiornata dal Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023 (art. 3, co, 3, lett. c) del CCII);

– Del test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento, così come modificato dal Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023 (art. 3, co. 3, lett. c) del CCII).

Nella nota integrativa, gli “adeguati assetti organizzativi” sono documentati mediante una dichiarazione di conformità all’art. 2086 del Codice Civile, che attesta l’implementazione di strutture e procedure organizzative coerenti con la natura e la dimensione dell’impresa. 

L’informativa deve descrivere dettagliatamente i presidi di governo societario e di controllo interno, i processi gestionali, inclusi la selezione del personale e i controlli interni, l’organigramma aziendale e le modalità di monitoraggio economico-finanziario, quali budget e bilanci infra annuali, finalizzati alla prevenzione di segnali di crisi. 

Il tessuto imprenditoriale italiano, ampiamente rappresentato da micro, piccole e medie imprese, nonché storicamente caratterizzato da una struttura organizzativa di tipo familiare, presenta una limitata attenzione ai temi delineati dal CCII. 

Piuttosto che un monitoraggio costante degli indicatori economico-finanziari e una visione proiettata nel futuro, il management di queste imprese, spesso coincidente con la proprietà, adotta un controllo consuntivo che, sebbene necessario, è generalmente previsto con una frequenza occasionale e poco regolare nel tempo.  Questo limite, prevalentemente di natura culturale, deve essere ulteriormente correlato ad una certa onerosità che deriva da questa, pur necessaria, informativa.

Per numerose micro-piccole imprese, la predisposizione del budget di tesoreria rolling, che rappresenta la stima dei flussi finanziari per i successivi dodici mesi e la conseguente sostenibilità dei debiti, potrebbe risultare particolarmente complessa. 

L’applicazione pratica delle disposizioni normative richiede la previsione dei flussi finanziari, sia in entrata che in uscita, per un periodo di dodici mensilità.  In tal senso, non è sufficiente la mera esistenza del budget relativo all’anno in corso, bensì è imprescindibile la costante disponibilità di informazioni relative all’esercizio successivo. 

Nella precedente versione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il termine temporale era fissato in sei mesi. Tale disposizione, oltre a semplificare la predisposizione della previsione, non comprometteva la qualità dell’informativa fornita.

La redazione del test pratico per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento e della check list dettagliata rappresenta un compito di notevole complessità.  Tale test pratico ha l’obiettivo di determinare il livello di difficoltà del risanamento, espresso in termini di anni necessari per il ripianamento del debito.  Questo calcolo viene effettuato attraverso il rapporto tra il totale del debito da ristrutturare e i flussi annui destinati al suo servizio.  È importante sottolineare che, in relazione ai flussi annui al servizio del debito, l’inclusione delle disponibilità finanziarie è subordinata alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023.

La check list, strutturata in sei paragrafi, ciascuno dei quali suddiviso in diversi sotto paragrafi, richiede all’imprenditore di essere in grado di acquisire informazioni sia qualitative che quantitative necessarie per la redazione del piano di risanamento, da presentare nell’eventualità di accesso alla composizione negoziata della crisi. 

Per un’impresa strutturata, tale richiesta può essere integrata nel normale flusso informativo disponibile, mentre per una micro-piccola impresa rappresenta un onere significativo, data la complessità della sua attuazione.  Si riscontra una certa difficoltà nel comprendere la logica alla base dell’equiparazione, ai fini della predisposizione della check list, di una microimpresa a una grande impresa, considerando il differente livello di dettaglio e l’importanza che esso può rivestire nelle due realtà aziendali.

L’esame del comma 4 dell’articolo 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) evidenzia una ulteriore lacuna nell’applicazione del criterio di proporzionalità. La lettera d) del medesimo comma fa riferimento all’articolo 25-novies, il quale disciplina le esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati. 

Il superamento di specifiche soglie, come previsto dall’articolo citato, può comportare la segnalazione di accesso all’istituto della composizione negoziata.  In tale ambito, il Legislatore ha definito delle soglie che non considerano le dimensioni aziendali o il settore di appartenenza dell’impresa, penalizzando, in particolare, le imprese di maggiori dimensioni.

Alla luce di tali premesse, appare legittimo interrogarsi su quali responsabilità possano essere attribuite agli amministratori (ex post) e quali rimedi possano essere invocati (ex ante) dai soci, in caso di mancata istituzione degli “adeguati assetti organizzativi”.

In merito al primo aspetto, si osserva che, in caso di inadempienza, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere di danni in caso di default.  L’assenza di un adeguato assetto organizzativo comporta la mancanza di un presidio conservativo a tutela dei creditori, rendendo l’attività svolta equiparabile a quella illecitamente condotta con un patrimonio. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, si evidenzia la rilevanza della decisione del Tribunale di Venezia nel decreto del 26 agosto 2025, emesso nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. promosso da un socio (nella fattispecie una società partecipante) che aveva segnalato la carenza di adeguati assetti amministrativi e contabili.  Il Tribunale ha disposto la preventiva nomina di un ispettore, con l’eventuale conseguente sostituzione dell’organo amministrativo con un amministratore giudiziario.

Il Tribunale ha stabilito che, pur essendo riconosciuta agli amministratori una significativa discrezionalità gestionale, essi non possono esimersi dall’istituzione degli assetti minimi indispensabili per la rilevazione tempestiva dei segnali di crisi.

Nel caso in esame, erano presenti molteplici segnali d’allarme (tra cui la segnalazione dei sindaci ex art. 25-octies CCII e la valutazione relativa all’apertura della composizione negoziata), che evidenziavano l’assenza o l’inefficacia degli assetti e la mancata reazione tempestiva da parte dell’organo amministrativo.

Nel provvedimento del Tribunale che ha portato alla nomina in oggetto, si evidenzia che la discrezionalità dell’organo amministrativo, pur essendo ampia nell’ambito delle scelte gestionali volte a definire la struttura organizzativa, trova un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili adeguati a rilevare i segnali indicativi di uno stato di crisi o di pre-crisi.  Pertanto, l’amministratore che omette di predisporre tali assetti, in relazione alla struttura e alle dimensioni dell’impresa, commette una violazione gestionale, potenzialmente fonte di responsabilità, per non aver saputo individuare, con un criterio di valutazione ex ante, i segnali di crisi o di pre-crisi.

Nel caso in esame, il Tribunale ha individuato diversi “indicatori di rischio”, tra cui una segnalazione ai sensi dell’articolo 25-octies del Codice Civile dell’Impresa (CCII) da parte dei sindaci, che ha indotto il Consiglio di Amministrazione a valutare la possibilità di presentare un’istanza per l’apertura della composizione negoziata per la crisi d’impresa, ai sensi dell’articolo 17 del CCII.

Tali elementi costituiscono chiari segnali e rafforzano il sospetto che la società non disponesse degli assetti organizzativi e contabili necessari a consentire all’organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di una pre-crisi, ovvero che l’organo amministrativo non avesse tempestivamente adottato le misure necessarie in risposta a una situazione di crisi in atto.

Professore Dott. Di Nunzio Salvatore

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