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Attività edilizia e responsabilità civile: il triangolo normativo tra artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. di Avv. Marcello Fabbrocini

La responsabilità civile connessa all’attività edilizia si colloca oggi in un quadro giuridico di particolare complessità, nel quale la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito i confini applicativi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. La demolizione e la trasformazione strutturale di edifici, soprattutto quando incidono sull’equilibrio statico e sulla resistenza sismica, sono state qualificate come attività ad alto rischio, con conseguente aggravamento degli obblighi di diligenza e responsabilità verso i terzi.
L’art. 2043 c.c. rappresenta la clausola generale dell’illecito aquiliano e si applica a qualunque fatto doloso o colposo che cagioni un danno ingiusto. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità ex art. 2043 si configura quando l’attività non è pericolosa in sé, ma diventa tale per la condotta imprudente o negligente dell’operatore. In Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20357 la Corte ha distinto tra pericolosità della condotta, che rientra nell’art. 2043, e pericolosità dell’attività, che rientra nell’art. 2050. In Cass. civ., sez. VI, 22 giugno 2017, n. 15621 è stato ribadito che l’omissione di cautele imposte dalla comune diligenza integra un illecito risarcibile.
L’art. 2050 c.c. disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose e stabilisce che chiunque cagiona danno nello svolgimento di tali attività è tenuto al risarcimento, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La giurisprudenza ha interpretato la nozione di “esercente” in senso ampio, includendo non solo chi materialmente compie l’attività, ma anche il proprietario o committente che la promuove, la dirige o la consente. In Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10300 la Corte ha qualificato come pericolosa l’attività edilizia di scavo e trasformazione di vaste aree, mentre in Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19180 ha affermato che anche attività normalmente innocue possono diventare pericolose in ragione delle modalità di esercizio. In Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2004, n. 17369 è stato chiarito che la pericolosità va apprezzata in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose, non alla diffusione delle modalità di esercizio. Ne consegue che il proprietario che commissiona lavori edilizi non può limitarsi a dire di non averli eseguiti personalmente: egli è considerato esercente dell’attività pericolosa e quindi soggetto alla responsabilità ex art. 2050, con inversione dell’onere della prova.
L’art. 2051 c.c. riguarda invece la responsabilità da custodia e sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La Cassazione ha chiarito che il committente di opere edilizie, rispetto ai terzi, assume la veste di custode del bene sul quale le opere vengono eseguite. In Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2015, n. 10131 è stato affermato che “nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore”. In Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23442 la Corte ha ribadito che il committente conserva una posizione di garanzia e risponde dei danni arrecati a terzi dall’attività di manutenzione o esecuzione di opere, salvo che provi di aver trasferito tale posizione a un terzo con specifico titolo.
Il quadro che emerge è quello di una responsabilità rafforzata e integrata: l’art. 2043 c.c. copre le condotte imprudenti o negligenti, l’art. 2050 c.c. qualifica l’attività edilizia come pericolosa e coinvolge anche il proprietario-committente, imponendo un onere probatorio aggravato, e l’art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità oggettiva del custode, che non può sottrarsi al risarcimento dei danni verso i terzi. La Cassazione, da Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2004, n. 17369 fino alle più recenti pronunce, ha confermato che l’attività edilizia non può essere considerata neutra ma deve essere qualificata come attività ad alto rischio, con conseguente responsabilità aggravata e inderogabile.
La dottrina ha accompagnato questo percorso giurisprudenziale sottolineando come la responsabilità civile in materia edilizia sia oggi un terreno privilegiato di applicazione dei principi di prevenzione e di tutela dei terzi. G. Alpa in La responsabilità civile (Giuffrè, 2019) evidenzia la funzione deterrente dell’art. 2050, P. Cendon nel Trattato della responsabilità civile (UTET, 2020) sottolinea la centralità del principio di custodia ex art. 2051, mentre F. Caringella nel Manuale di diritto civile (Dike, 2023) ribadisce che l’art. 2043 rimane la clausola generale capace di assorbire tutte le condotte imprudenti non qualificabili come attività pericolose. Le riviste Responsabilità civile e previdenza e Danno e responsabilità hanno più volte evidenziato come la giurisprudenza abbia costruito un sistema di responsabilità rafforzata che tutela la collettività e i terzi danneggiati, imponendo agli operatori del settore edilizio un livello di diligenza elevatissimo e il rispetto rigoroso delle prescrizioni tecniche e normative.

AVV.MARCELLO FABBROCINI

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