Home / Scienze Giuridiche / DEMANSIONAMENTO E LIMITI DEL POTERE ORGANIZZATIVO NEL PUBBLICO IMPIEGO SANITARIO: L’ASSEGNAZIONE DELL’OSS A MANSIONI AMMINISTRATIVE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE – di Avv. Marcello Fabbrocini

DEMANSIONAMENTO E LIMITI DEL POTERE ORGANIZZATIVO NEL PUBBLICO IMPIEGO SANITARIO: L’ASSEGNAZIONE DELL’OSS A MANSIONI AMMINISTRATIVE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE – di Avv. Marcello Fabbrocini

DEMANSIONAMENTO E LIMITI DEL POTERE ORGANIZZATIVO NEL PUBBLICO IMPIEGO SANITARIO: L’ASSEGNAZIONE DELL’OSS A MANSIONI AMMINISTRATIVE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE – di Avv. Marcello Fabbrocini

Abstract L’articolo analizza il tema del demansionamento nel pubblico impiego contrattualizzato, con particolare riferimento all’assegnazione degli operatori socio‑sanitari (OSS) a mansioni amministrative. Attraverso l’esame coordinato dell’art. 2103 c.c., dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, del CCNL Comparto Sanità 2019‑2021 e della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, si ricostruiscono i limiti invalicabili del potere organizzativo datoriale e le condizioni che rendono illegittima l’adibizione a compiti inferiori. Le ordinanze n. 12128/2025, n. 12138/2025 e n. 12139/2025 confermano che le mansioni inferiori sono ammissibili solo se marginali, occasionali e strumentali, mentre l’assegnazione sistematica e sostitutiva di un diverso profilo professionale integra demansionamento risarcibile. L’applicazione di tali principi al caso dell’OSS utilizzato in attività amministrative nei laboratori di anatomia patologica evidenzia l’illegittimità dell’ordine di servizio, il diritto del lavoratore al rifiuto e la responsabilità dell’amministrazione.

L’assegnazione del dipendente pubblico contrattualizzato alle mansioni proprie del profilo professionale costituisce un vincolo inderogabile dell’amministrazione, sancito dall’art. 2103 c.c. e dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che impongono l’adibizione a mansioni equivalenti e coerenti con la categoria di inquadramento. Nel comparto sanità, il CCNL 2019‑2021 definisce l’Operatore Socio‑Sanitario come figura tecnico‑assistenziale con competenze circoscritte all’assistenza diretta alla persona, al supporto igienico‑sanitario e alle attività strumentali all’assistenza. Le attività amministrative — protocollazione, accettazione, gestione documentale, front office, refertazione amministrativa — appartengono invece all’Area degli Assistenti (ex categoria C) e risultano del tutto estranee al profilo OSS.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegnazione a mansioni inferiori è ammissibile solo se marginale, occasionale e strumentale rispetto alle mansioni proprie. L’ordinanza n. 12128/2025 ha affermato che «il dipendente pubblico può essere adibito a mansioni inferiori solo in via eccezionale, per esigenze contingenti e comunque in modo non sistematico», mentre l’ordinanza n. 12138/2025 ha precisato che «l’assegnazione sistematica e non marginale a mansioni inferiori è illegittima, anche quando le mansioni principali restino prevalenti», riconoscendo il diritto al risarcimento del danno professionale, provabile anche tramite presunzioni sulla durata e natura delle attività dequalificanti. L’ordinanza n. 12139/2025, relativa al caso di un’infermiera adibita stabilmente a mansioni da OSS, ha ribadito che «le mansioni inferiori sono consentite solo se marginali e occasionali» e che l’utilizzo sistematico del lavoratore in compiti inferiori integra demansionamento risarcibile.

Il principio, elaborato nel rapporto infermiere‑OSS, vale con ancora maggiore forza nel rapporto OSS‑amministrativo, dove il salto di profilo è più marcato e l’estraneità delle mansioni è totale. Le attività amministrative svolte nei laboratori di anatomia patologica non sono né marginali, né occasionali, né strumentali all’assistenza alla persona, ma costituiscono attività autonome e sostitutive del personale amministrativo. La Cassazione ha inoltre escluso che la carenza di organico possa giustificare l’assegnazione a mansioni non proprie, affermando che la flessibilità organizzativa non può essere utilizzata per coprire ruoli diversi da quelli previsti dal profilo professionale. La temporaneità dell’assegnazione non sana l’illegittimità quando le mansioni sono estranee al profilo, come chiarito dalla giurisprudenza secondo cui «l’assegnazione di compiti inferiori è lecita solo se marginale, temporanea e dettata da reali esigenze di servizio, mai quando diventa sostitutiva di un diverso profilo professionale».

Nel caso dell’OSS utilizzato in attività amministrative in Anatomia Patologica, ricorrono tutti gli elementi dell’illegittimità: estraneità delle mansioni, assenza di strumentalità, sostituzione del personale amministrativo, giustificazione organizzativa non ammessa. L’ordine di servizio è dunque contrario al CCNL, all’art. 2103 c.c. e ai principi giurisprudenziali consolidati, con conseguente diritto del lavoratore al rifiuto e diritto al risarcimento del danno professionale. L’amministrazione, insistendo nell’assegnazione, risponde per violazione dei limiti del potere organizzativo e per danno alla professionalità, oltre che per eventuale responsabilità dirigenziale.

Bibliografia essenziale

  • Cass., Sez. Lav., ord. 8 maggio 2025, n. 12128.
  • Cass., Sez. Lav., ord. 8 maggio 2025, n. 12138.
  • Cass., Sez. Lav., ord. 8 maggio 2025, n. 12139.
  • Cass., Sez. Lav., ord. 26084/2024.
  • Cons. Stato, sez. III, sent. 12 marzo 2024, n. 2354.
  • Trib. Roma, sez. lav., sent. 27 novembre 2024, n. 12066.
  • Art. 2103 c.c.
  • Art. 52 D.Lgs. 165/2001.
  • CCNL Comparto Sanità 2019‑2021.
Tag:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *